Le pubbliche amministrazioni che vogliono fare ricorso a nuove assunzioni a tempo indeterminato devono verificare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) sia stato rideterminato il fabbisogno triennale del personale ed aggiornata la dotazione organica (art.6, commi 3 e 6, D.lgs 165/2001);
b) sia stata effettuata la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, commi 1 e 2 del D.lgs 165/2001);
c) sia stato effettuato il preventivo espletamento delle procedure previste dal comma 2 bis dell’art. 30 e dell’art. 34 bis del D.lgs 165/2001 (Disposizioni in materia di mobilità del personale);
d) non sia stato superato il limite del 50% del rapporto tra spese di personale e spesa corrente, tenuto conto che per il calcolo di tale limite occorre prendere in esame anche le spese sostenute “dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica”, circa le modalità di applicazione della succitata disposizione si rinvia alla nostra predente nota del …… (art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008);
e) sia stato rispettato il patto di stabilità interno nell’anno precedente, ovviamente solo per gli enti che ne sono soggetti (art. 76, comma 4, del D.L. 112/2008);
f) solo per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, sia stata ridotta la spesa del personale dell’anno precedente (art. 1, commi 557 e 557ter , della legge 296/2006);
g) sia stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art 48, comma 1, del D.lgs 198/2006 e art. 6, comma 6, D.lgs 165/2001).
Enti locali soggetti al patto di stabilità
Verificati i presupposti sopra indicati, per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato è quella contenuta nell’attuale versione dell’art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, come modificata ed integrata da ultimo dall’art. 4-ter del D.L. n16/2012.
Gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono, dunque, assumere a tempo indeterminato nel limite del 40% “della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”.
Ai fini dell’assunzione, inoltre, il costo del personale da assumere per le funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato per il 50%, mentre il computo delle corrispondenti cessazioni il costo del personale continua ad essere calcolato per intero.
Inoltre, se la spesa di personale rispetto alla spesa corrente è inferiore al 35% continua a valere la disposizione secondo cui: “in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale“ sono consentite assunzioni nell’ambito delle funzioni di polizia locale pari alle cessazioni, consentendo per intero il rimpiazzo del turn-over.
In quest’ultimo caso, il computo della spesa per assunzioni nel limite del 50% dell’effettivo costo continua ad essere applicato solo per le assunzioni relative alle funzioni di istruzione pubblica e del settore sociale.
Enti locali non soggetti al patto di stabilità
Per gli enti non soggetti al patto di stabilità interno la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato è quella contenuta nell’art. 1, comma 562 della legge 296/2006, come da ultimo modificata dal D.L. 16/2012 che prevede che tali enti possano assumere nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente considerato che le “spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008.”
Tratto dal sito www.fpcgilbergamo.it