È confermato. Al dipendente pubblico in quarantena (in malattia certificata) da COVID 19 non si applica la decurtazione per i primi 10 giorni di assenza


Avevo affrontato questo argomento un paio di settimane fa in questo articolo: “Assenze del dipendente pubblico causa Covid 19: quali decurtazioni si applicano)“, per rispondere a quanti mi hanno chiesto  cosa accade al dipendente pubblico nel caso di assenza dovuta al contagio da Covid 19 o in caso di quarantena (in malattia certificata), ovvero, se si applica la decurtazione per i primi 10 giorni di assenza prevista dall’art. 71 del del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (cosiddetto Decreto Brunetta). Nell’articolo ho risposto di no, riservandomi, comunque, successivamente, un esame approfondito dell’enorme mole di decreti legge e di leggi di conversione prodotte negli ultimi mesi.

In questo articolo confermo quanto avevo precedentemente detto.

Al dipendente pubblico in quarantena (in malattia certificata) da COVID 19 non si applica la decurtazione per i primi 10 giorni di assenza.

Il riferimento normativo è l’art. 87 comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 26, comma 1-quinquies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 il quale stabilisce che “Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e’ equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non e’ computabile ai fini del periodo di comporto.” (vedi foto in alto)


Diverso è il caso del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario ma non in condizione di malattia certificata.

In questo caso la prestazione lavorativa va svolta in modalità agile secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del DM 19 ottobre 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione secondo cui “Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all’articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate dal dirigente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto. In ogni caso, si applica il comma 5, dell’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.”


Suggerimento

Pochi giorni fa tutti gli uffici centrali e periferici dell’amministrazione regionale hanno ricevuto l’invito da parte della Funzione Pubblica a comunicare entro il 24 febbraio p.v. le assenze per malattia soggette a decurtazione. Purtroppo la nota della Funzione Pubblica non contiene indicazioni o direttive per una uniforme applicazione della normativa vigente. Consiglio a quanti si sono venuti a trovare nella situazione di cui sopra (malattia da COVID-19 o quarantena certificata), di verificare la correttezza delle giornate da decurtare.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir