I tempi per la liquidazione del trattamento di fine servizio

I tempi di pagamento subiscono delle modifiche in base alla causa di cessazione del rapporto di lavoro.

La normativa di riferimento è rintracciabile nell’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i.

Secondo questi dettami normativi indicati la liquidazione del TFS avviene con le seguenti tempistiche:

  • entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. Passata questa finestra temporale spettano gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
  • oppure dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età. Passati i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
  • inoltre, in caso di pensione quota 100, i termini di pagamento decorrono dal momento in cui il diritto alla pensione sarebbe maturato;
  • infine dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi. Anche qui passati i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

Questi tempi valgono anche per i dipendenti regionali.


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Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir