Avviso per l’anticipazione del TFS ai fini di acquisto della prima casa – anno 2021

Le istanze dovranno pervenire a pena di esclusione entro e non oltre il 15 novembre 2021.

Il richiedente dovrà utilizzare la modulistica pubblicata sul sito istituzionale alla sezione “Welfare” (https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/fondo-pensioni-sicilia/welfare/anticipazione-buonauscita) ed allegare la seguente documentazione:

  • dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio del dipendente;
  • dichiarazione sostitutiva prodotta dai soggetti beneficiari dell’anticipazione – scaricabile dalla sezione modulistica -;
  • atto di compravendita (stipulato nel 2020 in armonia alla direttiva prot. n.4024/96) o atto preliminare di vendita;
  • certificazione ISEE valida al 31.12.2021;
  • ultimo cedolino dello stipendio;

Nell’istanza dovranno essere indicati: il codice IBAN (27 caratteri) e l’indirizzo mail o PEC dell’i­stante.

 

Totalizzazione e cumulo – Circolare

Erogazione delle prestazioni pensionistiche, in regime di totalizzazione e cumulo dei contributi per periodi di lavoro antecedenti all’immissione in servizio presso l’Amministrazione Regionale Siciliana. Decreto Legislativo 2 febbraio 2006 n. 42 Circolare.


MODULISTICA


Fondo Pensioni Sicilia. Totalizzazione e cumulo dei periodi assicurativi

D.D.G. N. 4021 del 27 ottobre 2021. Approvazione graduatoria PEO

Sono approvate le graduatorie provvisorie, di cui agli allegati elenchi che fanno parte integrante del presente Decreto, distinte per categoria e singola posizione economica, per l’attribuzione della progressione economica orizzontale anno 2019 di cui all’art. 22 del C.C.R.L..


In basso la tabella riassuntiva con il numero di posti disponibili per ogni categoria e posizione economica.

Bando attribuzione PEO 2019. D.D.G. N. 2713/2021 del 12 luglio 2021

La confusione sulle progressioni orizzontali, destinate ad essere ridenominate “differenziali stipendiali”: la limitata quota di personale resta eccome

Dal blog di Luigi Oliveri

Nell’articolo pubblicato il 28.9.2021 su NT Plus titolato “Carriere nella Pa, il nuovo contratto salverà le progressioni già avviate” a firma di Gianluca Bertagna e Davide d’Alfonso, v’è un approfondito commento alle modifiche alla progressione orizzontale, che sarà ridenominata “differenziale stipendiale di professionalità”, ma nella sostanza resta la stessa cosa: un incremento del trattamento economico tabellare.
La bozza del Ccnl Funzioni Centrali insiste nell’errore di sempre: dare corso ad una procedura asseritamente selettiva, ma che alla fine si risolve in una conflittualità estrema in sede di contrattazione decentrata per reperire le risorse ed in un sistema di aumenti “a programmazione”, che di fatto cerchi di assicurare aumenti a tutti.
Si ribadisce, allora, la domanda: perchè non reintrodurre la cara vecchia anzianità? Sarebbe più onesto e trasparente reintrodurre gli scatti automatici di anzianità e punto. Nel privato l’anzianità esiste ancora: nessun’azienda si sogna di sprecare tempo e denaro in procedure che alla fine tingono di meritocratico un sistema che poi si rivela segnato solo dall’anzianità…… continua a leggere

Richiesta incontro urgente sul tema dei lavoratori fragili caregiver e S.W.

Facendo seguito alla nostra nota unitaria prot. 649/UNI, del 14/10/2021, sul tema del rientro in presenza del personale cd. “fragile” (che si allega in copia per memoria) si reitera la richiesta di incontro, con l’urgenza che il caso richiede considerati i tempi di entrata in vigore delle norme che a nostro avviso non possono non avere un’applicazione uniforme e non contraddittoria in tutta la Pubblica Amministrazione italiana e siciliana.
Si ravvisa, altresì, la necessità di dare adeguate risposta a tutti quei lavoratori c.d. “caregiver” (art. 39 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni con la legge 24 aprile 2020, n. 27, relative ai lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilita’ nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,).
Le scriventi, infine, ritengono necessario avviare un confronto sullo smart working, per non vanificare l’esperienza messa in atto sino ad oggi a seguito della pandemia.

Distinti Saluti.
LE SEGRETERIE REGIONALI

Relazione sulla performance 2020 del personale del comparto e della dirigenza dell’Amministrazione regione siciliana – Pagamento spettanze

Com’è noto, la Giunta di Governo ha esitato positivamente, nei giorni scorsi, la relazione di cui all’oggetto e ha trasmesso all’O.I.V., per la conseguente validazione utile al pagamento delle spettanze a favore dei dipendenti della Regione Siciliana.
Considerato lo strettissimo lasso di tempo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza, le cui cariche statutarie risultano essere in scadenza già dal prossimo 31 ottobre, si confida nella sensibilità delle SS.LL. affinché si possa, ciascuno per le proprie competenze e attraverso uno specifico percorso, completare l’iter procedurale entro il sopraddetto termine e scongiurare, così, ritardi nei pagamenti delle spettanze che, inevitabilmente, si tradurrebbero, anche quest’anno, in lungaggini burocratiche che certamente nuocerebbero in primis ai diritti dei lavoratori e allo stesso buon andamento della P.A.
Certi che la presente richiesta venga tenuta in adeguata considerazione, si porgono
Distinti saluti.
Le Segreterie Regionali

Smart working nella pa, Brunetta presenta le linee guida in vista del rinnovo del contratto

L’amministrazione pubblica che vuole fare smart working deve garantire «l’invarianza dei servizi resi all’utenza» ma anche «un’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza». Lo si legge nelle linee guida presentate oggi dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta ai sindacati. Non si può quindi fare lavoro agile cinque giorni a settimana ma lo si deve alternare con il lavoro in ufficio.

In nessun caso può essere utilizzata una utenza personale o domestica del dipendente per le ordinarie attività di servizi. «Si deve fornire il lavoratore- si legge – di idonea dotazione tecnologica. Per accedere alle applicazioni del proprio ente può essere utilizzata esclusivamente la connessione Internet fornita dal datore di lavoro».

Quindi deve essere assicurata «l’adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile». «In nessun caso – si legge – può essere utilizzato una utenza personale o domestica del dipendente per le ordinarie attività di servizio».

Il PIAO: ecco come funziona il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione

Tratto da lentepubblica.it

Il “Piano integrato di attività e organizzazione” (PIAO) vuole assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese: ecco come funziona.


Secondo gli obiettivi del Decreto Reclutamento nella PA si richiede un’ulteriore spinta alla riqualificazione del personale pubblico, da realizzare in tempi brevissimi: è indispensabile l’immissione di nuove competenze, tecniche e gestionali, perché l’attuazione dei progetti del Piano cammini speditamente rispettando il cronoprogramma del PNRR.

Per questo la PA è chiamata ad ottimizzare le proprie risorse umane, ed il PIAO ne è una parte fondamentale.

PIAO: ecco come funziona il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione

Si tratta di un adempimento importante.

Infatti entro il 31 gennaio 2022, inoltre, ogni amministrazione dovrà presentare il Piano integrato di attività e organizzazione, all’interno del quale confluirà il Pola per il lavoro agile.

Il PIAO dovrà essere adottato entro il 31 gennaio e dovrà essere pubblicato ogni anno sul sito dell’ente e inviato al Dipartimento della funzione pubblica.

Il nuovo Piano assicurerà la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorerà la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, nel rispetto del d.lgs. 150/2009 e della legge 190/2012.

Nello specifico si tratta di un documento di programmazione unico che accorperà, tra gli altri, i piani della performance, del lavoro agile, della parità di genere, dell’anticorruzione.

Restano esclusi dall’unificazione soltanto i documenti di carattere finanziario. I vantaggi: grande semplificazione e visione integrata dei progressi delle amministrazioni.

Una sorta di “mappatura” del cambiamento che consentirà di realizzare un monitoraggio costante e accurato del percorso di transizione amministrativa avviato con il Pnrr. 

I contenuti del piano

Il PIAO pertanto dovrà contenere:

  • l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
  • le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
  • le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Il PIAO dovrà anche definire le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi.

Le sanzioni

Se il piano è omesso o assente saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 10, comma 5, del d.lgs. 150/2009, cioè

  • divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risulteranno avere concorso alla mancata adozione del PIAO
  • e il divieto di assumere e affidare incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Si aggiunge anche la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro prevista dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del d.l. 90/2014, riferita alla mancata approvazione della programmazione anticorruzione.