Le UOB sono strutture di natura dirigenziale?

Pubblico il commento di Vicio che mette in dubbio la natura  dirigenziale delle UOB.

Con nota prot. 20262/261.11.08 del 10/11/2008, l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha reso il proprio parere ad una specifica richiesta del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Industria, avente per oggetto la preposizione di funzionari direttivi laureati alle Unità operative di base (Per leggere il parere clicca qui)

Il suddetto Dirigente generale ha (giustamente) motivato tale richiesta argomentando sostanzialmente che il legislatore regionale non ha individuato in tali uffici natura esclusivamente dirigenziale.

L’avvocata che ha redatto il parere invece (forse priva della necessaria lucidità di giudizio rivestendo essa stessa la qualifica di “dirigente UOB”) ne sostiene apoditticamente la natura esclusivamente dirigenziale traendone la (apparente) logica conseguenza che “il livello dirigenziale delle articolazioni organizzative in esame non ne consenta l’attribuzione a funzionari”.

L’affermazione sulla “natura dirigenziale” delle unità operative di base, non sostenuta appunto da alcuna argomentazione giuridica ma soltanto da considerazioni di fatto, è priva di fondamento come si dimostrerà con il ragionamento seguente: La considerazione dell’estensore del parere secondo cui l’art. 4, comma 1 della L.R. n. 10/2000 “…è stata sempre interpretata [sic] come recante l’individuazione di tre uffici dirigenziali ordinati in base al livello in quanto la dimensione intermedia si colloca per forza di cose tra due livelli di cui uno sovraordinato e l’altro sotto-ordinato ché altrimenti sarebbe essa stessa struttura di base.” appare autoreferenziale. Invero, per quale motivo la norma è sempre stata interpretata così? da chi è stata interpretata così? sulla base di quali canoni ermeneutici è stata interpretata così? A parte che la “intermediarità” della struttura si riferisce esclusivamente alla “dimensione” è non dunque alla “funzionalità”, è d’obbligo evidenziare che l’estensore del parere ha incomprensibilmente focalizzato il proprio ragionamento su di una singola specifica norma, ciò comportando una distrazione dal quadro giuridico-organizzativo d’insieme. Infatti, la migliore scienza giuridica insegna che occorre accedere ad una vera e propria interpretazione sistematica nonché ad un esame approfondito dell’assetto organizzativo attuale degli uffici regionali che, appunto, conduce ad un risultato esattamente opposto a quello dell’estensore.

Partendo quindi dall’assunto che nessuna disposizione normativa, tanto meno quella or ora rammentata, esplicitamente attribuisce natura dirigenziale neanche alle c.d. strutture intermedie e che pertanto occorre individuare gli uffici dirigenziali per induzione, occorre soffermarsi sulla lettura anche dell’art. 8 della L.R. n. 10/2000 che, nel delinearne le funzioni, attribuisce al dirigente, fra l’altro, “…l’attuazione dei progetti e le gestioni ad essi assegnati dai responsabili degli uffici dirigenziali generali, l’adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi, con l’esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, e lo svolgimento dei compiti ad essi delegati dai dirigenti di massima dimensione”. Trattasi di attribuzioni tutte insite negli incarichi di direzione di aree e servizi, laddove si concentra la potestà provvedimentale connessa alle attività amministrative delle varie materie ed anche di gestione delle relative risorse finanziarie ed umane. L’unità operativa di base, siccome incardinata nell’area o nel servizio, alla luce del su menzionato articolo 8, non assurge né potrebbe assurgere ad ufficio dirigenziale poiché privo (ed è dato di fatto incontrovertibile) il relativo preposto dei poteri previsti dall’art. 8 medesimo (adozione dei provvedimenti amministrativi, esercizio dei poteri di spesa, ecc.). Infatti, delle due l’una, o il dirigente di UOB esercita i poteri che la legge gli attribuisce, ma allora li sottrarrebbe al dirigente dell’area o del servizio rendendo incomprensibile la sotto-ordinazione alla struttura intermedia stessa ovvero, non essendo titolare dei poteri di cui all’art. 8 e neppure potendoli avere delegati dal dirigente di area o servizio (delegatur delegare non potest), renderebbe ingiustificata la sua preposizione ad U.O.B.

Ancora, lo stesso estensore del parere evidentemente si contraddice quando, proseguendo il ragionamento di cui sopra, così afferma: “Da notare poi che nel comma successivo [comma 2 dell’art. 4 L.R. 10/2000] ove si specifica l’articolazione del dipartimento compaiono anche gli uffici semplici. Questi sia per …ove sono previsti che per la stessa denominazione [sic] sono invece da considerare esclusivamente attinenti all’organizzazione interna della struttura dirigenziale di massima dimensione e cioè semplici uffici ma non strutture di livello dirigenziale”.

