Detassazione del trattamento di fine servizio, a chi spetta – La circolare Inps

L’art. 24 del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, ha introdotto una parziale detassazione del trattamento di fine servizio (TFS). In particolare, la disposizione normativa ha introdotto un beneficio fiscale, sotto forma di riduzione dell’aliquota determinata ai sensi dell’art. 19, co. 2-bis, del Dpr. n. 917/1986 (TUIR), da applicarsi all’imponibile dei trattamenti di fine servizio (TFS) con importo fino a 50.000 euro.

L’agevolazione fiscale, che si applica in misura crescente in funzione dell’intervallo temporale che intercorre tra la data di cessazione dal servizio dell’iscritto e la data di decorrenza del pagamento del trattamento di fine servizio e riguarda le indennità di buonuscita, le indennità di premio di servizio e le indennità di anzianità per la parte di imponibile fino 50.000 euro. Il beneficio si applica, sia nel caso di pagamento della prestazione di TFS in un’unica soluzione che in forma rateale, ossia su ogni singola rata.

L’agevolazione consiste in una riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, determinata ai sensi dell’art. 19, co. 2-bis, del Tuir, calcolata sull’indennità di fine servizio, in misura pari a:

  • 1,5% per le indennità corrisposte decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
  • 3% per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
  • 4,5% per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
  • 6% per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
  • 7,5% per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.

INPS – Circolare n. 90 del 30 luglio 2020 (SCARICA LA CIRCOLARE)