Riscatto corso studi universitari Comparto non dirigenziale D.lgs 184/97 art 2.- CIRCOLARE

Con riferimento al D.L.vo 30 aprile 1997, n. 184, che all’art 2 che prevede la possibilità di riscattare ai fini di quiescenza il periodo relativo al corso di studi universitari anche quando lo stesso non è requisito essenziale ai fini dell’assunzione (come da normativa vigente D.P.R. 1092/73), questa Amministrazione ha ritenuto applicabile ai dipendenti regionali la suddetta normativa con le modalità allora precisate dal C.G.A. con parere reso nell’adunanza del 10/11/98.

L’applicazione delle suddette modalità al personale del c.d. Contratto 1 (personale destinatario dei commi 2 e 3 dell’art 10 L.R. 21/1986) ha generato una rilevante mole di contenzioso avverso i provvedimenti di riscatto emanati.

I ricorrenti hanno contestato l’applicazione della citata norma statale in luogo del dettato normativo di cui agli art7. 77 della L.r. 29/10/85 n.41 e art.9 della L.R. n.73/79 a loro più favorevoli.

I giudizi attivati presso la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana Palermo, hanno visto il determinarsi di un consolidato orientamento giurisprudenziale in favore dei ricorrenti.

Sulla materia è stato acquisito apposito parere dell’Ufficio Legislativo Legale (prot.18262 del 13/8/2019) . Con il suddetto parere l’Ufficio ha suggerito di rivalutare la prassi amministrativa per adeguarla al giudicato oramai consolidato della C.d.C.

Con ultima prot. n. 2476 del 2/2/2021, l’Ufficio rileva inoltre la notevole mole di contenzioso e l’esito dello stesso che oramai risulta univoco in quanto la Corte dei conti risulta pacificamente orientata nel senso di accogliere la tesi dei ricorrenti.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto a far data dalla presente circolare questa Amministrazione applicherà a tutte le istanze in argomento comprese quelle in istruttoria per il calcolo della misura dell’onere il dettato normativo di cui all’art 77 della Lr 41/85 e all’art 9 della Lr 73/79.