Attuale disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato negli Enti Locali

Tratto dal sito http://www.fpcgilbergamo.it/

Ottimo lavoro della Cgil funzione pubblica di Bergamo in merito all’attuale disciplina delle assunzioni negli enti locali.

In questa nota si riporta in sintesi la disciplina attualmente vigente per assunzioni a tempo indeterminato tenuto conto, peraltro, che presupposto per la legittima costituzione di una qualsiasi tipologia contrattuale a qualsiasi titolo è che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

A. sia stato rideterminato il fabbisogno triennale del personale ed aggiornata la dotazione organica (art.6, commi 3 e 6, D.lgs 165/2001);

B. sia stata effettuata la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, commi 1 e 2 del D.lgs 165/2001);

C. non sia stato superato il limite del 50% del rapporto tra spese di personale e spesa corrente, tenuto conto che per il calcolo di tale limite occorre prendere in esame anche le spese sostenute “dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica”, circa le modalità di applicazione della succitata disposizione si rinvia alla nostra predente nota del …… (art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008);

D. sia stato rispettato il patto di stabilità interno nell’anno precedente, ovviamente solo per gli enti che ne sono soggetti (art 76, comma 4, del D.L. 112/2008);

E. solo per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, sia stata ridotta la spesa del personale dell’anno precedente (art. 1, commi 557 e 557ter , della legge 296/2006);

F. sia stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art 48, comma 1, del D.lgs 198/2006 e art. 6, comma 6, del D.lgs 165/2001).

1. 1) Enti locali soggetti al patto di stabilità

Verificati i presupposti sopra indicati, per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato è quella contenuta nell’attuale versione dell’art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, come modificata ed integrata da ultimo dall’art. 4ter del D.L. n16/2012, ricordando, peraltro, che la stessa dovrà essere applicata dal 1 gennaio 2013 anche dai comuni con popolazione superiore ai mille abitanti e fino 5000, come ha di recente ribadito la Corte dei Conti a sezioni riunite, con il parere n. 6/2012 Gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono, dunque, assumere a tempo indeterminato nel limite del 40% “della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”.

Ai fini dell’assunzione, inoltre, il costo del personale da assumere per le funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato per il 50%, mentre il computo delle corrispondenti cessazioni il costo del personale continua ad essere calcolato per intero. Insomma è un po’ come dire che, per le funzioni e gli ambiti sopra indicati, è possibile assumere nel limite dell’80% delle relative cessazioni.

Inoltre, se la spesa di personale rispetto alla spesa corrente è inferiore al 35% continua a valere la disposizione secondo cui: “in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale“ sono consentite assunzioni nell’ambito delle funzioni di polizia locale pari alle cessazioni, consentendo per intero il rimpiazzo del turnover.

In quest’ultimo caso, il computo della spesa per assunzioni nel limite del 50% dell’effettivo costo continua ad essere applicato solo per le assunzioni relative alle funzioni di istruzione pubblica e del settore sociale.

L’attuale versione è sicuramente migliorativa rispetto alla precedente, ma anche molto complicata, non certo concepita per favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi.

2) Enti locali non soggetti al patto di stabilità

Per gli enti non soggetti al patto di stabilità interno la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato è quella contenuta nell’art. 1, comma 562, della legge 296 del 2006, come da ultimo modificata dal D.L. 16/2012 che prevede che tali enti possano assumere nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente considerato che le “spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008.”

Ora l’anno di riferimento non è più il 2004, ma il 2008.

Si tenga conto, peraltro, che la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 52/2010 ha stabilito che per gli enti non soggetti al patto di stabilità possono essere ricoperte anche in anni successivi a quello immediatamente seguente tutte le cessazioni intervenute dal 2006 in poi.

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Precari della PA: le misure di stabilizzazione introdotte dal Governo Letta

Articolo 04.09.2013 (Giuseppe Donato Nuzzo)

Il Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante “disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, pubblicato in Gazzetta ufficiale 31 agosto 2013, n. 204, introduce importanti misure finalizzate alla riorganizzazione e modernizzazione della pubblica amministrazione, che spaziano dal taglio delle c.d. auto blu agli interventi per concentrare e rafforzare la lotta alla corruzione, la prevenzione e la trasparenza, passando per le nuove misure in tema di utilizzo delle forme di lavoro flessibile, di mobilità e di lotta al precariato nella pubblica amministrazione.

