Ecco cosa prevede la normativa in materia di assunzioni di personale
Innanzi tutto, per procedere ad assunzioni, è necessario che l’Ente Pubblico abbia adottato la programmazione triennale del fabbisogno di personale così come previsto dall’art. 35 comma 4, del D.lgs n. 165/2001 (Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze).
È, inoltre, illegittimo bandire un concorso pubblico prima di avere espletato la procedura di mobilità del personale. (altro…)