Lunedì 6 luglio tre convocazioni “farsa” dell’Aran in un’ora e mezza. Il Cobas/Codir assicurerà unicamente la sua presenza al tavolo relativo alla ripartizione delle somme FORD 2020

Palermo, 2 luglio 2020
Il COBAS-CODIR ha deciso di rispedire al mittente le provocazioni lanciate dal Governo regionale, per mezzo del suo braccio istituzionale rappresentato dall’ARAN, relative alla proposta presentata sulla riclassificazione del personale che offende le aspettative e la dignità di tutti i lavoratori regionali E CHE, PERTANTO, RISPEDIAMO AL MITTENTE.
La proposta voluta dal governo regionale, infatti, azzera, in un sol colpo, mesi di trattative portate avanti, tra molteplici difficoltà, dalle organizzazioni rappresentative che hanno REALMENTE a cuore il futuro giuridico ed economico del personale regionale mortificato da oltre 20 anni di carriere e diritti negati, AL CONTRARIO DI QUALCHE FINTO SINDACALISTA SEDUTO IN QUALCHE POLTRONA DI UFFICIO DI GABINETTO E CHE PARTECIPA SOTTOBANCO ALLA STESURA DI PROPOSTE INDECENTI E OFFENSIVE.
IL COBAS-CODIR DICE BASTA! NON SARÀ COMPARTECIPE DELLE PROVOCAZIONI DEL GOVERNO E NON PARTECIPERÀ AL TAVOLO SULLA RICLASSIFICAZIONE FINTANTOCHÉ NON SARÀ RITIRATA QUESTA PROPOSTA VERGOGNOSA .
Il COBAS-CODIR, al fine di non acuire ulteriormente i gravi ritardi accumulati a causa dall’atavico immobilismo dell’esecutivo di governo, assicurerà unicamente la sua presenza al tavolo relativo alla ripartizione delle somme FORD 2020 (ex FAMP) per consentire a tutti i dipendenti di potere accedere al salario accessorio 2020 nelle sue molteplici forme.
IL COBAS-CODIR ribadisce, comunque, il proprio totale dissenso circa lo scandaloso modus operandi dei vertici dell’ARAN che, convocando i tavoli a distanza di mezz’ora l’uno dall’altro, nonostante l’importanza e l’urgenza di talune tematiche, la dicono lunga sulla reale volontà di Governo e ARAN stessa dal volere risolvere le varie questioni colpevolmente ancora aperte.
SAPPIANO, PERO’ I MANDANTI DELL’ARAN, CHE NON FINISCE QUI’! Siamo pronti, infatti, a sfidare il Governo nelle piazze siciliane per gridare il nostro diritto alla dignità di lavoratori e denunciando pubblicamente a tutti i cittadini lo stato reale dell’Amministrazione regionale che, ancora oggi, non può decollare per colpa dei vari governi succedutisi, compreso quest’ultimo, che con questo status inducono il cittadino a rivolgersi alla politica per esigere i propri diritti.

www.codir.it

Progressioni verticali

tratto da self-entilocali.it
Basilicata, del. 38 – Progressioni verticali
Pubblicato il 17 giugno 2020

Un Sindaco ha posto una serie di quesiti in materia di progressioni verticali.
I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 38/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 giugno 2020, richiamando la normativa vigente ex artt. 22, comma 15 del d.lgs. 75/2017 recentemente modificata dall’art. 1, comma 1-ter del d.l. 162/2019, hanno precisato che:
-gli enti hanno la facoltà e non l’obbligo di attivare procedure selettive per la progressione verticale tra le aree, alle quali possono partecipare solo i dipendenti che sono in possesso dei titoli per l’accesso dall’esterno alla posizione professionale di destinazione;
-le predette procedure selettive devono avere natura concorsuale, ovvero devono prevedere prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti (ex art. 22, comma 15 del d.lgs. 75/2017);
-il nuovo tetto del 30%, introdotto dall’art. 1, comma 1-ter del d.l. 162/2019, del numero dei posti previsti nei piani dei fabbisogni di personale degli enti per effettuare progressioni verticali va considerato come massimo invalicabile e non è suscettibile di arrotondamenti. La base di calcolo da prendere in considerazione per definire tale percentuale è quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria o area per area, nel triennio 2020-2022 nell’ambito dei piani triennali dei fabbisogni di personale (si veda anche Corte dei Conti, Sez. Contr. Puglia, del. n. 42/2018);
-il numero dei posti per effettuare progressioni verticali non può superare il 30% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni di personale come nuove assunzioni consentite per la relativa areo o categoria, ovvero deve riguardare il numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria (Corte dei Conti, Sez. Contr. Campania, del. n. 103/2019Corte dei Conti, Sez. Contr. Puglia, del. n. 71/2019);
-i piani triennali del fabbisogno di personale (PTFP) devono tener conto di tutti i vincoli assunzionali vigenti, pertanto  di anno in anno potranno essere modificati in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. Nel caso di specie, essendo stata la disciplina in materia di progressioni verticali  modificata  dal d.l. 162/2019. C.d. Milleproroghe, gli enti potranno modificare in corso d’anno i propri PTFP, previa adeguata motivazione, nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla  nuova normativa temporalmente vigente, purché vi siano le relative coperture finanziarie.