Fondo Pensioni Sicilia. Richiesta chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 52 L.R. 9/2015 – conclusione del regime transitorio al 31.12.2020

Il Fondo Pensioni Sicilia ha risposto alla richiesta di chiarimenti avanzata dal Cobas/Codir relativamente al sistema di calcolo della pensione dopo la fine del regime transitorio (31 dicembre 2020.

Fondo pensione sicilia – Richiesta chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 52 L.R. 9/2015 – conclusione del regime transitorio al 31.12.2020

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

4 Risposte a “Fondo Pensioni Sicilia. Richiesta chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 52 L.R. 9/2015 – conclusione del regime transitorio al 31.12.2020”

  1. Mario non capisco questa specifica sulla buonuscita, secondo te è logico aspettare 6 -7 anni?

  2. Appunto perche la legge 9 / 2015 – recita chiaramente che chi vuole usufruire della agevolazione di un conteggio transitorio sino al 31-12-2020- fa fede la domanda presentata entro i termini della legge in argomento.
    Il contingentamento è solo una opzione che ha l’amministrazione solo per evitare disservizi. Inoltre il contingentamento e’ disposto dal dirigente generale del dipartimento a cui si presta servizio. Non mi sembra legittimo che un dirigente generale possa incidere sull’importo della pensione spettante al dipendente.
    Comunque se occorre un chiarimento ben venga un ulteriore specifica.

  3. Sig. Sansone, la legge 9 del 2015 è scritta in italiano. Dice chiaramente quale è il sistema di calcolo a partire dal 1 gennaio 2021 e non c’è nessun riferimento al sistema di calcolo applicabile a coloro che, per quanto contingentati per esigenze dell’amministrazione, oltrepassano la data del 31 dicembre 2020.
    Un chiarimento è obbligatorio per evitare ricorsi che hanno sempre un costo oltre che un esito incerto.
    ………..o è importante solo la questione dell’erogazione della buonuscita!!

  4. Non capisco tutto questo can can Sul caso in argomento. Per me fa fede la data della presentazione della domanda e la legge in vigore a quella data. Il ritardo del pensionamento non è determinato da ripensamento da parte. Del dipendente, ma esigenze dell’ amministrazione.

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