Ecco il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione per il rientro in presenza dei lavoratori pubblici

Con il decreto del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, del 23 settembre scorso, il lavoro agile ha cessato di essere una delle modalità ordinarie di svolgimento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Ogni amministrazione adotterà le misure organizzative necessarie all’attuazione delle misure previste dal Dm entro i successivi 15 giorni, assicurando da subito la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti all’erogazione di servizi all’utenza (back office), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell’utenza.
Per evitare di concentrare l’accesso al luogo di lavoro nella stessa fascia oraria e per garantire la più ampia utilizzazione degli sportelli al pubblico (front office), sarà consentita la massima flessibilità degli orari di ingresso e di uscita e di apertura al pubblico degli sportelli, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.

Nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) che ogni amministrazione dovrà adottare entro il 31 gennaio 2022 (la struttura del Piao sarà presentata a breve in Conferenza Unificata), si torna al regime pre-pandemia, ma l’accesso allo smart working potrà essere autorizzato, ove consentito a legislazione vigente, soltanto nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • assicurazione della piena erogazione dei servizi resi agli utenti;
  • un’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza, per ciascun lavoratore, del lavoro in presenza;
  • una piattaforma digitale o un cloud o comunque strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
  • un piano di smaltimento del lavoro arretrato, se accumulato;
  • la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
  • il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
  • la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario;
  • l’accordo individuale ai sensi della “legge Madia” n. 81/2017, che definisca almeno gli specifici obiettivi della prestazione resa in lavoro agile, le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore, nonché eventuali fasce di contattabilità e le modalità e i criteri della misurazione della stessa prestazione.

I mobility manager aziendali delle Pa dovranno elaborare piani di mobilità per evitare sovraffollamenti sui mezzi pubblici e agevolare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente.
Gli enti locali, tramite i propri mobility manager d’area, svolgono un’azione di raccordo costante con i mobility manager aziendali anche per la verifica complessiva dell’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro e l’identificazione e promozione di azioni di miglioramento complessivo dell’offerta di mobilità sul territorio di riferimento alla luce delle nuove fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir