Green pass e rientro in presenza. Circolare della Funzione Pubblica prot. n. 109192 del 12 ottobre 2021 per garantire un’applicazione omogenea in tutti gli uffici dell’amministrazione regionale

Oltre alla previsione del termine del 15 ottobre per l’ingresso negli uffici esclusivamente con il Green Pass, il DPCM 23 settembre 2021, per superare l’utilizzo del lavoro agile quale strumento di contrasto al fenomeno epidemiologico, ha stabilito all’art. 1 comma 1, che a decorrere dalla medesima data, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è soltanto quella svolta in presenza.

Come chiarito dall’allegato decreto, a decorrere dal 15 ottobre il lavoro agile non e più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Si supera quindi con il predetto provvedimento il regime semplificato con la previsione dell’accordo con il dipendente.

Pertanto, si torna al regime previgente all’epidemia pandemica, disciplinato dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” (legge Madia), cosi come modificata dai successivi provvedimenti normativi. Il personale dipendente e qualunque altro soggetto che intenda entrare in un ufficio pubblico, fatta eccezione per gli utenti, dovrà essere munito di green pass, acquisito o perché ci si è sottoposti a vaccino da almeno 14 giorni o perché si è risultati negativi al tampone o perché si e guariti dal Covid negli ultimi sei mesi. Sono inclusi nell’obbligo di certificazione verde, dunque, i visitatori, i partecipanti a riunioni, eventi o congressi, le autorità politiche, come pure qualsiasi lavoratore che si rechi in un ufficio per svolgere un’attività propria o per conto del suo datore di lavoro (gli addetti alla manutenzione, i baristi, i fornitori, i corrieri, i prestatori e i frequentatori di torsi di formazione ecc.).

Il decreto legge 127/2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi ii dirigente apicale di ciascun dipartimento o soggetto equivalente di struttura equiparata.

Nelle more dell’individuazione di specifiche soluzioni applicative per la verifica automatizzata del green pass all’accesso negli uffici pubblici, che verranno gradualmente rese disponibili da parte dei competenti uffici dell’A.R.I.T. e in relazione alla dimensione delle strutture e alla presenza di una o più sedi decentrate, il dirigente apicale può delegare, con apposito atto formale, la funzione di controllo dei green pass del personale preferibilmente ai dirigenti di ciascuna struttura dirigenziale. Ciascun delegato potrà avvalersi, per i suddetti controlli, di unità di personale da individuare appositamente ferma restando la responsabilità del delegato.

II personale addetto alle portinerie, di norma, sarà incaricato della verifica dei soggetti esterni all’Amministrazione, esclusa l’utenza che, come detto, non è soggetta a verifica.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

3 Risposte a “Green pass e rientro in presenza. Circolare della Funzione Pubblica prot. n. 109192 del 12 ottobre 2021 per garantire un’applicazione omogenea in tutti gli uffici dell’amministrazione regionale”

  1. Ma sull’ennesima porcata della performance 2020 state facendo qualcosa? O il costo dei tamponi è più importante?

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