Stop alle nomine dei dirigenti generali dalla terza fascia, la Corte d’appello mette nei guai la Regione

La Corte di Appello di Palermo rigetta l’appello proposto dalla Presidenza della Regione siciliana e conferma che gli incarichi di direzione generale devono essere conferiti ai dirigenti delle prime due fasce dirigenziali gettando di fatto la Regione nel caos in vista dei rinnovi degli incarichi e considerato che i dirigenti in queste fasce sono ormai poche decine….continua a leggere

Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale. Ecco in dettaglio le norme impugnate

Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale. (15-4-2021)
Sicilia
Legge n.9 del 15-4-2021
n.17 del 21-4-2021
Politiche economiche e finanziarie

17-6-2021 / Impugnata

La legge regionale Sicilia n. 9 del 15.04.2021 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”, è censurabile con riferimento a molteplici disposizioni che, per le ragioni che di seguito si riportano, eccedono dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto Speciale di autonomia, R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e violano la Costituzione della Repubblica.

1. Articolo 5, comma 1, lett. f)

La norma apporta modifiche all’articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. In particolare, la lettera f) introduce il comma 7-bis con il quale viene riconosciuto al personale del comparto in servizio a tempo indeterminato e determinato presso l’ufficio speciale C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) una retribuzione annua sostitutiva dei premi di cui al comma 4 dell’articolo 90 del CCRL vigente nelle misure riconosciute dall’articolo 94 del medesimo CCRL al personale del comparto in servizio presso l’UREGA (Ufficio Regionale Espletamento Gare d’Appalto).
Al riguardo, si segnala che l’articolo 22, commi 1 e 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ha demandato la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali ai contratti collettivi di lavoro stipulati, secondo le modalità e con i criteri di cui al titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, così come sostituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, l’articolo 45 di tale ultima norma stabilisce espressamente che “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio … è definito dai contratti collettivi”.
Secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, compresi gli aspetti relativi al trattamento economico, rientra nella materia dell’ordinamento civile e, pertanto, spetta in via esclusiva al legislatore nazionale. Considerato che il decreto legislativo n. 165 del 2001 rimette espressamente alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio, la disposizione in esame si pone in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione…..continua a leggere