Dipendenti regionali “contratto 1” e “contratto 2”. Facciamo un po’ di chiarezza

PensionePrendo spunto dalle accese discussioni di questi giorni per fare un po’ di chiarezza sulla distinzione dei dipendenti regionali tra “contratto 1” e “contratto 2”.

Andiamo con ordine.

Il trattamento di quiescenza e previdenza di tutti i dipendenti regionali era inizialmente disciplinato dalle disposizioni di cui alla L. R. n. 2 del 23 febbraio 1962.

In base a suddetta normativa si conseguiva il diritto alla pensione al raggiungimento del sessantesimo anno di età e almeno quindici anni di servizio effettivo, oppure, indipendentemente dall’età, avendo prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo.

Nel 1986 viene introdotto il c.d. SISTEMA STATALE, ed il mantenimento del c.d. SISTEMA REGIONALE per alcun categorie di personale, istituendo così di fatto due diversi regimi pensionistici.

L’art. 10 della L. R. n. 21 del 9 maggio 1986 ha previsto che, a decorrere dalla sua entrata in vigore, il regime applicabile ai dipendenti regionali, fosse quello degli impiegati civili dello Stato, ad eccezione del personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima nonché di quello che sarebbe stato assunto in esecuzione di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della medesima legge (successivamente venne incluso anche il personale assunto in esito a concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché pubblicati in data successiva.

Con l’entrata in vigore della L. R. n. 21/1986, quindi, di fatto vengono introdotti due diversi trattamenti pensionistici:

  • personale in regime di c.d. “sistema regionale” cui si applicano le disposizioni della L. R. n.2/1962;
  • personale in regime di c.d. “sistema statale”.

Con la successiva L. R. n. 21/2003, al comma 3 dell’art. 20, viene disposto che per il personale rientrante nelle fattispecie contemplate nei commi 2 e 3 dell’articolo 10 della L. R. n. 21/1986, a decorrere dal 1 gennaio 2004 i requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche sono regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato. Per suddetto personale ai fini del sistema di calcolo della pensione è stato introdotto il cd. sistema misto,  in sostanza il trattamento pensionistico del sopra citato personale risulta dalla somma di due quote di pensione: quella relativa al periodo sino al 31 dicembre 2003, calcolata con il sistema retributivo e quella relativa al periodo decorrente dal 1 gennaio 2004, calcolata con il sistema contributivo.

TRATTAMENTO PENSIONISTICO REGIONALE (contatto 1)

Vediamo ora quali sono le categorie di dipendenti regionali cui si applicavano le disposizioni della legge regionale n. 2/1962 e poi il cd. sistema misto a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 21/2003:

  • dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore della L.R. n. 21/1986;
  •  dipendenti di cui alla L. R. n. 39/1985 (personale assunto ai sensi delle disposizioni sulla occupazione giovanile regionale e corsisti);
  • dipendenti di cui alla L. R. n. 53/1985 (personale transitato dallo Stato e personale inserito nel Ruolo Speciale Transitorio);
  • dipendenti assunti in esecuzione di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della L. R. n. 21/1986 (bandi pubblicati alla data del 11 maggio 1986);
  • dipendenti assunti in esecuzione di concorsi i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 21/1986 (11 maggio 1986).

TRATTAMENTO PENSIONISTICO STATALE (contratto 2)

Con l’entrata in vigore dell’articolo 10 della L. R. n. 21/1986 il trattamento pensionistico statale si applica ai dipendenti assunti in ruolo che non rientrano nelle deroghe contemplate nel comma 2 e nel comma 3 del medesimo articolo. A suddetto personale si applicano tutte le norme statali ivi comprese le percentuali di imposizione contributiva.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

15 Risposte a “Dipendenti regionali “contratto 1” e “contratto 2”. Facciamo un po’ di chiarezza”

  1. Dalle alcune richieste fatte in questa sezione (calcolo della pensione), ne discende che avevo pienamente ragione a dire che nessuno (e ripeto nessuno) vuole fornire una minima simulazione nel calcolo della pensione col sistema contributivo (neanche la Funzione Pubblica).
    Quindi, morale della favola…. C’è qualcosa che bolle in pentola… per soddisfare i bisogni economici e altro…

  2. @gaspare barraco
    se non ho capito male, tu hai scritto che sarebbe bastato aggiustare la norma presentata all’ars inserendo
    “il personale assunto prima del 1986 il personale che con l’anzianità riconosciuta per servizio precedente nello Stato e riconosciuto con le leggi regionali n.11/88 e n.53/85 come servizio regionale e pertanto con una decorrenza giuridica che inizia prima del 1986”.
    Vorrei solo ricordarti che secondo quella norma, il personale che rimarrebbe in servizio (circa 4500 unità) passerebbe con il sistema contributivo con effetto retroattivo.
    Ce ne dobbiamo fregare?
    Dobbiamo acconsentire che vengano toccati diritti acquisiti con effetto retroattivo?

  3. Domanda: per il personale con contratto 2, essendo equiparati fin dall’assunzione agli impiegati civili dello Stato, la legge Dini si applicava da subito e quindi il calcolo della loro pensione è col metodo contributivo fin adal 01/01/1996? oppure è dal 01/01/2004 come quelli del contratto 1?

