Incostituzionale il pagamento in ritardo della liquidazione?

Il pagamento della liquidazione con un tale ritardo potrebbe risultare incostituzionale. Sulla questione si è pronunciato lo scorso aprile il Tribunale del Lavoro di Roma, che si è occupato del caso di un lavoratore che ha dovuto attendere 27 mesi per avere la liquidazione. Per i giudici il trattamento di fine rapporto deve essere retribuito in tempi più celeri. Testualmente, il lavoratore, “specie se in età avanzata, in molti casi si propone di recuperare una somma già spesa o in via di erogazione per le principali necessità di vita”. Tramite la percezione del trattamento, in breve, è finalmente abile a fronteggiare definitivamente gli impegni finanziari già assunti. La decisione finale è stata rimessa alla Corte Costituzionale che valuterà l’illegittimità dei pagamenti ritardati della liquidazione ai dipendenti pubblici.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

4 Risposte a “Incostituzionale il pagamento in ritardo della liquidazione?”

  1. Siamo ormai alla mercé dei dirigenti che fanno e sfanno tutto quello che vogliano. Loro sanno sicuramente a chi rivolgersi per le loro comodità, mentre noi ormai ci possiamo affidare solo al volere divino. Rimane solo aspettare ed avere una buona salute per arrivare alla tanto agognata scadenza. Buona giornata a tutti

  2. I giudici sentenziano secondo la volonta’ poilitica, poiche’ qualsiasi incostituzionalita’ non dovrebbe essere sanata con un ricorso bensi’ con un annullamento della legge oggetto dell’atto incostituzionale.
    il fatto è che glin uffici regionali ( fondo pensioni)hanno manifestato al governo l’impossibilità di pagare quindi si è andato a farsi fottere il diritto, fottendosene anche della costituzione.

  3. chiachere chiacchere niente fatti concreti. il vero è che è stata abrogata la legge che permetteva di incassare il t.f.r. gia dopo tre anni e non sono pochi ansiche 6 o 7.

  4. LAVORO SINDACALE. Una conferma del’ esattezza del comma 4 dell’art.22 della legge n.8/18 (GURS 11.5.18 e poi abrogato il 17.8.18.Per il comma 3 è ancora più palese che era super costituzionale e non incostituzionale. Per l’Ars era forse un’ anomalia avere approvato i commi 3 e 4 giustissimi e quindi ha rettificato il 10 agosto 2018 (GURS 17.8.18) abrogandoli, ma non ANNULLANDOLI. Infatti l’ annullamento sarebbe stato retroattivo.L’ abrogazione vale per dopo il 17.8.18. Il finale della Funzione pubblica è non decidere sulle 14 domande di pensionamento con requisiti raggiunti prima dell’11.5.18, da 4 mesi!!!Cari sindacati c’è lavoro per voi!!! Gaspare Barraco (ing)Marsala.

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