La progressione verticale nel triennio 2020/2022

a cura di Agostino Galeone
LA PROGRESSIONE VERTICALE NEL TRIENNIO 2020-2022
Corte dei Conti – Sez. di Controllo – della Regione Basilicata – Parere 11 giugno 2020, n. 38
Il quadro normativo e la finalità.
L’istituto delle progressioni verticali era stato disciplinato, originariamente, dall’art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 (comma inserito dall’art. 62, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009, c.d. Riforma Brunetta), il quale prevede che “Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività’ svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore.”.
Successivamente, in deroga a quanto stabilito dalla su riportata norma, l’art. 22, comma 15 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (decreto Madia), come modificato dall’art. 1, comma 1 ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto Milleproroghe) stabilisce che “Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore.
E’ opportuno precisare che il ricorso alle progressioni verticali è una facoltà – non un obbligo – rimessa alla discrezionalità di ciascuna pubblica amministrazione al fine di “valorizzare le professionalità interne” di ruolo esistenti nella stessa, e ciò conformemente al dettato di cui all’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009, secondo cui l’attribuzione dei  posti  riservati  al  personale  interno nei concorsi pubblici “è finalizzata a riconoscere e valorizzare le  competenze  professionali sviluppate dai dipendenti,  in  relazione  alle  specifiche  esigenze delle amministrazioni.”.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir