Vaccini in Sicilia. Nuova ordinanza di Musumeci (n. 75 del 7 luglio 2021). Prevista ricognizione dei dipendenti non ancora vaccinati. Ma, secondo il Garante della Privacy, il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale

Una ricognizione del personale non ancora vaccinato, la possibilità di ricevere il siero nei luoghi turistici, della movida o sul posto di lavoro, e il potenziamento dei punti vaccinali comunali con la riassegnazione del personale in servizio.

Sono alcune delle principali novità contenute nell’Ordinanza contingibile e urgente n. 75 del 7 luglio 2021 firmata dal presidente della regione.

Le aziende sanitarie provinciali eseguiranno una ricognizione completa e aggiornata di tutti i dipendenti pubblici, del personale preposto ai servizi di pubblica utilità e ai servizi essenziali, degli autotrasportatori, del personale delle imprese della filiera agroalimentare e sanitaria, degli equipaggi dei mezzi di trasporto per censire chi non è ancora stato sottoposto a vaccinazione e invitarlo formalmente a provvedere.

In caso di indisponibilità o di rifiuto, il datore di lavoro dovrà, nei modi e termini previsti dai contratti collettivi, riassegnare il dipendente ad altro ruolo, che non implichi il contatto diretto con l’utenza.


Ma, secondo il Garante della Privacy, il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale.

Vaccinazione dei dipendenti. Le FAQ del Garante privacy. Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? O chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori?

Vaccinazione dei dipendenti. Le FAQ del Garante privacy. Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? O chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori?

Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario? Può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? O chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori?

A queste domande ha risposto il Garante per la privacy con le Faq pubblicate sul sito www.gpdp.it. L’intento dell’Autorità è quello di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto  emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti discriminatori.

Nelle Faq è spiegato che il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.

Il Garante ha chiarito inoltre che – in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventulamente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni – nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008).

Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.

Roma, 17 febbraio 2021