Comitato Unico di Garanzia pari opportunità, valorizzazione benessere e contro discriminazioni (CUG). Designato Presidente

Con D.D.G. n.1913 del 19 aprile 2013 è stata designata Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, la Dott.ssa Maria Rita Comparetti, dirigente regionale in servizio presso il Comando del Corpo forestale.

L’incarico è a titolo gratuito e ha la durata di quattro anni.

L’organismo, previsto dall’art. 57 del D.Lgs 165/2001, nel testo modificato ed integrato dall’art. 21 del D.Lgs 183/2010, accorpa le competenze dei precedenti “Comitato per le pari opportunità” e “Comitato paritetico sul mobbing”.

Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un numero pari di rappresentanti dell’Amministrazione.

I rappresentanti dell’Amministrazione saranno selezionati fra tutti i dipendenti dell’amministrazione regionale che hanno comunicato, in adesione all’atto di interpello del 7.11.2012, il proprio interesse a far parte del predetto Organismo.

Finanziaria. Stralciato l’articolo sul prepensionamento dei regionali

Nel tentativo di fermare la corsa agli emendamenti l’assessore Patrizia Valenti nella notte ha stralciato anche due delle misure più importanti sul personale regionale: quella che avrebbe permesso di congelare per 4 anni la riforma Fornero tornando al più vantaggioso vecchio sistema (si resterà dunque ancorati alle nuove regole nazionali) e quella che avrebbe creato il bacino unico del personale nel quale dipendenti delle partecipate e della Regione avrebbero potuto scambiarsi i ruoli.

Art. 18 finanziaria – Fondo salario accessorio personale con qualifica dirigenziale

Art. 18

Fondo salario accessorio personale con qualifica dirigenziale

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all’art. 66 C.C.R.L. 2002/2005,  come determinato ai sensi dell’art. 1 comma 8 della L.r. 9/2012, è ridotto del venti per cento.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 al personale con qualifica dirigenziale dell’amministrazione regionale, e degli enti di cui all’art. 1 L.r. 10/2000 si applica l’art. 9, comma 32, del D. L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al sopra citato articolo 9 D.L. 78/2010, al dirigente viene conferito un incarico corrispondente alla fascia giuridica di appartenenza.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con le medesime decorrenze agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell’Amministrazione regionale o che, comunque, beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal C.C.R.L.

Commento 

Potrei anche sbagliarmi ma il comma 2 dell’articolo 18, così come è formulato, sembrerebbe introdurre una discriminazione tra i dirigenti a seconda della fascia di appartenenza “(….) al dirigente viene conferito un incarico corrispondente alla fascia giuridica di appartenenza”. Ciò potrebbe significare, secondo l’interpretazione letterale, che i dirigenti di I e II fascia dovrebbero avere la priorità nell’assegnazione degli incarichi.

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Articolo 9 comma 32 del D.L. 78/2010.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data é abrogato l’art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.

Le UOB sono strutture di natura dirigenziale?

Pubblico il commento di Vicio che mette in dubbio la natura  dirigenziale delle UOB.

Con nota prot. 20262/261.11.08 del 10/11/2008, l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha reso il proprio parere ad una specifica richiesta del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Industria, avente per oggetto la preposizione di funzionari direttivi laureati alle Unità operative di base (Per leggere il parere clicca qui)

Il suddetto Dirigente generale ha (giustamente) motivato tale richiesta argomentando sostanzialmente che il legislatore regionale non ha individuato in tali uffici natura esclusivamente dirigenziale.

L’avvocata che ha redatto il parere invece (forse priva della necessaria lucidità di giudizio rivestendo essa stessa la qualifica di “dirigente UOB”) ne sostiene apoditticamente la natura esclusivamente dirigenziale traendone la (apparente) logica conseguenza che “il livello dirigenziale delle articolazioni organizzative in esame non ne consenta l’attribuzione a funzionari”.

L’affermazione sulla “natura dirigenziale” delle unità operative di base, non sostenuta appunto da alcuna argomentazione giuridica ma soltanto da considerazioni di fatto, è priva di fondamento come si dimostrerà con il ragionamento seguente: La considerazione dell’estensore del parere secondo cui l’art. 4, comma 1 della L.R. n. 10/2000 “…è stata sempre interpretata [sic] come recante l’individuazione di tre uffici dirigenziali ordinati in base al livello in quanto la dimensione intermedia si colloca per forza di cose tra due livelli di cui uno sovraordinato e l’altro sotto-ordinato ché altrimenti sarebbe essa stessa struttura di base.” appare autoreferenziale. Invero, per quale motivo la norma è sempre stata interpretata così? da chi è stata interpretata così? sulla base di quali canoni ermeneutici è stata interpretata così? A parte che la “intermediarità” della struttura si riferisce esclusivamente alla “dimensione” è non dunque alla “funzionalità”, è d’obbligo evidenziare che l’estensore del parere ha incomprensibilmente focalizzato il proprio ragionamento su di una singola specifica norma, ciò comportando una distrazione dal quadro giuridico-organizzativo d’insieme. Infatti, la migliore scienza giuridica insegna che occorre accedere ad una vera e propria interpretazione sistematica nonché ad un esame approfondito dell’assetto organizzativo attuale degli uffici regionali che, appunto, conduce ad un risultato esattamente opposto a quello dell’estensore.