Ora, a parte che pure alcuni uffici semplici (vedi uffici del genio civile) sono stati attribuiti a dirigenti senza che sia stata sollevata alcuna obiezione a dimostrazione che gli incarichi dirigenziali attribuiti sono stati, in questi anni, sganciati dalla natura dirigenziale o meno dell’ufficio, non può negarsi che anche la denominazione “unita operativa di base” riconduca ad attività operative di dettaglio che ne palesano la natura non dirigenziale.

Ancora, l’estensore del parere vorrebbe applicare (si ritiene per analogia anche se non esplicitamente affermato) le linee guida adottate con delibera di Giunta n. 11 del 21/1/2003 (non reperibile in rete) e riportate nel richiamato parere n. 192/2007 sull’organizzazione dell’ERSU, dove si afferma, fra l’altro in un semplice inciso parentetico, che le unità operative di base sono “…espressamente dichiarate a responsabilità dirigenziale…” e così prosegue: “…[le U.O.B.] sono destinate a garantire lo svolgimento di parti omogenee di un complesso di competenze ripartite per materia, obiettivo e tipo di funzioni”, attribuendo erroneamente le funzioni e i compiti dei servizi ex art. 4, comma 2, 3° periodo L.R. 10, alle U.O.B. medesime.

In più, l’estensore del parere sembra ignorare del tutto la L.R. n. 20/2003 che, con l’art. 11, comma 2 (norma confermata anche dalla L.R. n. 19/2008), ha posto la “pietra tombale” alla pretesa di attribuire natura dirigenziale alle U.O.B. La norma su richiamata, infatti, disponendo che “…Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici.”, non intende certo attribuire (e neanche avrebbe potuto farlo) ad un dirigente generale il potere, per di più con semplice provvedimento amministrativo, di istituire uffici di livello dirigenziale ché, in caso contrario (considerata l’unità polirematica del complemento di specificazione “…costituzione di unità operative di base e uffici semplici”), attribuirebbe natura dirigenziale appunto anche agli uffici semplici e ciò è stato escluso palesemente pure dall’estensore del parere.
Infine, ragionando ad absurdum, si rilevi quanto segue: I dirigenti attualmente in servizio alla Regione sono circa 2400; effettuando una media con gli impiegati non dirigenti, pari a circa 14.000, si ottiene una media di un dirigente ogni 5,8 impiegati, un numero che risulta incredibilmente elevato, considerato che la media nelle amministrazioni statali (pur considerata molto bassa) è pari a circa 50 impiegati ogni dirigente!;
Le unità operative di base attuali sono oltre 2.000 e sono considerate di livello dirigenziale;
Se la Regione avesse in servizio un numero di dirigenti pari (in proporzione) a quelli dello Stato (e cioè circa 280), in presenza di 2000 UOB (dirigenziali) dovrebbe bandire un concorso per l’assunzione di 1720 dirigenti!!! Conclusione assurda che dimostra l’erroneità delle premesse.

In conclusione, nel parere reso (e non sarebbe potuto essere altrimenti) non viene menzionata alcuna norma giuridica da cui possa trarsi il convincimento della “natura dirigenziale” delle UOB. L’unico atto citato è una delibera di Giunta (la n. 366/2001) che, com’è noto, non ha natura normativa ma amministrativa e che va ritenuta superata per almeno due ragioni: il riordino del personale regionale non dirigenziale operato in virtù dell’art. 5 della L.R. n. 10/2000, con DPRS n. 10 del 22/6/2001 che individua la qualifica di funzionario direttivo realizzando la previsione del su menzionato art. 5 il quale distingue espressamente le qualifiche non dirigenziali dal ‘personale direttivo; l’entrata in vigore della L.R. n. 20/2003, ed in particolare dell’art. 11 comma 2, meglio descritto sopra.

Alla luce di quanto sopra, si trasmette alla S.V. per le valutazioni di competenza ed al fine di intraprendere quanto in Suo potere per la riaffermazione dei principi giuridici di buon andamento ed imparzialità, il parere di cui trattasi, non potendosi non evidenziare che l’applicazione del parere medesimo (che, d’altronde, si limita a rispecchiare l’attuale assetto organizzativo dell’amministrazione regionale, non certo conforme alla legge, e del quale la S.V. sta giustamente avviando una profonda ristrutturazione), comporta un rilevante danno per l’erario pubblico regionale. È chiaro infatti che alla preposizione di dirigenti (nella stragrande maggioranza dei casi attribuendo loro addirittura la seconda fascia economica dell’indennità di posizione e risultato) alle unità operative di base in luogo dei funzionari direttivi, consegue un esborso di risorse finanziarie notevolmente più elevato.

