Alcuni chiarimenti in merito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 235/2020 che ha dichiarato l’incostituzionalità degli artt. 3, 7 e 11 della legge della Regione Siciliana 06/08/2019, n. 14

Ieri è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 235 del 22 ottobre 2020 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, 7 e 11 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 14.​
Si riporta il testo dell’art. 7, della l.r. 14/2019:
  1. Le disposizioni sul trattamento anticipato di pensione e di indennità di fine servizio comunque denominata previste dagli articoli 14 e 23, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (QUOTA 100 E ANTICIPO TFS), convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano ai dipendenti della Regione che ne fanno istanza con un preavviso di almeno sei mesi.
  2. I dipendenti di cui all’articolo 52, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 maturano i requisiti di pensione senza gli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti (CON L’ABROGAZIONE DELLA NORMA RITORNA L’ASPETTATIVA DI VITA DI 5 MESI).
  3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte della Funzione Pubblica, con la situazione venutasi a determinare a seguito dell’abrogazione degli articoli impugnati dovrebbe essere questa:

  1. blocco prepensionamenti con quota 100 (62 anni di età e 38 anni di contributi);
  2. Chi ha richiesto di andare in pensione ai sensi della l.r. 9/15 con i requisiti pre fornero, a seguito dell’abrogazione della legge deve raggiungere 66 anni di età (almeno 20 di contributi) per la pensione di vecchiaia.
  3. Chi ha richiesto di andare in pensione ai sensi della l.r. 9/15 con i requisiti pre fornero con le quote, a seguito dell’abrogazione della legge deve raggiungere quota 98 con 2 requisiti minimi: 62 anni di età e 35 anni di contributi.

Sotto lo specchietto con i requisiti.

Nel link che segue puoi scaricare la circolare integrale: Circolare n. 120577 del 5.11.2018 – L.R.7 Maggio 2015 n.9, artt.51 e 52 e s. m. e i. – Riforma. Adeguamento aspettativa vita

Prepensionamento. Applicazione dell’art. 52 L.R. 9/2015 – Conclusione del regime transitorio al 31.12.2020

Il Cobas/Codir ha chiesto al Dirigente Generale della Funzione Pubblica di volere impartire opportune direttive agli uffici competenti al fine di collocare in quiescenza tutti gli aventi diritto entro e non oltre il 31 dicembre 2020, così come stabilito dal 1° comma del succitato art. 52, al fine di scongiurare che la norma in questione possa dispiegare effetti oltre il 31 dicembre 2020 determinando possibili contenziosi.