Fondo Pensioni Sicilia. Considerazioni in ordine all’applicazione dell’art. 52 L.R. 9/2015 – conclusione del regime transitorio al 31.12.2020 – Il Cobas/Codir chiede chiarimenti alla Funzione Pubblica e la revoca dei contingentamenti

Con nota di pari oggetto, prot. n. 20/342 del 6 aprile 2020, inviata per conoscenza anche alle SS.LL., questa O.S. ha chiesto l’avviso del Fondo Pensioni Sicilia circa il sistema di calcolo della pensione che verrà applicato a tutti coloro che sono stati, a vario titolo, contingentati e che verranno posti in pensione dal 1° gennaio 2021, in considerazione del fatto che il 31 dicembre 2020 cessa il regime transitorio di maggior favore introdotto dall’art. 52 della L.r. 9/15 che, pur con piccole modifiche, ha mantenuto vivi, per i dipendenti destinatari delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 10 della l.r. 21/86, i criteri di calcolo della pensione previsti dall’art. 20 della L.r. 21/03.

Il Fondo Pensioni Sicilia, riscontrando la richiesta del Cobas/Codir, ha trasmesso alla scrivente O.S., con nota prot. n. 11219 del 21 aprile 2020, copia del parere prot. n. 11158 del 21 aprile 2020, reso al Comando del Corpo Forestale che aveva avanzato analoga richiesta.

Secondo le considerazioni formulate dal Fondo Pensioni, il comma 2 dell’art. 7 della l.r. 6 agosto 2019 n. 14, “disposizioni in materia di trattamento pensionistico dei dipendenti regionali”, modificando il comma 5 dell’art. 52 della l.r. 9/2015 avrebbe introdotto, per il personale in possesso dei requisiti vigenti prima della c.d legge Fornero, il diritto al pensionamento decorsi tre mesi dalla maturazione del requisito e quindi, al più tardi, entro il 31 marzo 2021.

In altri termini – secondo suddette considerazioni – l’art. 52 della l.r. 9/2015, e gli istituti in esso disciplinati, cessano di avere efficacia al 31.12.2020, nel senso che cessano di regolare oltre tale data i collocamenti in quiescenza del personale regionale. L’istituto del contingentamento, che, ove ancora ammissibile, non potrebbe andare oltre la data di conclusione del periodo transitorio.

Peraltro, conclude il parere, una proroga del regime transitorio oltre suddetto termine, potrebbe determinare un maggior costo a carico del bilancio regionale, con il rischio dell’insorgenza di delicati profili di responsabilità erariale.

Suddetti concetti sono stati ribaditi in una nota successiva del Fondo Pensioni Sicilia (prot. n. 13965 del 20 maggio 2020) indirizzata direttamente al Cobas/Codir in risposta ai chiarimenti richiesti.

Sulla base delle superiori considerazioni, ad avviso della scrivente O.S. è necessario oltre che indifferibile, un immediato e urgente chiarimento al fine di scongiurare che il personale contingentato, per esigenze dell’amministrazione o per propria scelta, subisca ulteriori penalizzazioni, evitando, inoltre, la disparità di trattamento configurabile tra personale della stessa amministrazione: il personale appartenente al c.d. contratto 2 che, pur contingentato, manterrebbe immutato il criterio di calcolo della pensione, e il personale appartenente al c.d. contratto 1 che vedrebbe calcolata la pensione in base alle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

In attesa del chiarimento, si invitano le SS.LL. a volere impartire opportune direttive ai Dirigenti Generali affinché provvedano a revocare, in autotutela, i contingentamenti o comunque a limitarli alla data del 31 dicembre 2020 al fine di evitare sicuri contenziosi.