La Germania impone il fiscal compact a noi, ma lo rifiuta per sé

I promotori del Fiscal compact sono stati gli unici ad aver respinto l’approvazione delle misure orientate al rigore.

ll Bundesrat tedesco infatti, la Camera dei Laender, ha bloccato il Fiscal Compact, tramite il voto dell’opposizione rosso-verde, che detiene la maggioranza. Le regioni chiedono di ridiscutere il provvedimento voluto da Angela Merkel

……Intanto in Germania cresce il partito anti euro

Il quotidiano finanziario Handelsblatt rivela che nei sondaggi vola al 19,2% “Alternativa per la Germania”, il nuovo partito basato che si oppone ai salvataggi degli Stati in crisi e promuove il ritorno al marco attraverso la distruzione ordinata e pacifica della moneta unica.

Il Sole 24 Ore – Merkel: l’Italia è in una situazione atipica e difficile. In Germania il partito anti-euro guadagna consensi

Scienza, Ricerca: Kary Mullis, premio Nobel per la chimica, partecipa a Palermo al “Forum mondiale sulle cause molecolari delle malattie mentali”.

Comunicato Stampa

Scienza, Ricerca: Kary Mullis, premio Nobel per la chimica, partecipa a Palermo al “Forum mondiale sulle cause molecolari delle malattie mentali”.

Palermo, 24 aprile 2013

Con il patrocinio dell’Ersu, il 26 e il 27 aprile 2013 si svolgerà, a Palermo, il Secondo Simposio del “Quantum Paradigms of Psychopathology (QPP) Group”, forum mondiale che vedrà la partecipazione di eminenti scienziati provenienti da tutto il mondo, organizzato dallo IEMEST (Istituto euro-mediterraneo di scienza e tecnologia) in collaborazione con l’Università di Palermo, l’Università di Bologna e l’Università Ludes di Lugano.

Gli incontri verteranno sul tema “Minds, Membranes, Microtubules, and Madness” (Mente, membrane, microtubuli e malattie mentali).

Obiettivo dei lavori quello di individuare i fattori molecolari (meccanico-quantistici) che intervengono nella neuro-genesi delle malattie mentali.

Introdurrà i lavori del convegno Kary Mullis, premio Nobel per la chimica (1993). 

Al termine dei lavori, il QPP Group redigerà un documento, denominato “Declaration of Palermo”, atto d’indirizzo per i futuri studi scientifici internazionali sul tema trattato.

Il 26 aprile i lavori si svolgeranno a Palazzo Steri (dalle ore 16), il 27 aprile invece la sede prescelta sarà Villa Malfitano (dalle ore 9).

Visualizza il Programma

Per informazioni:

prof Francesco Cappello, [email protected]

http://www.unipa.it/asclepiadehttp://www.unipa.it/francesco.cappello;http://www.iemest.eu

Ufficio stampa ERSU: Dario Matranga 3939956916

[email protected]

Nuove assunzioni alla regione. Arriva la denuncia del deputato del PDS Di Mauro

Il capogruppo degli autonomisti punta l’indice contro l’articolo 20 del documento, che prevede la deroga al divieto di assunzione per Irfis e Riscossione Sicilia, oltre a creare il bacino per gli ex interinali di Multiservizi e Biosphera. E l’articolo 21 “apre” al trasferimento del personale delle Partecipate verso la Regione siciliana.

LiveSicilia – “Crocetta sta preparando centinaia di assunzioni”

Articoli 20 e 21. In finanziaria Crocetta preparerebbe nuove assunzioni alla regione

Certo è paradossale!

Nell’ultimo ventennio tutti i politici si sono divertiti a sparare a zero contro i dipendenti regionali accusandoli di essere fannulloni e in esubero (come se fosse una colpa loro) rispetto alle reali necessità, ma poi si sono prodigati per assumerne altri, cercando, però, di “derogare” alla normativa in materia di assunzioni di personale nell’ambito del pubblico impiego.

Crocetta non fa eccezione alla regola.

Art. 20.