Partendo quindi dall’assunto che nessuna disposizione normativa, tanto meno quella or ora rammentata, esplicitamente attribuisce natura dirigenziale neanche alle c.d. strutture intermedie e che pertanto occorre individuare gli uffici dirigenziali per induzione, occorre soffermarsi sulla lettura anche dell’art. 8 della L.R. n. 10/2000 che, nel delinearne le funzioni, attribuisce al dirigente, fra l’altro, “…l’attuazione dei progetti e le gestioni ad essi assegnati dai responsabili degli uffici dirigenziali generali, l’adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi, con l’esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, e lo svolgimento dei compiti ad essi delegati dai dirigenti di massima dimensione”. Trattasi di attribuzioni tutte insite negli incarichi di direzione di aree e servizi, laddove si concentra la potestà provvedimentale connessa alle attività amministrative delle varie materie ed anche di gestione delle relative risorse finanziarie ed umane. L’unità operativa di base, siccome incardinata nell’area o nel servizio, alla luce del su menzionato articolo 8, non assurge né potrebbe assurgere ad ufficio dirigenziale poiché privo (ed è dato di fatto incontrovertibile) il relativo preposto dei poteri previsti dall’art. 8 medesimo (adozione dei provvedimenti amministrativi, esercizio dei poteri di spesa, ecc.). Infatti, delle due l’una, o il dirigente di UOB esercita i poteri che la legge gli attribuisce, ma allora li sottrarrebbe al dirigente dell’area o del servizio rendendo incomprensibile la sotto-ordinazione alla struttura intermedia stessa ovvero, non essendo titolare dei poteri di cui all’art. 8 e neppure potendoli avere delegati dal dirigente di area o servizio (delegatur delegare non potest), renderebbe ingiustificata la sua preposizione ad U.O.B.

Ancora, lo stesso estensore del parere evidentemente si contraddice quando, proseguendo il ragionamento di cui sopra, così afferma: “Da notare poi che nel comma successivo [comma 2 dell’art. 4 L.R. 10/2000] ove si specifica l’articolazione del dipartimento compaiono anche gli uffici semplici. Questi sia per …ove sono previsti che per la stessa denominazione [sic] sono invece da considerare esclusivamente attinenti all’organizzazione interna della struttura dirigenziale di massima dimensione e cioè semplici uffici ma non strutture di livello dirigenziale”.

Ora, a parte che pure alcuni uffici semplici (vedi uffici del genio civile) sono stati attribuiti a dirigenti senza che sia stata sollevata alcuna obiezione a dimostrazione che gli incarichi dirigenziali attribuiti sono stati, in questi anni, sganciati dalla natura dirigenziale o meno dell’ufficio, non può negarsi che anche la denominazione “unita operativa di base” riconduca ad attività operative di dettaglio che ne palesano la natura non dirigenziale.

Ancora, l’estensore del parere vorrebbe applicare (si ritiene per analogia anche se non esplicitamente affermato) le linee guida adottate con delibera di Giunta n. 11 del 21/1/2003 (non reperibile in rete) e riportate nel richiamato parere n. 192/2007 sull’organizzazione dell’ERSU, dove si afferma, fra l’altro in un semplice inciso parentetico, che le unità operative di base sono “…espressamente dichiarate a responsabilità dirigenziale…” e così prosegue: “…[le U.O.B.] sono destinate a garantire lo svolgimento di parti omogenee di un complesso di competenze ripartite per materia, obiettivo e tipo di funzioni”, attribuendo erroneamente le funzioni e i compiti dei servizi ex art. 4, comma 2, 3° periodo L.R. 10, alle U.O.B. medesime.

