Trattamento fine servizio: ecco una guida completa

Tratto da lentepubblica.it

di Simone Bellitto

Una somma di denaro, un’indennità, che è al centro dell’interesse del mondo dei lavoratori dipendenti: scopriamone di più.


Un argomento molto interessante quello del trattamento di fine servizio: argomento ampio che merita il giusto approfondimento.

Ma che cos’è nello specifico? A chi spetta? Quali sono i termini di pagamento? È possibile l’anticipo delle somme?

Qui di seguito una guida ai principali nodi che lo riguardano.

Che cos’è il Trattamento di fine servizio (TFS)?

Si tratta in buona sostanza dell’indennità che viene erogata al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.

Il Trattamento di Fine Servizio, in generale, trova applicazione nei confronti dei dipendenti del settore pubblico.

Ma chi sono più nello specifico i beneficiari di questa misura?

A chi spetta?

In buona sostanza il Trattamento di Fine Servizio è l’indennità che viene erogata, al momento della cessazione dal servizio, nei confronti dei dipendenti del settore pubblico assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001.

Comprende inoltre i Dipendenti Pubblici che non abbiano optato per il Fondo Pensione Complementare di categoria Espero per Scuola e AFAM e Perseo Sirio per tutti gli altri.

Pertanto chi ha prestato servizio presso un ente pubblico, ed è stato assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, ha diritto ad una delle diverse tipologie di liquidazione in base al settore di appartenenza.

Non rientra nel TFS il cosiddetto personale pubblico “non contrattualizzato”. Il personale appartenente ai “Non contrattualizzati” è costituito dagli amministrati i cui contratti lavorativi non sono regolati da un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

Ad esempio si tratta di:

  • Ministri e Sottosegretari
  • Personale dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria
  • Personale docente e ricercatori universitari

Infine, chi non rientra nel regime TFS viene assoggettato al regime di TFR (trattamento di fine rapporto) che prevede un meccanismo di calcolo differente. Delle differenze tra TFS e TFR parliamo più approfonditamente più avanti nell’articolo.

I diversi tipi di indennità di TFS

Una peculiarità del Tfs riguarda la variabilità di questa indennità. Essa infatti non consiste in un’unica prestazione, ma di diverse prestazioni che possono essere corrisposte sotto il suo regime.

Nello specifico parliamo di:

  • indennità di buonuscita, spettante alla generalità dei dipendenti civili e militari dello stato;
  • oppure di indennità premio di servizio, spettante ai dipendenti del comparto enti locali e sanità;
  • e infine di indennità di anzianità, che spetta ai dipendenti del cosiddetto parastato (cioè ai dipendenti degli enti pubblici non economici).

Calcolo del TFS

Ai fine del Calcolo del TFS l’importo finale si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell’80% della retribuzione contributiva annua utile lorda – compresa la tredicesima mensilità – percepita alla cessazione dal servizio per il numero degli anni utili ai fini del calcolo, cioè quelli che prevedono la copertura previdenziale prevista dalla legge.

Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella pari o inferiore a sei mesi non si considera.

Maggiori informazioni sul Calcolo del TFS dei Dipendenti Pubblici sono disponibili a questo link.

Per una panoramica, invece, relativa al Calcolo del TFS per i Dipendenti degli Enti Locali potete consultare questo articolo.

Lo scaglionamento delle somme

Le somme sono differenti a seconda dell’importo che dovrà essere erogato:

  • uguale o inferiore a 50.000 lordi, la somma sarà erogata in un’unica soluzione;
  • tra 50.000 e 100.000 lordi, la somma sarà erogata in due rate annuali, di cui la prima equivalente a 50.000 e la seconda equivalente alla rimanenza;
  • superiore a 100.000 lordi, la somma sarà erogata in tre rate annuali, di cui le prime due equivalenti a 50.000 ciascuna e la terza equivalente alla rimanenza.

I tempi per la liquidazione del trattamento di fine servizio

Ovviamente i tempi di pagamento subiscono delle modifiche in base alla causa di cessazione del rapporto di lavoro.

La normativa di riferimento è rintracciabile nell’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i.

Secondo questi dettami normativi indicati la liquidazione del TFS avviene con le seguenti tempistiche:

  • entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. Passata questa finestra temporale spettano gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
  • oppure dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età. Passati i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
  • inoltre, in caso di pensione quota 100, i termini di pagamento decorrono dal momento in cui il diritto alla pensione sarebbe maturato;
  • infine dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi. Anche qui passati i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

Questa tempistica può essere velocizzata mediante una pratica di recente approvata in Parlamento: quella dell’anticipo del TFS, di cui vi parliamo adesso.

L’anticipo del TFS

Una delle questioni che di recente ha infatti rivestito un’importanza rilevante in materia di trattamento di fine servizio è la questione del cosiddetto Anticipo del TFS.

Come noto, infatti, il DL 4/2019 ha previsto la possibilità per i dipendenti pubblici di ottenere un prestito dal settore bancario sino a 45mila euro della buonuscita maturata.

I dipendenti della Pubblica amministrazione che lasceranno il posto di lavoro per andare in pensione dunque potranno recarsi in banca per avviare la pratica che anticipa la liquidazione.

Il prestito si rimborsa in maniera comprensiva di capitale e interessi al momento dell’effettiva erogazione del Tfr/Tfs, sul quale sarà operata una corrispondente trattenuta.

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.

Differenze con il Trattamento di Fine Rapporto

Rispetto al trattamento di fine rapporto, (ne parliamo in maniera approfondita in questo articolo), il trattamento di fine servizio diverge sotto alcuni aspetti molto importanti.

Nello specifico:

  • L’accantonamento del TFR risulta a carico del datore di lavoro;
  • I contributi del TFS sono versati in parte dal datore di lavoro e in parte dal dipendente (sulla base imponibile dell’80% dello stipendio utile);
  • Il calcolo del TFS si elabora sull’ultima retribuzione integralmente percepita, al contrario del TFR che si ottiene su una somma della retribuzione su base annua.

Infine rispetto al TFR (natura contributiva), il TFS ha carattere non solo di salario differito (natura retributiva), ma ha anche carattere previdenziale.

Indennità premio di servizio

Di recente, infine, la Cassazione, con l’ordinanza numero 5555 del 20 Febbraio 2020, ha stabilito che il pubblico dipendente che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori per l’affidamento temporaneo di un incarico dirigenziale di reggenza ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs 165/2001 non ha diritto al computo nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita l’incremento dello stipendio conseguito in funzione della qualifica temporaneamente rivestita.