Dipendenti Pubblici: permessi per motivi personali o familiari

tratto da lentepubblica.it
L’ARAN in un suo parere ha fornito indicazioni utili sulla disciplina dei permessi per motivi personali o familiari dei dipendenti pubblici.

Dipendenti Pubblici: permessi per motivi personali o familiari
Il primo comma dell’art. 32 del CCNL – Funzioni Centrali dispone che:
A ciascun dipendente possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno, per particolari motivi personali e familiari.”
Secondo quanto precisa l’ARAN, fornendo ulteriori chiarimenti nella nota prot. n. 12389, le novità introdotte dall’articolo 32 riguardano:
  • da un lato, il fatto che tali permessi non vadano più debitamente documentati
  • dall’altro, la modalità per la loro fruizione.
Frazione di ora
In particolare, il comma 2, lettera b) dell’articolo in argomento precisa che i permessi orari retribuiti “non sono fruibili per frazione di ora”.
A tale proposito, la stessa Agenzia, pur precisando che la previsione contrattuale del comma 2, lettera b), dell’articolo 32 è finalizzata ad evitare una eccessiva frammentazione dei permessi, ritiene, per evitare problematiche applicative, che l’espressione “non sono fruibili per frazione di ora” possa essere interpretata nel senso che i permessi in questione non sono fruibili per un arco temporale inferiore ad una sola ora.
Conseguentemente, puntualizza l’ARAN, il dipendente non potrà fruirne per 20 o anche per 50 minuti (dovendo in questo caso, comunque, contabilizzare un’intera ora), mentre si ritiene possibile l’utilizzo per periodi composti da un’ora o da un numero intero di ore, seguiti da frazioni di ora (ad esempio, un’ora e quindici minuti, un’ora e trenta minuti, due ore e venti minuti, etc.).
Non cumulabilità con altri permessi
La lettera d) dello stesso comma 2 sopra citato stabilisce che i permessi orari di cui trattasi “non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore”.
A tale riguardo, l’ARAN si è espressa puntualizzando che la clausola in materia di divieto di cumulo è finalizzata ad evitare che, attraverso la fruizione nell’arco della stessa giornata di permessi per motivi personali e familiari, unitamente adaltre tipologie di permessi, l’assenza del dipendente si protragga per l’intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell’attività dell’amministrazione.
L’ARAN osserva, altresì, che tale clausola consente la fruizione, nella stessa giornata, di più di un permesso per motivi personali e familiari (ad esempio, fruizione di un permesso di un’ora, seguito da rientro al lavoro e dalla fruizione di altro permesso della medesima tipologia di un’altra ora).
Infatti, il limite previsto alla fruizione nella stessa giornata, congiuntamente ad altri permessi, riguarda solo “altre tipologie di permessi fruibili ad ore”e, quindi, non anche altri permessi della medesima tipologia.
Flessibilità applicativa
L’ARAN, inoltre, pur confermando che le corrette modalità di applicazione debbano tendere a non snaturare la ratio e le finalità dell’istituto, è dell’avviso che le amministrazioni possano individuare alcuni spazi di flessibilità applicativa.
Pertanto l’ARAN ha inteso riconoscere alle amministrazioni consentire la fruizione del permesso per motivi personali o familiari nella stessa giornata in cui il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso.
Ma a condizione che intervenga tra le due tipologie di assenza la ripresa dell’attività lavorativa e ferma restando l’applicazione della disciplina prevista per il permesso orario, diverso da quello per motivi personali o familiari, d icui si intende fruire.
Incidenza dell’assenza sul Monte Ore
I permessi orari retribuiti possono essere fruiti anche per la durata dell’intera giornata lavorativa e, in tal caso, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore.
Per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, in continuità con la previgente disciplina contrattuale ed in coerenza con i principi generali che regolano tale tipologia di rapporto di lavoro, il comma 4 dell’articolo 32 in esame prevede espressamente il riproporzionamento del monte ore annuo di 18 ore.
Si precisa che trattandosi di permesso fruito su base oraria, il riproporzionamento va effettuato in tutti i casi part-time (verticale, orizzontale e misto).
A tale proposito l’ARAN ha precisato che debba procedersi anche al riproporzionamento delle sei ore, quale decurtazione convenzionale del monte ore, in caso di fruizione del permesso per l’intera giornata.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir