Pa, stipendio adeguato a chi svolge mansioni superiori

Tratto da PAmagazine

Chi svolge mansioni superiori al suo inquadramento ha diritto di percepire la retribuzione di quella determinata mansione. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 1496 del 2022. Secondo i magistrati in materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica – anche non immediatamente – superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell’articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, numero 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore; tale diritto non è condizionato alla legittimità dell’assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all’operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’articolo 36 Costituzione.

Il caso

Il caso concreto da cui è nata la pronuncia, è quello di una dipendente dell’Inps formalmente inquadrata nella categoria B che, tuttavia, ha svolto mansioni proprie di quella C e, in particolare, della C3. La dipendente in pratica, aveva svolto tutte le mansioni proprie della qualifica superiore. Si era occupata sostanzialmente, di portare avanti l’intero procedimento preordinato al recupero crediti, con l’istruzione delle pratiche relative alle ispezioni svolte da altri enti (Ispettorato del lavoro, Guardia di finanza) e dagli ispettori dello stesso INPS presso le aziende, svolgendo attività che consistevano nell’effettuare controdeduzioni e calcoli e nella valutazione circa la possibilità di interrompere i termini prescrizionali, di accettare richieste di sgravio ovvero di provvedere al recupero dei crediti. Aveva inoltre mostrato una approfondita conoscenza dei contratti di lavoro ed una attitudine al problem solving. Ma la retribuzione era rimasta quella della categoria di appartenenza. Proprio in virtù del ruolo e delle mansioni svolte, già i giudici di merito avevano stabilito che alla dipendente fosse riconosciuta anche la retribuzione della categoria C3, anche se questa mansione non le era stata legittimamente assegnata.

La sentenza

La sentenza conferma un punto importante. Secondo il decreto legislativo 165 il dipendente pubblico deve essere assegnato alle mansioni per le quali è stato assunto; alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, oppure alle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. Tuttavia, per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti; nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza. La sentenza stabilisce però, che se un lavoratore svolge mansioni superiori ha diritto ad essere remunerato per quelle stesse mansioni.