Disegno di legge 862 – Richiesta intervento urgente

Le scriventi OO.SS. chiedono al Governo regionale e all’Ars, soluzioni immediate per risolvere la discriminazione di fatto che si è venuta a creare per i dipendenti della Regione siciliana con la dichiarazione di incostituzionalità della norma regionale su Quota 100 e sull’aumento dell’aspettativa di vita.
E’ impensabile che Quota 100 sia inaccessibile per i dipendenti regionali e che, tra l’altro, anche coloro i quali avevano presentato domanda di prepensionamento in base alla L.R. 9/2015, che riconosceva loro i requisiti richiesti, si trovino adesso, a un solo mese dal termine, a causa dell’aumento dell’aspettativa di vita di 5 mesi, a non poter più andare in pensione.
Per tali ragioni, chiediamo si porti avanti, quindi, la legge che, indicando nel dettaglio la copertura finanziaria necessaria, permetta di superare le ragioni dell’impugnativa, rimettendo in regola i requisiti e concedendo anche ai dipendenti della Regione di usufruire di una norma, quella su Quota 100, che altrimenti avrebbe valore per tutti i dipendenti pubblici dello Stato eccetto che per i regionali. E’ necessario, inoltre, portare a termine i pensionamenti previsti per coloro i quali maturano i requisiti previsti dalla norma entro il 31.12.2020.
Quanto sopra, anche alla luce di quanto avvenuto in data 25 novembre c.a., in occasione dell’audizione tenutasi presso la prima commissione dell’ARS sul disegno di Legge in oggetto, nel corso della quale il Presidente della Commissione ha rappresentato la possibile soppressione dell’art. 2 del predetto disegno di legge, su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, in considerazione anche del fatto che il disegno di Legge 862, di iniziativa governativa, e conseguente alla delibera di giunta 432/2020, è corredato proprio da apposita relazione tecnica inviata dall’Assessore Bernadette Grasso e firmata dal Dirigente generale Carmela Madonia, consentendo di superare i rilievi del governo nazionale, esclusivamente tecnico contabili all’art. 7 della l.r. 14/2019.
Nello specifico, si precisa che i pensionamenti previsti sono gli stessi indicati dall’art. 52 della l.r. 9/2015 e, quindi, non producono ulteriori aggravi di spesa. E’ intollerabile, infatti, che una platea di dipendenti stimata dall’Amministrazione in poche centinaia di unità, risulti profondamente danneggiata.
Vale la pena precisare, che a riguardo, di recente, il Fondo Pensioni Sicilia nel parere rilasciato su richiesta del Comando Corpo Forestale (prot.n. 11158, del 21 aprile 2020) ha precisato che il contingentamento aveva lo scopo di consentire all’Amministrazione di distribuire in modo ordinato le quiescenze nell’arco temporale di durata del regime transitorio, ma non oltre la scadenza di esso del 31.12.2020.
Inoltre, per ciò che riguarda la c.d. “Quota 100”, ad avviso delle scriventi, secondo quanto previsto dalla l.r. 21/2003, art. 20, comma 3, che prevede ”a decorrere dal 1 gennaio 2004 i requisiti per l’accesso alle prestazioni di cui al comma 1 sono regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato”, non sarebbe necessaria nessuna norma alcuna di recepimento e, pertanto, se ne chiede l’immediata applicazione. Ove ciò non fosse condiviso, in subordine, si chiede esplicitamente l’inserimento di una ulteriore norma di recepimento, nel disegno di legge in discussione, inserendo l’apposta copertura finanziaria.
Infine, per quanto riguarda la buonuscita (art. 5) si chiede, attraverso una ulteriore esplicita disposizione normativa, di prevederne la relativa corresponsione entro 24 mesi dalla data di collocamento in quiescenza.

LE SEGRETERIE GENERALI E REGIONALI
Fp-Cgil, Cisl-fp, UIL-fpl, Cobas/Codir, Sadirs e UGL-Fna

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

7 Risposte a “Disegno di legge 862 – Richiesta intervento urgente”

  1. La nornmativa che riportava a due anni dal pensionamento il t.f.r. era gia’ stata approvata e pubblicata a maggio 2018. ad agosto mentre tutti eravamo al mare , 40 deputati hanno abrogato tale articolo di legge.
    Riproporla e legittimo ed auspicabile ,ma una mera utopia.

  2. Ricodro anche che per la partecipazione a qualsiasi commissione istituita per attivita’ varie, dall verifica requisiti, alle gare d’appalto,ecc….. quando esistevano i gettoni di presenza venivano incaricati i dirigenti.Da quando non sono state piu’ retribuite hanno incaricato incaricato i Funzionari.

