Chiarimenti su orario di lavoro, pausa e buoni pasto (artt.31, 32 e 102 CCRL). Nota prot. n. 84889 del 5 agosto 2021

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, considerato che si e avuto modo di constatare una disomogenea applicazione degli istituti di cui agli artt. 31 e 102 del contratto collettivo del personale del comparto non dirigenziale si ritiene opportuno richiarnare I’attenzione delle SS.LL al contenuto degli stessi.
L’art. 31 “Pausa” del citato CCRL al comma 1 definisce la durata della pausa pranzo da 30 a 90 minuti prevedendo testualmente che “qualora la prestazione di lavoro giornaliera complessiva ecceda le sei ore e trenta minuti il personale, purché non turnista, ha diritto o benefìciare di un intervallo da un minimo di 30 minuti a un massimo di 90 minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumozione del pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 102 del presente contratto”.
Lo stesso articolo, ai successivi commi, prevede che la durata e la collocazione della pausa vanno definite in funzione della tipologia di lavoro, della eventuale disponibilità di servizi di ristoro e della dislocazione delle sedi dell’Amministrazione nell’ambito della città e delle dimensioni della stessa.
Prevede ancora che la prestazione lavorativa può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività per le quali va obbligatoriamente assicurata la continuità dei servizi.
Infine è prevista una diversa durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, solo per il personale di cui al comrna 4 dell’art. 34 ovvero in caso di orario di lavoro flessibile.
Ciò premesso si rammenta che il rispetto della pausa è il presupposto per I’applicazione dell’art. 102 – servizio mensa e buoni pasto – dello stesso CCRL con il quale viene previsto che ha titolo all’attribuzione del buono pasto il personale dell’Amministrazione, avente un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, quando non fruisce di servizio mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro nelle seguenti modalità:
-ln caso di orario di lavoro settimanale articolato su cinque giomi, il buono pasto è attribuito per la singola giomata lavorativa nella quale il dipendente, per il completamento dell’orario settimanale, effettua il rientro pomeridiano obbligatorio, con una prestazione lavorativa ordinaria della durata complessiva di almeno sette ore e trenta minuti, nel rispetto della pausa prevista dall’art. 31;
-Il buono pasto è attribuito anche per la singola giomata lavorativa nella quale il dipendente effettua una prestazione di lavoro giomaliera, comprensiva della prestazione ordinaria e straordinaria, della durata complessiva di almeno otto ore, nel rispetto della pausa prevista dall’art. 31.
-ll buono pasto non è attribuito nel caso in cui il dipendente effettua il rientro pomeridiano per recuperare un debito orario al fine di completare I’orario settimanale di trentasei ore.
Si rammenta, altresì, che il comma 7 del predetto art. 102 dispone che I’Amministrazione controllerà il puntuale rispetto delle condizioni previste nel medesimo articolo.
Resta inteso che il rispetto dell’orario dì lavoro e della relativa pausa è assicurata rnediante il sistema automatizzato di rilevazione delle presenze così come previsto dall’art. 32 del CCRL.
Si invitano le SS.LL. ad assicurare adeguata diffusione della presente al fine di garantire il puntale rispetto.