In più, l’estensore del parere sembra ignorare del tutto la L.R. n. 20/2003 che, con l’art. 11, comma 2 (norma confermata anche dalla L.R. n. 19/2008), ha posto la “pietra tombale” alla pretesa di attribuire natura dirigenziale alle U.O.B. La norma su richiamata, infatti, disponendo che “…Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici.”, non intende certo attribuire (e neanche avrebbe potuto farlo) ad un dirigente generale il potere, per di più con semplice provvedimento amministrativo, di istituire uffici di livello dirigenziale ché, in caso contrario (considerata l’unità polirematica del complemento di specificazione “…costituzione di unità operative di base e uffici semplici”), attribuirebbe natura dirigenziale appunto anche agli uffici semplici e ciò è stato escluso palesemente pure dall’estensore del parere.
Infine, ragionando ad absurdum, si rilevi quanto segue: I dirigenti attualmente in servizio alla Regione sono circa 2400; effettuando una media con gli impiegati non dirigenti, pari a circa 14.000, si ottiene una media di un dirigente ogni 5,8 impiegati, un numero che risulta incredibilmente elevato, considerato che la media nelle amministrazioni statali (pur considerata molto bassa) è pari a circa 50 impiegati ogni dirigente!;
Le unità operative di base attuali sono oltre 2.000 e sono considerate di livello dirigenziale;
Se la Regione avesse in servizio un numero di dirigenti pari (in proporzione) a quelli dello Stato (e cioè circa 280), in presenza di 2000 UOB (dirigenziali) dovrebbe bandire un concorso per l’assunzione di 1720 dirigenti!!! Conclusione assurda che dimostra l’erroneità delle premesse.

In conclusione, nel parere reso (e non sarebbe potuto essere altrimenti) non viene menzionata alcuna norma giuridica da cui possa trarsi il convincimento della “natura dirigenziale” delle UOB. L’unico atto citato è una delibera di Giunta (la n. 366/2001) che, com’è noto, non ha natura normativa ma amministrativa e che va ritenuta superata per almeno due ragioni: il riordino del personale regionale non dirigenziale operato in virtù dell’art. 5 della L.R. n. 10/2000, con DPRS n. 10 del 22/6/2001 che individua la qualifica di funzionario direttivo realizzando la previsione del su menzionato art. 5 il quale distingue espressamente le qualifiche non dirigenziali dal ‘personale direttivo; l’entrata in vigore della L.R. n. 20/2003, ed in particolare dell’art. 11 comma 2, meglio descritto sopra.

Alla luce di quanto sopra, si trasmette alla S.V. per le valutazioni di competenza ed al fine di intraprendere quanto in Suo potere per la riaffermazione dei principi giuridici di buon andamento ed imparzialità, il parere di cui trattasi, non potendosi non evidenziare che l’applicazione del parere medesimo (che, d’altronde, si limita a rispecchiare l’attuale assetto organizzativo dell’amministrazione regionale, non certo conforme alla legge, e del quale la S.V. sta giustamente avviando una profonda ristrutturazione), comporta un rilevante danno per l’erario pubblico regionale. È chiaro infatti che alla preposizione di dirigenti (nella stragrande maggioranza dei casi attribuendo loro addirittura la seconda fascia economica dell’indennità di posizione e risultato) alle unità operative di base in luogo dei funzionari direttivi, consegue un esborso di risorse finanziarie notevolmente più elevato.

Scienza, Ricerca: Kary Mullis, premio Nobel per la chimica, partecipa a Palermo al “Forum mondiale sulle cause molecolari delle malattie mentali”.

Comunicato Stampa

Scienza, Ricerca: Kary Mullis, premio Nobel per la chimica, partecipa a Palermo al “Forum mondiale sulle cause molecolari delle malattie mentali”.

Palermo, 24 aprile 2013

Con il patrocinio dell’Ersu, il 26 e il 27 aprile 2013 si svolgerà, a Palermo, il Secondo Simposio del “Quantum Paradigms of Psychopathology (QPP) Group”, forum mondiale che vedrà la partecipazione di eminenti scienziati provenienti da tutto il mondo, organizzato dallo IEMEST (Istituto euro-mediterraneo di scienza e tecnologia) in collaborazione con l’Università di Palermo, l’Università di Bologna e l’Università Ludes di Lugano.

Gli incontri verteranno sul tema “Minds, Membranes, Microtubules, and Madness” (Mente, membrane, microtubuli e malattie mentali).

Obiettivo dei lavori quello di individuare i fattori molecolari (meccanico-quantistici) che intervengono nella neuro-genesi delle malattie mentali.

Introdurrà i lavori del convegno Kary Mullis, premio Nobel per la chimica (1993). 

Al termine dei lavori, il QPP Group redigerà un documento, denominato “Declaration of Palermo”, atto d’indirizzo per i futuri studi scientifici internazionali sul tema trattato.

Il 26 aprile i lavori si svolgeranno a Palazzo Steri (dalle ore 16), il 27 aprile invece la sede prescelta sarà Villa Malfitano (dalle ore 9).

