Circolare della Funzione Pubblica n. 2050 del 10 gennaio 2022. Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione delle nuove varianti SARS CoV 2 – Impiego delle certificazioni verdi

Con D.L. 30 dicembre 2021 n. 229 e con D.L. 7 gennaio 2022 n. 1 sono state introdotte significative modificazioni relativamente alle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da CoViD19. Nel seguito sinteticamente si riportano sia le nuove regole sulla quarantena che quelle sull’impiego delle certificazioni verdi.

Quarantena e sue modalità alternative.

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate.
In caso di contatto stretto ad
alto rischio con un positivo per i soggetti:

  1. non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale primario (che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:
    rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  2. che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass:
    la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  3. che hanno ricevuto la dose booster, oppure hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure sono guariti da infezione da SARSCoV2 nei 120 giorni precedenti,
    non è prevista quarantena ma è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

In caso di contatti a basso rischio, qualora siano state sempre indossate le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena. In tal caso dovranno essere mantenute tutte comuni precauzioni igienicosanitarie.
Resta inteso che qualora un dipendente dovesse risultare positivo al CoViD
19 dovrà immediatamente contattare il proprio medico di medicina generale che provvederà ad attivare le procedure di competenza.

Impiego delle certificazioni verdi (D.L. 07/01/2022 n.1)

A decorrere dal 10 Gennaio 2022 e fino a cessazione dello stato di emergenza è fatto obbligo vaccinale per coloro i quali abbiano compiuto o debbano compiere cinquant’anni entro il 15 Giugno 2022.

A decorrere dal 15 Febbraio p.v. ai dipendenti ultra cinquantenni per i quali vige l’obbligo vaccinale di cui all’art. 4quater del decretolegge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 come introdotto dall’art. 1 del D.L.1/2022, sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro solo a condizione del possesso di certificazione verde CoViD 19 di vaccinazione o di guarigione (green pass rafforzato art. 9 septies D.L. 52/2021). Fino a tale data l’accesso avverrà esibendo il green pass base secondo le istruzioni già impartite, che continueranno ad applicarsi anche successivamente per i dipendenti con meno di cinquant’anni.

I datori di lavoro pubblici sono tenuti alla verifica del rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della suddetta certificazione verde o che ne siano privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 15 Giugno p.v.. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta alcuna retribuzione.

L’art.4quater del D.L.n.44/21 convertito con L. n.76/2021, introdotto dall’art. 1, comma 1, del D.L.1/2022 prevede al comma 2 che l’obbligo della vaccinazione non sussista solo nei casi in cui sia accertato il pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale; in tali casi la vaccinazione sarà omessa o differita. Solo in tali casi il datore di lavoro ai sensi dell’art. 4quinquies comma 7 del D.L 44/2021 come introdotto dal D.L. 1/2022 e per il solo periodo in cui la vaccinazione è sospesa o differita, adibirà i lavoratori a mansioni diverse, senza decurtazione, in modo da evitare rischio di diffusione del contagio.

Per quanto non espressamente indicato nella presente circolare, si rimanda al contenuto completo del D.L. n.1/2022 e del D.L. n.52/2021.

A margine si coglie l’occasione per rappresentare che l’assenza dal servizio per l’effettuazione di tampone per la verifica di eventuale positività può rientrare nei casi di cui all’art. 44, comma 1 del vigente CCRL per il personale del comparto non dirigenziale non dirigenziale.

Circolare prot. 2050 del 10_01_2022.