I buoni pasto non spettano se si sceglie di rinunciare alla pausa pranzo

Non ha diritto al buono pasto l’impiegato che rinuncia alla pausa pranzo per sua volontà e non per ragioni di servizio, legate a esigenze della pubblica amministrazione.

È quello che ha stabilito la Corte di cassazione lavoro con l’ordinanza n. 22985/2020, con la quale ha respinto il ricorso di una lavoratrice finalizzato a ottenere il pagamento del controvalore pecuniario di buoni pasti giornalieri non percepiti dall’amministrazione datrice di lavoro.

Secondo la Cassazione non rileva che la dipendente non abbia rinunciato ai buoni pasto, essendo sufficiente che la stessa abbia manifestato la volontà di non fruire delle pause pranzo, che ne costituiscono il presupposto.