Corte dei Conti, Sez. regionali – Sentenza n. 843/2018. Riscatto a fini previdenziali del periodo del corso legale di laurea

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente, dipendente della Regione siciliana (funzionario direttivo D6 presso la Biblioteca regionale) ha lamentato le modalità di calcolo dell’onere di riscatto del suo corso di studi, Laurea in Filosofia, effettuato dall’amministrazione regionale. Più in dettaglio, la ricorrente ha rappresentato di essere dipendente regionale c.d di “contratto 1” e di aver presentato in data 3 novembre 2015, istanza per il riscatto degli anni del corso di studi di laurea (anni 3 e mesi 5).

L’amministrazione ha provveduto in merito alla richiesta con il D.D.S. n. 1352 del 15.3.2018, determinando il relativo onere di riscatto in euro 91.436,29 da versare in unica soluzione o mediante n. 99 rate mensili di € 923,62 ciascuna.

La ricorrente ha quindi presentato ricorso a questa Sezione Giurisdizionale lamentando l’erronea applicazione del più sfavorevole metodo di calcolo statale, chiedendo, quindi, l’applicazione dell’art. 77 LR 41/85, che richiama la L 9 maggio 1979 n. 73 che a sua volta sostituisce l’art. 30 LR 2/62.

Il ricorso è, dunque, fondato e va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a ottenere il richiesto riscatto del periodo del corso legale di laurea con addebito del relativo contributo calcolato ai sensi dell’art. 77 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e del richiamato art. 9 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, che, a sua volta, sostituisce l’art. 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

8 Risposte a “Corte dei Conti, Sez. regionali – Sentenza n. 843/2018. Riscatto a fini previdenziali del periodo del corso legale di laurea”

  1. @romeo
    Perché il Fondo Pensioni?
    Ti informo che il riscatto Laurea dei colleghi appartenenti al cosiddetto Contratto 1, viene espletato dal Dipartimento Funzione Pubblica.
    Il Fondo Pensioni si occupa del riscatto Laurea solo dei colleghi appartenenti al Contratto 2 cioè di quelli equiparati agli Statali.
    E poi nell’ambito del Contratto 1, Ti informo che riscattare il periodo di corso universitario conviene solo ed esclusivamente a coloro i quali hanno aderito al prepensionamento fino al 2020, perché a loro si applica l’art. 52 della Legge Regionale 9/2015.
    Mentre per noi che rimaniamo, non avendo i requisiti, a partire dal 2021 verrà applicato l’art. 51 della Legge Regionale 9/2015, che consiste nell’applicare le percentuali previste dallo Stato da quando siamo stati assunti fino al 31.12.2003 per determinare la prima quota di pensione, con effetti devastanti nell’importo che si otterrà.
    Poi dall’1.01.2004 fino al giorno di decorrenza pensione verrà determinata la seconda quota col metodo contributivo.
    Il tutto considerando sempre il tetto dell’85%.
    In sostanza non conviene riscattare la Laurea, avrebbe incidenza sul calcolo prima quota, ma questa incidenza sarebbe così minima da non giustificare il costo che dovremmo sostenere per il riscatto.

  2. Questo argomento, cioè una riduzione dell’onerosita’ (ma forse sarebbe meglio definirla “esosita'”….) del riscatto della laurea per i dipendenti del comparto, potrebbe venire inserito nella trattativa attualmente in corso per il rinnovo del CCRL?

  3. Il Fondo Pensioni andrebbe rivoltato come un calzino….a cominciare dai tanti “geni amministrativi” che lo popolano.

  4. Ma il sindacato a questo punto non puo denunciare alla Corte dei Conti il Responsabile del Procedimento che insiste a fare “orecchie da mercante” per danno erariale, così vediamo se vuole continuare a divertirsi alle spalle dei lavoratori?

  5. @Paolo
    Questa è l’ennesima sentenza favorevole ma l’amministrazione fa ancora orecchie da mercante.

  6. Salve, dopo questa Sentenza favorevole, l’Amministrazione si adeguerà automaticamente per tutte le istanze già presentate e da presentare, o bisognerà fare in Ricorso?
    Dr. Mineo in merito può dare notizie.
    Grazie

  7. Se la data giuridica parte dal 1985 pur essendo stato assunto nel 1989 si è di Contratto 1 e non di Contratto 2. Infatti con la legge regionale n.11 del 1988 il servizio statale è stato riconosciuto e valido per la progressione giuridica ed economica.Nel decreto per il tempo indeterminato del 1993 il servizio statale è valido come quello regionale.Gaspare Barraco (ing) Marsala.

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