Il Responsabile Regionale                     I Segretari Generali                              Benedetto Mineo                         Dario Matranga – Marcello Minio


Richiesta chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 52 L.R. 9/2015 – conclusione del regime transitorio al 31.12.2020


Fondo Pensioni Sicilia. Parere in ordine alle refluenze del trattenimento in servizio, oltre la data del 31.12.2020, dei dipendenti che hanno presentato domanda di pensionamento anticipato. Sistema di calcolo della pensione. Conclusione del regime transitorio al 31.12.2020

 

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

16 Risposte a “Fondo Pensioni Sicilia. Considerazioni in ordine all’applicazione dell’art. 52 L.R. 9/2015 – conclusione del regime transitorio al 31.12.2020 – Il Cobas/Codir chiede chiarimenti alla Funzione Pubblica e la revoca dei contingentamenti”

  1. @salvatore mazzaglia
    La Funzione pubblica ha già predisposto un emendamento che estende il regime transitorio ai contingentati.

  2. Egregio Dott. Mineo, avendo appreso della nomina del Dirigente Generale della Funzione Pubblica credo si possa sollecitare la Dott.ssa Madonia per la soluzione legata ai contingentamenti previsti dopo il 31/12/2020.
    Grazie.
    Mazzaglia Salvatore

  3. @Salvatore Mazzaglia
    Purtroppo il datore di lavoro individuato dalla vigente normativa è il dirigente generale del dipartimento presso cui si è incardinati. Ciascun dirigente generale può revocare o rimodulare i contingentamenti del proprio dipartimento. Anche io ho consigliato di inviare la richiesta di revoca del provvedimento di contingentamento, citando proprio il parere, ma al proprio dg, non alla funzione pubblica che non è competente e che, al limite, potrebbe essere indicata solo per conoscenza.

  4. Egregio Dott. Mineo, ritorno ancora una volta sulla questione sollevata dal parere del Fondo Pensioni Regione Sicilia. Diversi Assessorati e a quanto mi e’ dato sapere anche qualche rappresentante sindacale , consigliano di inviare, al proprio Assessorato ed alla Funzione Pubblica, una richiesta di riportare la data di pensionamento ad un periodo antecedente al 31/12/2020 per salvaguardare la propria posizione ed evitare eventuali penalizzazioni. Cosi’ facendo si potrebbe scegliere di essere posti in pensione in qualsiasi mese da …..ad esempio…. Luglio a Dicembre 2020, creando probabili disservizi e difficoltà all’Amministrazione.
    Non sarebbe piu’ logico ed utile all’Amministrazione procedere autonomamente con un provvedimento amministrativo , che credo sia nella potestà degli Assessorati interessati e Funzione Pubblica, che riporti tutti i pensionamenti ” contingentati ” oltre il 2020 al 31/12/2020 cosi’ da avere la possibilità di programmare le attivita’ degli interessati ( compresa la gestione dei congedi da fruire)
    senza dover ricorrere a modifiche legislative ( se necessarie) che comporterebbero lavori d’Aula con esiti non sempre certi ed esponendo l’Amministrazione ad eventuali ricorsi.
    Chiedo scusa per i numerosi interventi, ma capirà che essendo coinvolto nella questione pensionamenti, mi preme avere delle certezze, almeno prima di settembre 2020.
    Grazie.

  5. @Salvatore Mazzaglia
    Non ci sono novità. La situazione è ferma probabilmente a causa del fatto che alcuni dipartimenti, tra cui la Funzione Pubblica, non hanno un dirigente generale preposto ma ad interim già da diversi mesi. Sicuramente il DG ad interim non vuole incidere su scelte delicate che andrebbero effettuate da chi ha la piena titolarità e non un incarico precario.

  6. Egregio Dott. Mineo, le sarei grato se potesse dare aggiornamenti sulla questione relativa ai pensionamenti o contingentamenti oltre il 31/12/2020 a seguito del parere del Fondo Pensioni.
    Si hanno notizie da parte dei vari Assessorati interessati?
    La Funzione Pubblica ha dato qualche segnale?
    Grazie.

  7. @Salvatore Mazzaglia
    Il regime transitorio, a parere del Fondo Pensioni, si conclude il 31 dicembre 2020.

