Indennità di vacanza contrattuale: cos’è e come si calcola

L’indennità di vacanza contrattuale è quell’elemento provvisorio che viene riconosciuto alla scadenza del CCNL e fino al momento del rinnovo. Questa è stata introdotta dal “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” siglato il 23 luglio 1993.

Il riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale, però, non è immediato: questo, infatti, scatta dopo un periodo di tolleranza di 3 mesi dalla scadenza del contratto. Dopo altri tre mesi scatterà una maggiorazione dell’indennità di vacanza contrattuale.

Dal 3° al 6° mese, infatti, l’importo di questo elemento è pari al 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo il 6° mese di vacanza contrattuale, invece, l’importo dell’indennità di vacanza contrattuale aumenta al 50% dell’inflazione programmata.

A quanto ammonta

A partire dal 1° aprile 2019 ai dipendenti pubblici verrà riconosciuto un incremento dello 0,42% dello stipendio tabellare: è questo, infatti, il 30% dell’indice dei prezzi armonizzato (il cosiddetto IPCA).

Ciò significa che, ad esempio, un dipendente pubblico con una retribuzione tabellare di 1.800€ lordi avrà diritto ad una maggiorazione di appena 7,50€, mentre per stipendi più elevati, come ad esempio chi percepisce un lordo di 2.600€ questa è pari a 10,92€.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir