Diritto di non trasferimento del lavoratore che assiste un familiare disabile – Corte di Cassazione – Sentenza n. 29009/2020

L’articolo 33 comma 5  della L.n.104/92 deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato affinché sia garantita una più ampia e rigorosa tutela della persona disabile, quindi ‘al di là di ogni condizionamento derivante dal mancato accertamento di uno status o da preclusioni collegate all’inesistenza di un provvedimento formale che confermi la ricorrenza della situazione di fatto che conferisce fondamento al diritto del familiare che presta assistenza al disabile’. Inoltre, deve considerarsi illegittimo il trasferimento del lavoratore che assista un familiare disabile anche nell’ipotesi in cui il grado di disabilità dell’assistito non si configuri come ‘grave’, sempre a condizione che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, non provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte. Ai fini del trasferimento è sempre necessario il consenso del lavoratore che assiste il familiare disabile, anche nell’ipotesi in cui la nuova sede lavorativa sia più vicina al domicilio della persona da assistere. Il rifiuto espresso del lavoratore al trasferimento deve essere necessariamente tenuto in considerazione nell’operazione di bilanciamento dei contrapposti interessi.
Vai al documento

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir