Nel D.L. Reclutamento prevista la valorizzazione del personale, la mobilità verticale e il riconoscimento del merito (secondo Brunetta)

Nell’articolo precedente ho illustrato alcune delle misure contenute nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (c.d. “decreto reclutamento”).

L’art. 3 di suddetto decreto legge titolato “Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito“, modificando l’art. 52 del d.lgs 165/01, introduce alcune disposizioni per la valorizzazione del personale, la mobilità verticale e il riconoscimento del merito.

Ecco le misure:

Prevista un’ulteriore area di inquadramento del personale di alta specializzazione dei funzionari, in aggiunta alle 3 aree attualmente esistenti. La progressione all’interno della stessa area (progressione orizzontale) avviene valutando le capacità culturali e professionali, la qualità dell’attività svolta e i risultati conseguiti, mediante attribuzione di fasce di merito.

Le progressioni verticali fra le diverse aree (riservata una quota almeno del 50% per gli esterni) avvengono con procedura comparativa fondata sulla valutazione del dipendente negli ultimi 3 anni di servizio e l’assenza di provvedimenti disciplinari, il possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area, il numero e la tipologia di incarichi rivestiti.

Per i dirigenti di prima fascia sono riattivati i concorsi di accesso (previsti dalla riforma Brunetta del 2009), con riserva del 50% dei posti agli esterni. Per la dirigenza di seconda fascia il 70% è riservato agli esterni, di cui il 50% provenienti dalla Scuola nazionale della Pubblica Amministrazione, mentre il 30% avviene per progressione interna valutata comparativamente attraverso titoli e merito.

  • DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80 – Misure urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia. (21G00093) (GU Serie Generale n.136 del 09-06-2021)
  • SLIDE DL RECLUTAMENTO

Brevi considerazioni

Purtroppo Brunetta (che con il d.lgs 150/09 ha abolito le progressioni verticali) non ha smentito se stesso. Le progressioni verticali fra le diverse aree, previste dal D.L. reclutamento, potranno avvenire mediante procedura comparativa (selezione) fondata sulla valutazione del dipendente negli ultimi 3 anni di servizio e l’assenza di provvedimenti disciplinari, il possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area, il numero e la tipologia di incarichi rivestiti, ferma restando la riserva di una una quota almeno del 50% per gli esterni.

Riepilogando, quindi, graduatoria fondata su: 1) schede di valutazione degli ultimi 3 anni di servizio; 2) assenza di procedimenti disciplinari; 3) possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area (master?); 4) numero e tipologia di incarichi rivestiti (nomina in uffici di gabinetto?).


Articoli correlati

Il ritorno di Brunetta alla Pubblica Amministrazione. Con la prima riforma ha abolito i concorsi interni e le progressioni verticali, introducendo la PERFORMANCE e le procedure selettive per le progressioni orizzontali

Decreto Reclutamento. Il testo in Gazzetta Ufficiale. Le nuove regole per i concorsi pubblici. Il ruolo di Formez PA