Visualizza il Programma

Per informazioni:

prof Francesco Cappello, [email protected]

http://www.unipa.it/asclepiadehttp://www.unipa.it/francesco.cappello;http://www.iemest.eu

Ufficio stampa ERSU: Dario Matranga 3939956916

[email protected]

L’Euro è una truffa? Guarda il video e condividilo

Che questa Unione Europea sia tutto il contrario di quello che avevano sognato i suoi padri nobili, è ormai un fatto assodato. Soprattutto per quello che riguarda la moneta unica, divenuta ormai strumento di un gruppo di poteri finanziari che stanno stritolando la gente per salvaguardare gli interessi dei pochi. La consapevolezza di questa realtà è abbastanza diffusa in tutta Europa e anche in Italia. Dove però c’è ancor una certa ‘timidezza’ dei partiti tradizionali nell’asserire ciò che è evidente. Difendono ancora l’euro perché sono espressioni delle oligarchie finanziarie? O lo difendono per non dare ragione al Movimento 5 Stelle che per primo ha denunciato gli abusi dell’Unione monetaria?

La mensa, anche se corrisposta come indennità, non è tassabile fino € 5,29

È quanto emergerebbe dal combinato disposto del D.L. n. 333/1992, convertito in Legge n. 359/1992, che ha escluso la natura retributiva del servizio mensa e dell’indennità sostitutiva, che pertanto non incide nel calcolo di altri istituti indiretti, e dall’art. 51 del d.p.r. n.917/1986, così come modificato dal D.lgs. n. 56/1998, che ha escluso dalla base imponibile ai fini contributivi e fiscali, in quanto non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente, le indennità sostitutive di mensa fino all’importo complessivo di euro 5,29 (…..). (altro…)

“Progetto Maestrale”. Si parte.

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo “Progetto Maestrale” avvenuta il 28 marzo u.s., si è svolta venerdì 19 aprile la riunione del tavolo sindacale per l’avvio del progetto.

Dopo ampia discussione, costatato che l’amministrazione presente al tavolo era delegata a trattare solo per il Dipartimento dell’Istruzione e Formazione, si è deciso, in attesa di successiva convocazione relativa agli altri uffici coinvolti, di dare l’ok all’avvio del progetto solo per suddetto Dipartimento.

Nasce il primo portale per favorire la mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni

I processi di ristrutturazione del settore pubblico conseguenti alla crisi finanziaria che ha colpito i bilanci pubblici hanno portato negli ultimi anni il legislatore italiano ad intervenire sull’organizzazione e sulla spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni.

In particolare le norme riguardanti il taglio delle dotazioni organiche, la fusione e accorpamento degli enti o la gestione associata dei servizi pongono un problema di ricollocazione del personale da effettuare innanzi tutto attraverso processi di mobilità volontaria.

Al contempo il maggior rigore in materia di assunzioni di personale e le difficoltà a procedere a nuove procedure concorsuali, nonché le norme che prevedono prima di avviare le procedure di concorsuali il previo esperimento della mobilità, rilanciano l’istituto della mobilità come strumento di reclutamento e di valorizzazione delle competenze presenti in tutte le amministrazioni pubbliche. L’applicazione a tutte le amministrazioni pubbliche, art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, di disposizioni di restrizione o blocco delle assunzioni consente di considerare neutra la mobilità ai fini dei limiti sulle assunzioni. Permangono invece alcuni ostacoli giuridici in merito all’inquadramento da prevedere in caso di mobilità intercompartimentale, ma soprattutto ostacoli gestionali dati dalla scarsa trasparenza sulle posizioni vacanti e dalla mancanza di uno strumento che favorisca l’incontro tra domanda e offerta di personale.

Il portale www.ItaLPA.it nasce dalla pluriennale e qualificata esperienza maturata dai soci nel favorire l’incontro tra datori di lavoro e lavoratori con l’obiettivo specifico di semplificare il compito delle amministrazioni nell’utilizzare in maniera trasparente ed efficace l’istituto della mobilità e di aiutare i dipendenti a ricollocarsi al fine di soddisfare le proprie esigenze professionali o familiari.

Come avviene nel settore privato la ricollocazione del personale deve essere supportata da strumenti gestionali e non solo da norme e pertanto un portale che, nell’assicurare la privacy dei singoli, consenta di favorire la migliore ricollocazione del personale è la risposta necessaria ai processi in corso nel settore pubblico.

La mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 consente in maniera fisiologica, sulla base dei fabbisogni delle pubbliche amministrazioni, di reclutare il personale necessario valorizzando le competenze dei singoli e assicurando il miglior utilizzo del personale in servizio.

Il Portale www.ItaLPA.it è la risposta gestionale alle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore pubblico per rendere realmente funzionale l’istituto della mobilità, cogliendo tutte le opportunità che esistono nel particolare ma ampio “mercato del lavoro” delle pubbliche amministrazioni