  8. Egregio Dott. Mineo, nei famosi elenchi dei pensionamenti io sarei dovuto andare in pensione il 16/04/2020. A seguito di vicende interne all’Amministrazione e per non far perdere 10 milioni di euro di finanziamenti Europei per mancata firma dei contratti d’appalto di lavori, ho dato disponibilità a rimanere in servizio per “contingentamento” fino alla data prevista , in questo caso, al 04/01/2021.
    Le chiedo, io rientro tra quelli che continuano a godere dei benefici previsti per il contratto “1” fino Marzo 2021 o rischio di essere penalizzato come paventato sul parere del Fondo Pensioni?
    Grazie.

  9. @Salvatore Mazzaglia
    Nel parere i riferimenti legislativi ci sono tutti. Ora sta alla Funzione Pubblica confermare o meno le perplessità del Fondo Pensioni supportandole con i riferimenti legislativi che riterranno utili per confutare suddetto parere.

  10. Egregio Dott. Mineo, intanto la ringrazio per la tempestività con la quale ha risposto alle mie sollecitazioni riguardanti le perplessità sul parere reso dal Fondo Pensioni.
    Adesso voglio porre un altro quesito riguardante la legittimità di quanto proposto nel parere , perchè credo che le Finanziarie della Regione Sicilia 2019 e 2020 per poter essere approvate abbiano previsto le maggiori spese dovute agli eventuali ” contingentamenti”, quindi se cosi fosse da un lato abbiamo una legge che consente il contingento e ne prevede nella Finanziaria anche l’impegno economico e dall’altro un ramo dell’Amministrazione che nega l’applicazione della legge ai pensionandi dell’anno 2021 perchè cio’ presuppone un aumento di spesa non previsto o un mancato risparmio…..secondo la ratio della legge sui pensionamenti! Mi sento confuso….mi dia qualche riferimento.

  11. @Grazia Maria Nobile Orazio
    Il trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2021 è quello previsto dall’art. 51 della l.r. 9/15. Si mantiene il sistema misto ma con le aliquote statali.

  12. Buongiorno
    Vorrei avere delucidazioni circa il trattamento pensionistico dei dipendenti del Contratto 1 che per motivi anagrafici non sono rientrati nel prepensionamento entro il 31 dicembre 2020.
    Io per esempio per andare in pensione dovrò concludere i 41 anni e 10 mesi istituiti dalla Legge Fornero.
    Mi chiedo se manterrò il sistema misto e quale penalizzazione mi sarà applicata.
    Grazie
    Grazia Nobile

  13. @Rosario
    Gli elenchi trasmessi dalla Funzione Pubblica fissano la data di cancellazione dei ruoli. Se è stato scritto 16 novembre, non ci saranno ulteriori aggiunte, a meno che la Corte Costituzionale non dichiari l’incostituzionalità della L.r. 14/19.

  14. @Rosario
    Non spieghi se sei stato contingentato o se lo scivolamento in avanti sia dovuto all’adeguamento alle aspettative di vita. Ad ogni modo, se non dovesse intervenire la Corte Costituzionale, fino al 31 marzo il sistema di calcolo per coloro che hanno presentato istanza di prepensionamento ai sensi della l.r. 9/15 resterà immutato.

  15. Buongiorno, Dr. Mineo io sono tuttora in elenco pensionandi 2020 al 16 novembre. In assessorato continuano a dirmi che la data del cosidetto prepensionamento non è mutata. Ma non avrebbe dovuto essere modificata in dase alla circolare di gennaio?

  16. Buongiorno, in parole povere quali sono le prospettive, ad oggi, per quelli a cui é stato spostato di 6 mesi il prepensionamento sforando per pochi giorni a gennaio 2021? Un’altra domanda chi avrebbe dovuto andare in prepensionamento a agosto e si vede spostata la data a gennaio 2021 può rifiutare il suddetto prepensionamento?

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