Aspettativa biennale Dipendenti Pubblici per assistere familiare disabile: chiarimenti

Tratto da lentepubblica.it

La risposta ad un quesito riguardante l’aspettativa biennale Dipendenti Pubblici per assistere familiare disabile a cura del Dottor Andrea Bufarale.


Un dipendente di un Ministero ha richiesto la concessione dell’aspettativa biennale per assistere familiare disabile a norma della L. 5 febbraio 1992, n. 104. Il dipendente, però, non risulta nello stesso stato di famiglia del disabile in quanto abita in diversa unità immobiliare nello stesso condominio. E’ possibile concedere quanto richiesto?

a cura di Andrea Bufarale

Aspettativa biennale Dipendenti Pubblici per assistere familiare disabile

La normativa da richiamare per rispondere al quesito proposto è sicuramente l’art. 42 comma 5, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che contiene le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Tale articolo recita testualmente che “Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi“.

Sulla scorta di quanto detto, la norma fornisce una esatta gerarchia dei soggetti che sono titolati ad assistere il familiare con handicap in situazione di gravità, tassativamente, secondo il seguente ordine:

  • coniuge;
  • in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
  • in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

A sostegno di quanto sopra, per ciò che concerne anche il pubblico impiego, viene in nostro soccorso la Circ. 3 febbraio 2012, n. 1 del Dipartimento della Funzione pubblica, che sostanzialmente evidenzia come il diritto al congedo è subordinato, per tutti i soggetti legittimati, alla sussistenza della convivenza.

Questo requisito deve naturalmente essere provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

Detto ciò, in linea con altri orientamenti (si veda ad esempio la Circ. 18 febbraio 2010 n. 3884 del Ministero del lavoro), al fine di venire incontro all’esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell’ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno (e quindi su unità immobiliari/interni catastalmente diversi) come nel caso posto in esame.

Pertanto, l’Amministrazione potrà procedere, a nostro avviso, a riscontrare positivamente la richiesta di congedo di cui trattasi.