  4. @gaspare barraco
    praticamente vorresti una fotografia, un abitino su misura. Poi se 4500 persone passano con il sistema statale, pazienza.
    O ho capito male!

  5. Chi risponde sul caso di chi era nello Stato e poi per concorso è arrivato nella Regione Sicilia. E’ di contratto 1 o 2?Non rompere il giocattolo.Meglio l’articolo della Finanziaria presentata da Crocetta sul prepensionamento. Crocetta voleva migliorie e non cose improponibili come fatto all’Aran. L’unico emendamento da aggiungere all’ articolo presentato all’Ars della Finanziaria deve essere: rientrano con il personale assunto prima del 1986 il personale che con l’anzianità riconosciuta per servizio precedente nello Stato e riconosciuto con le leggi regionali n.11/88 e n.53/85 come servizio regionale e pertanto con una decorrenza giuridica che inizia prima del 1986. Praticamente nelle stesse condizioni devono avere gli stessi diritti il personale con stessa anzianità di servizio. Questo a modifica della L.R. n.21/86 art 10. . Cav ing Gaspare Barraco.Marsala.

  6. si parla di contratto 1 e 2 si parla di dare una scappatoia ai dipendenti regionali Giustissimo ma i dipendenti degli regionali o con contratto regionale nessuno ne parla e non c’è raduna scappatoia! Lo ritenete giusto?

  7. I soggetti tipo sconcertato mi affascinano, nel senso che mi piacerebbe capire quali processi mentali li portano a certe conclusioni.
    Se un giorno si alza una fornero e dice che 40 anni di contributi sono pochi e che è obbligatorio lavorare fino a 67-70 anni , non significa che le è apparso in sogno l’arcangelo Gabriele per rivelarle la Verità, per cui chi dissentisse sarebbe un eretico e dovrebbe difendersi dai giusti rimproveri dei seguaci della Verità.
    Siamo indifendibili da cosa? Non viene neanche presa in considerazione che la fornero abbia potuto dire “una strunzata”? Se un gruppo di lavoratori si vuole difendere dalle frustrate che altri invece ormai accettano di buon grado , anzi le trovano buone e giuste, perchè dovrebbero essere indifendibili?
    Nel medio evo c’erano i flagellanti che si purificavano lo spirito con la penitenza delle carni, ma era un’attività su base volontaria senza la pretesa di imporla agli altri.

  8. Vorrei capire se qualcuno dei nostri sindacalisti è andato alla funzione pubblica per smorfiare di quanto sara la pensione futura con il 4 o6% di penalizzazione .Basterebbe prendere un d6 con gli anni di servizio 35 e di eta 61 e vedere quanto prende di stipendio e fare la simulazione della futura pensione prima di firmare qualsiasi accordo.Ma come prima si parlava di diritti quesiti e si minacciavano di fare 9mila ricorsi e ora ….facciamo anche i complimenti ad Alongi per una vella riforma.Si ma nessuno mi ha dato una risposta

  9. Vorrei capire se qualcuno dei nostri sindacalisti è andato alla funzione pubblica per smorfiare di quanto sara la pensione futura con il 4 o6% di penalizzazione .Basterebbe prendere un d6 con gli anni di servizio 35 e di eta 61 e vedere quanto prende di stipendio e fare la simulazione della futura pensione prima di firmare qualsiasi accordo.Ma come prima si parlava di diritti quesiti e si minacciavano di fare 9mila ricorsi e ora ….facciamo anche i complimenti ad Alongi per una vella riforma.

  10. caro avv. io non sono tnto tanto in accordo e tu sai perche’

  11. dopo 3 incontri siamo ancora al nulla, ancora in cerca di conteggi, ma tra un incontro e l’ altro che c…. fanno a questa ARAN? perchè non lavorano e si guadagnano i lauti stipendi che gli vengono elargiti?
    scusa Benedetto, ma quando chiudete la riunione, non fissate gli obiettivi per la prossima?

  12. Il confronto all’Aran fissato per oggi pomeriggio è stato spostato a mercoledì. Vuoi vedere che rinvia che ti rinvia, ne fisseranno una per il primo Maggio? Magari una bella scampagnata con bocconi avvelenati offerti dal presidente rivoluzionario (?) e dal ragionier Lucignolo, e perché no, anche un po’ di musica per allietare i presenti! Con i sottotitoli alla eventuale locandina: “accompagnati dall’orchestra dei maggioritari, dirige il maestro cisl”. Che ne dite?

  13. “…………..nonché di quello che sarebbe stato assunto in esecuzione di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della medesima legge (successivamente venne incluso anche il personale assunto in esito a concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché pubblicati in data successiva.”

    siamo indifendibili!!! norme da far passare il sonno ai giuristi!!
    lavorare tutti fino a 67 anni….

  14. Un solo appunto: @”… adecorrente dal 1 gennaio 2004, calcolata con il sistema contributivo.” Questo è vero solo per i casi che al 31.12.1995 non posseggono 18 anni di contributi. Per quest’ultimi il calcolo va fatto col sistema retributivo regionale fino al 31.12.2003, dal 01.01.2004 al 31.12.2011 retributivo col sistema statale e dal 01.01.2012 contributivo.

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