Contenimento Spese per il Personale di società ed enti 

  1. La disposizione normativa contenuta nell’art. 20, comma 6,  primo periodo della legge regionale 12.05.2010 n. 11 che prevede “Al fine di garantire il livello occupazionale, il personale delle società dismesse, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, è trasferito nelle società risultanti alla fine del processo di riordino” va interpretata nel senso che le società poste in liquidazione per cessazione di ogni attività devono attivare per il proprio personale le procedure di cui alla L. 223/1991 con le relative garanzie. Le società non liquidate e quelle eventualmente costituite all’esito del piano di riordino, dovranno far  fronte ai propri fabbisogni di personale come individuati nei contratti di servizio stipulati con gli enti pubblici soci committenti e nei limiti di essi , esclusivamente attingendo al personale già dipendente delle società dismesse, destinatario delle procedure di cui alla L. 223/1991, purchè in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data del 31.12.2009. Al di fuori della suddetta ipotesi, resta fermo per tutte le società partecipate il divieto di procedere ad ogni forma di assunzione di personale introdotto dall’art. 20 comma 6 secondo periodo della legge regionale 11/2010 .
  2. Come espressamente previsto dall’art. 31 primo comma L.r. 6/1997 al personale assunto ai sensi del primo comma non potrà essere attribuito un trattamento giuridico ed economico superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali come determinato dai contratti collettivi regionali di lavoro. Salva comunque l’applicazione delle disposizioni più restrittive dei trattamenti economici dei dirigenti delle società partecipate fissate da apposite deliberazioni della Giunta di governo regionale.
  3. Le disposizioni normative finalizzate al contenimento ed alla razionalizzazione dei costi del personale, già  disposte per l’amministrazione regionale e per gli enti di cui all’art. 1 L.r. 10/2000, si applicano anche agli  istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi pubblici, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed a tutti gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti a qualsiasi titolo  da parte della stessa. Salva, comunque, l’applicazione delle altre disposizioni già introdotte per gli enti suddetti, con apposite norme o delibere della Giunta di governo regionale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società Riscossione Sicilia S.p.a ed IRFIS-FINSicilia S.p.A.
  4. L’attribuzione di inquadramenti giuridici e trattamenti economici in violazione dei precedenti commi dovrà considerasi nulla ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1418 cod. civ.
  5. Nelle more della definizione del processo di liquidazione delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, l’Assessore regionale per l’economia è autorizzato ad effettuare anticipi sui saldi finali di liquidazione per garantire il pagamento degli stipendi del personale non ancora utilizzato ai sensi del primo comma del presente articolo, nonché per garantire il pagamento di spese indifferibili ed urgenti. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la spesa di 1.500 migliaia di euro annui (U.P.B. 4.2.1.3.3 – CAP. 215724).
  6. All’art. 20 della Legge n. 11 del 12 maggio 2010 è aggiunto il seguente comma 7: “E’ istituito presso la società Servizi Ausiliari Sicilia S.p.a.  il bacino dei lavoratori ex interinali ed ex co.co.pro della Multiservizi S.p.a. e della Biosphera S.p.a.. La società Servizi Ausiliari Sicilia S.p.a. utilizza, nei limiti delle risorse disponibili, il personale del predetto bacino per eventuali servizi che non possono essere assicurati con il proprio personale, nel rispetto di quanto disposto dal comma 6”.

 Art. 21.

Utilizzo del personale del settore pubblico regionale allargato

  1. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Amministrazioni regionale, nonché presso gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale che beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, nel rispetto degli istituti e dei principi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione, per motivate esigenze di funzionalità del settore pubblico regionale allargato ed al fine di razionalizzare la spesa del personale, può essere utilizzato, previa stipula di apposita convenzione, anche da soggetti diversi da quello presso cui presta servizio, ma appartenenti al settore pubblico allargato di cui sopra, con oneri a carico dei soggetti destinatari che vi provvedono nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Su questo argomento arriva la denuncia del deputato del PDS Di Mauro. Crocetta sta preparando centinaia di assunzioni”

Crocetta al congresso Cisl. I comuni potranno assumere i precari con contratti a 18 ore

Ma Crocetta conosce la normativa in materia di assunzioni di personale nella pubblica amministrazione?

Qualche dubbio sorge anche alla Cisl.

Al congresso Cisl, infatti, Crocetta dichiara che il suo governo ha predisposto una norma che consentirà agli enti locali di assumere a tempo indeterminato ma part-time i precari, poi quando avranno le possibilità economiche e il patto di stabilità lo permetterà, potranno incrementare i salari aumentando le ore di lavoro.

Ma Mario Basile, responsabile enti locali della Funzione Pubblica Cisl sembra un po’ scettico: Purché non si produca la solita norma di legge che viene impugnata dal commissario dello Stato”.

Inciucio PD-PDL anche in Sicilia?

I grillini rompono con Crocetta. Dicono che la rivoluzione del presidente della Regione è già terminata e che ormai “l’inciucio Pd-Pdl” è la strada imboccata anche dalla politica regionale….I grillini: “Rivoluzione finita” Crocetta: “Il dialogo è aperto”….

E, in effetti, i sospetti dei grillini sembrerebbero più che fondati….D’Alia rilancia: “Grandi intese” Polemica con Lupo….

Ma Crocetta sembra non gradire la presa di posizione dei grillini….“Disprezzo i grillini quando parlano di golpe”…..