D.L. Reclutamento. Cancellato il nulla osta per la mobilità

Il comma 7 dell’art. 3 del D.L. n. 80/2021 (c.d. decreto “Reclutamento”) ha modificato in modo sostanziale la disciplina della mobilità volontaria, prevedendo l’eliminazione del nulla osta dell’amministrazione di appartenenza del dipendente che voglia usufruire della mobilità verso un’altra amministrazione (fatta eccezione per alcuni casi particolari espressamente previsti dalla norma stessa).

ECCO L’ART. 30 COMMA 1 DEL D.LGS. 165/2001 DOPO LE MODIFICHE

Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.

E’ richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.

E’ fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.

Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali e’ comunque richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza.

Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.

In sostanza la norma stabilisce che resta obbligatorio l’assenso dell’amministrazione cedente in tre casi:
– posizioni motivatamente infungibili;
– personale assunto da meno di tre anni;
– quando il soggetto che richiede la mobilità abbia una “qualifica” per la quale nell’ente di appartenenza via sia “una carenza di organico superiore al 20 per cento”.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir