I tempi di pagamento subiscono delle modifiche in base alla causa di cessazione del rapporto di lavoro.
La normativa di riferimento è rintracciabile nell’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i.
Secondo questi dettami normativi indicati la liquidazione del TFS avviene con le seguenti tempistiche:
- entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. Passata questa finestra temporale spettano gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
- oppure dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età. Passati i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
- inoltre, in caso di pensione quota 100, i termini di pagamento decorrono dal momento in cui il diritto alla pensione sarebbe maturato;
- infine dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi. Anche qui passati i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.
Questi tempi valgono anche per i dipendenti regionali.