Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza – Decreto legge n. 24 del 24/03/2022. Ordinanza del Ministro della Salute 28 aprile 2022. Indicazioni operative

Ai Dipartimenti Regionali
ed Uffici equiparati
Loro Sedi

Com’è noto il Governo nazionale ha approvato il Decreto legge Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid -19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, il cosiddetto decreto “Riaperture” per l’uscita graduale dall’emergenza Covid e dalle misure emergenziali per il lavoro, i trasporti e la vita sociale.
Il citato decreto legge n.24 del 2022 in corso di esame, per la successiva conversione in legge, del Parlamento consente che, fermo restando il superamento dello stato di emergenza, un graduale ritorno alla normalità accompagnato da una progressiva rimodulazione anche delle misure di protezione individuale e collettiva.
All’attuale quadro delle misure , in fase di ulteriore evoluzione in attesa della predetta conversione in legge del citato decreto e dei relativi emendamenti proposti dal Governo, si è aggiunta la recente Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 che ha effetto a partire dal 1° Maggio e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge 24/2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Tra le regole contenute nell’ordinanza “ponte” per gli aspetti che attengono al pubblico impiego stabilisce che dal 1° maggio la mascherina continuerà a essere raccomandato indossarla, sempre fino al 15 giugno. L’ordinanza infatti prevede all’art.1, c.2, che “ è comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”.
Per gli uffici pubblici e per tutta la P.A. è imminente una circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione nella quale saranno indicati i criteri base di prevenzione e protezione sanitaria cui attenersi e che in armonia alla predetta ordinanza raccomanderà il ricorso alla mascherina, in particolar modo lì dove, per motivi di sicurezza e protezione, ci sono uffici aperti al pubblico e dove comunque il distanziamento non può essere assicurato.
Tale quadro induce a ritenere che la linea generale per gli uffici pubblici è quella che raccomanda ancora l’uso della mascherina , in particolar modo nelle situazioni che possono essere a rischio di contagio.
Pertanto salvo diversa disposizione conseguente alla valutazione dei rischi specifici identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi si reputa l’opportunità di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ovunque ed in particolare nei luoghi dove ci sia il rischio di assembramenti.
Infine si rammenta che a decorrere dal 1° Maggio decade l’obbligo di green pass per accedere al luogo di lavoro .
Con riserva di fornire ulteriori indicazioni connesse al prosieguo della graduale rimodulazione delle misure


Uso delle mascherine negli uffici pubblici: la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione

Ordinanza del Ministro della Salute 28 aprile 2022 – Misure di contrasto alla diffusione COVID-19

Uso delle mascherine negli uffici pubblici: la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione

Alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Circolare n. 1/2022

Oggetto: indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie.

Con l’ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 sono state impartite le nuove prescrizioni in ordine all’utilizzo dei dispositivi in oggetto nei vari ambienti con efficacia dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
In particolare, l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è stato raccomandato nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Non sussiste, tuttavia, alcun obbligo specifico al loro utilizzo da parte del personale.
Nondimeno, si ritiene necessario fornire, con la presente circolare, alcune indicazioni di carattere generale per una corretta ed omogenea applicazione della citata ordinanza nei luoghi di lavoro pubblici.
Si è dell’avviso, infatti, che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.
Si riportano, di seguito, alcuni esempi (non esaustivi) sull’uso delle mascherine (FFP2):
UTILIZZO RACCOMANDATO:
– per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
– per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
– nel corso di riunioni in presenza;
– nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso in ufficio);
– per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”;
– in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
– negli ascensori;
– in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;
UTILIZZO NON NECESSARIO
– in caso di attività svolta all’aperto;
– in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
– in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua;
Ciascuna amministrazione dovrà quindi adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell’evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità.

Ordinanza del Ministro della Salute 28 aprile 2022 – Misure di contrasto alla diffusione COVID-19

Art. 1

1. È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

2. È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

4. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

5. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettera b) e 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, citato in premessa e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.