In attesa di eventuali modifiche in sede di conversione, proponiamo una breve disamina delle principali disposizioni “salva-precari” contenute nell’art. 4 del decreto-legge, particolarmente attese dall’opinione pubblica e, come sempre, oggetto di accesso dibattito tra le parti interessate. Disposizioni che, peraltro, il Governo ha inteso inserire in un più ampio “intervento strutturale” diretto, da un lato, a limitare l’uso-abuso delle forme flessibili di lavoro nelle pubbliche amministrazioni (con particolare riferimento ai contratti a tempo determinato) e, dall’altro lato, a valorizzare le procedure di mobilità e favorire, altresì, l’immissione in servizio di vincitori e idonei utilmente collocati nelle graduatorie di concorso.

Nuove procedure concorsuali riservate. L’art. 4, comma 6, del D.L. n. 101/2013 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (1° settembre 2013) e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall’art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001, a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di mobilità cui all’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001:

procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici”.

Dette procedure riservate potranno essere avviate, con contratti a tempo pieno o parziale, solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50%. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse.

Coordinamento con le procedure riservate introdotte dalla legge di stabilità 2013. Lo stesso art. 4, comma 6, precisa che le procedure in esame possono essere avviate “in alternativa a quelle di cui all’art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001”.

Il riferimento è alle procedure riservate introdotte dalla legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), che prevedono la facoltà per le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e dei vincoli finanziari vigenti, di “avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva di posti, nel limite del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’amministrazione che emana il bando” (art. 35, comma 3-bis,d.lgs. n. 165/2001).

Entrambe le disposizioni perseguono l’obiettivo di agevolare il graduale “assorbimento” del precariato salvaguardando il principio costituzionale del concorso pubblico. Evidenti sono, tuttavia, le differenze tra le due procedure.

I nuovi concorsi riservati previsti nel D.L. n. 101/2013 si presentano come misure urgenti di “stabilizzazione dei precari”, speciali rispetto alle ordinarie procedure di reclutamento, limitate temporalmente (triennio 2013-2015) e indirizzate ad una platea ben definita di precari, nel solco delle prime stabilizzazioni del 2007 e 2008. E difatti, tra i possibili beneficiari della riserva figurano anche i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi finanziarie 2007 e 2008). Per essi, il legislatore prevede la massima riserva possibile: il 50% dei posti messi a bando.

Le procedure introdotte dalla legge di stabilità 2013, invece, rientrano tra le modalità ordinarie di reclutamento per l’assunzione di personale previste dall’art. 35 del T.U.P.I., che le amministrazioni possono sempre utilizzare, senza limiti temporali, ogniqualvolta intendanovalorizzare nei concorsi pubblici l’esperienza professionale acquisita con rapporto di lavoro flessibile. Con esse, in pratica, l’esperienza professionale diviene “titolo preferenziale” di accesso al pubblico impiego, in linea peraltro con quanto definito nel Protocollo sul lavoro pubblico definito il 3 maggio 2012 tra il Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione, le Regioni, le Province e i Comuni e le Organizzazioni sindacali, che prevedeva, tra l’altro, l’introduzione di “percorsi di accesso mediante un reclutamento ispirato alla “tenure-track”[1].

Le due procedure possono essere attivate l’una in alternativa all’altra. L’obiettivo del legislatore sembra essere quello di consentire alle amministrazioni, con le nuove misure, di “stabilizzare” una grossa fetta di precariato “di lungo corso” nel triennio 2013-2015, ferma restando la possibilità di valorizzare adeguatamente l’esperienza professionale nell’ambito delle ordinarie procedure di reclutamento, da attivare secondo le modalità previste dall’art. 35, comma 3-bis, del T.U.P.I. La scelta spetta alle amministrazioni interessate, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze e dei limiti finanziari e quantitativi imposti dalla legge.

Prorogata l’efficacia delle graduatorie fino al 31/12/2015. Fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, è subordinata all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verificata l’assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008 relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.

Stretta sui contratti a termine: il contratto a tempo indeterminato è la regola. Le amministrazioni pubbliche potranno utilizzare i contratti a tempo determinato e le altre forme flessibili di lavoro “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” (nuovo art. 36, comma 1, d.lgs. n. 165/2001). Ribadita la regola generale del contratto di lavoro a tempo indeterminato anche nel pubblico impiego, nonché l’applicazione della disciplina generale dei contratti a termine di cui al d.lgs. n. 368/2001 anche nel pubblico impiego, fermo restando il divieto di trasformazione a tempo indeterminato. I contratti a termine posti in essere in violazione di legge sono nulli e determinano responsabilità erariale.

Monitoraggio del precariato e dei soggetti vincitori e idonei di concorso. Il Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità richiesti per le procedure riservate di cui al citato art. 4, comma 6, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure predette di fornire le informazioni richieste.

Al fine di ridurre l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l’avvio di nuove procedure concorsuali e l’assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull’adeguato accesso dall’esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno definiti i criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.

(Altalex, 4 settembre 2013. Articolo di Giuseppe Donato Nuzzo)

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir