Lavoro agile per meno del 50% degli statali

tratto da Italia Oggi
Lavoro agile per meno del 50% degli statali
di Luigi Oliveri
Il ritorno alle attività lavorative in modalità tradizionale e non in smart working non richiede che almeno il 50% dei dipendenti continui a lavorare in modalità agile.
Molte amministrazioni sono alle prese con l’attuazione dell’articolo 263 del decreto Rilancio (dl n.34/2020) convertito in legge 77/2020, che dal 17 luglio scorso ha cambiato il regime del lavoro agile.
Superata l’emergenza, la norma intende limitare il lavoro agile non al 50% dei dipendenti delle amministrazioni, bensì al 50% dei dipendenti le cui mansioni sono connesse ad attività compatibili col lavoro agile.
Applicando la percentuale del 50% a questa grandezza, il numero assoluto dei dipendenti di una certa amministrazione che continueranno a lavorare in smart working da qui al 31 dicembre 2020 sarà più basso della metà del totale della dotazione organica.
Facciamo un esempio, per maggiore chiarezza. Posto che un certo ente/ufficio abbia 100 dipendenti, se le attività che non possono svolgersi in lavoro agile rientrano nelle mansioni di 50 dipendenti, nessuno di questi potrà essere disposto in smart working. Che accade alla restante metà dei dipendenti?
Essi sono, evidentemente, impiegato in attività che possono essere realizzate in smart working. Ma, l’articolo 263 del d.l. 34/2020, convertito in legge 77 2020, dispone che le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti «applicando il lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità».
Quindi, solo il 50% dei dipendenti adibiti ad attività che si prestano ad essere gestite in lavoro agile potranno essere disposti in smart working.
Tornando all’esempio, in un certo periodo lavorativo, dei 100 dipendenti, 75 sono da impiegare in lavoro tradizionale e 25 in lavoro agile: un quarto e non la metà.
Ovviamente la proporzione tra dipendenti che continueranno ad essere disposti in smart working e dipendenti che lavoreranno con le tradizionali modalità cambieranno in relazione all’esito del censimento delle attività rispettivamente non compatibili e compatibili col lavoro agile e dell’altro censimento di quanti dipendenti sono adibiti all’una o all’altra tipologia di attività.
In ogni caso, la norma non impone di garantire una percentuale di lavoratori in smart working pari al 50% della dotazione organica; il 50% è da applicare, di volta in volta, alle specifiche attività lavorative.
Del resto, l’articolo 263 intende riattivare prioritariamente il lavoro tradizionale, come evidenzia l’esplicita enunciazione del fine cui tende il legislatore: «assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti», obiettivo che impone alle pubbliche amministrazioni di adeguare «l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali». Tale adeguamento porta, nella sostanza, nella nuova fase ad una prevalenza del lavoro tradizionale rispetto al lavoro agile.