  3. x Mario- I dirigenti da quando è stata approvata la riforma della dirigenza hanno avuto solo regali, con il lavoro dei Funzionari direttivi, che li hanno tolto dalle castagne ogni problema che gli si prospettava, poiche’ capaci solo di assegnare pratiche ma non a studiarle ed esitarle.
    Nei tempi passati anche i Dirigenti ,che si differivano dagli assistenti (oggi funzionari direttivi ) di circa 400 mila lire di differenza, istruivano ed esitavano le pratiche come tutti gli altri.
    Oggi con una differenza media di 1400,00 euro, rispetto ai funzionari, sono stati incaricati solo di riempire schede, report, ecc……sul lavoro che gli svolgono i funzionari ed gli istruttori.
    Chi è andato in pensione ha atteso per decenni vedersi rconosciuto almeno la vicedirigenza, parola passata nel dimenticatoio sia ai governi che si sono succeduti che ai sindacati.
    Tanti di noi hanno rimesso piu’ di 100 euro, per portare avanti ricorsi, non ad una legge inesistente ma per richiesta direttamente alla presidenza della regione.

  4. Non capisco perchè non si parla dell’art. 1 del disegno di legge. Il passaggio dei dirigenti dalla terza fascia alla seconda. Una proposta di legge iniqua ( un regalo a tutti i dirigenti ) che non tiene conto delle aspettative legittime dei funzionari direttivi.
    Solo un concorso per titoli ed esami per l’accesso alla seconda fascia riservato ai dipendenti di terza fascia ed a i funzionari direttivi legittima il ruolo del futuro dirigente.
    Il sindacato non ne parla più.
    Speriamo bene.

  5. @Giuseppe Palazzo
    Grazie per il contributo.
    Speriamo che accolgano tutte le segnalazioni e contributi che stiamo raccogliendo.

  6. Premesso che ritengo priva di fondamento l’applicazione dell’aspettativa di vita, a coloro che hanno presentato nei tempi e nei modi richiestidomanda di prepensionamento ai sensi della legge 9/2015, poiche’ il requisito doveca gia’ essere calcolato dalla data di pubblicazione dellan legge in argomento fino alla naturale scadenza. 31-12-2020.
    Per quanto riguarda l’applicazione quota cento, se non ricordo male , tra le righe della legge si recita che non si applica , quando è in corso una altra normativa in atto, di prepensionamento. fatto che in effeti è presente in Sicilia.

  7. Gentilissimo Dott. Mineo, sono un ex dipendente regionale in pensione dal 2016. La seguo giornalmente sul suo blog e volevo sottoporle un’altra situazione a proposito di disparità di trattamento nella L.R. 9/2015 artt. 51/52. Sono stato collocato in quiescenza d’ufficio perché dichiarato, dagli organi competenti, non idoneo al servizio… e quindi cancellato da parte
    dell’amministrazione dal ruolo… e posto in quiescenza ( anni di servizio utili 34, 11 mesi e 11 giorni) ai sensi dell’articolo. 51 della LR 9/2015. Quindi praticamente escluso dal sistema di calcolo della pensione più favorevole previsto dall’art.52 della L.R. 9/2015 (nel regime transitorio per i pensionamenti dal 01/01/2015 al 31/12/2020) non rientrando nei requisiti Fornero/ PreFormero specificati nella suddetta legge. Subendo di fatto, come altri dipendenti regionali inabili posti in quiescenza d’ufficio, una ingiusta disparità di trattamento tra i dipendenti regionali posti in quiescenza in detto periodo transitorio (calcolo della pensione spettante con coefficiente e percentuale diversa)Purtroppo il legislatore elencando i requisiti per poter essere collocati in quiescenza, non ha previsto (o era sottinteso) che nel frattempo potevano esserci anche degli inabili che venivano collocati in quiescenza d’ufficio e non avendolo specificato, il Fondo Pensioni, nell’immediatezza dell’applicazione della L.R. 9/2015 ha espresso un orientamento interpretativo, in assenza peraltro di giurisprudenza, le norme da applicare conferendo, nelle more, i trattamenti da applicare agli appartenenti a tali fattispecie in VIA PROVVISORIA (vedi Circolare del Fondo Pensioni prot. n.28010 del 14/09/2015) penalizzando gli inabili escludendoli di fatto dall’applicazione dell’art. 52 in quanto non espressamente specificati nella suddetta legge. Come Lei sa in tutte le circostanze gli inabili vengono tutelati dalla legge, ma in questo caso vengono addirittura danneggiati solo per una svista o interpretazione. Pertanto Le chiedo, cortesemente, di inserire nella discussione anche questo aspetto affinché venga ristabilita parità di trattamento. Nell’attesa di suo cortese interessamento (con riservatezza dei dati personali) Le porgo i più cordiali saluti.

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