La nuova disciplina dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria dettata dal D.lgs. 118/2011

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”

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L’art. 74 del D.lgs 118/2011 ha sostituito l’art. 163 del Testo Unico degli Enti Locali (D. lgs. n. 267 del 2000)

12) l’art. 163 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 163. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria).

– 1. Se il bilancio di previsione non e’ approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilita’ finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e’ consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ente puo’ assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’ente puo’ disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni gia’ assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.

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Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

7 Risposte a “La nuova disciplina dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria dettata dal D.lgs. 118/2011”

  1. @Paolo
    La normativa e le circolari Inps parlano di raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dal “vigente” ordinamento.

  2. Dottor mineo mi scusi, mi sono eepresso male, mi interessava per sapere quando maturo il tfr, se con due anni e dieci mesi o tre anni e due mesi, sono andato in pensione con la LR 09/2015.

  3. @Paolo
    La piattaforma cui mi appoggio effettua periodicamente degli aggiornamenti. Di tanto in tanto si riscontrano problemi anche nei commenti.
    Relativamente al tuo quesito, non capisco a cosa ti riferisci. Il pensionato è già in pensione. Per il pensionato l’aspettativa di vita è per quanto potrà godersi la pensione. Speriamo per tutti il più a lungo possibile.

  4. Dottor mineo mi riferivo ai post precedenti ( non c’è la spunta commenta ). Avevo scritto se l’aspettativa di vita per noi pensionati regionali è bloccata a tre anni e due mesi o a due anni e dieci mesi….

  5. Una bellissima cosa per la Sicilia? Davvero bruttissima per lo sviluppo della nostra amata Isola. Cav.Ing.Gaspare Barraco.Marsala.

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