Lavoratori fragili. Le faq sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione chiariscono che è necessario l’accordo individuale

DOMANDA: Anche per i lavoratori “fragili” – per i quali la disciplina di cui all’articolo 26, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 18/2020 è stata prorogata da ultimo fino al 31 dicembre 2021 – devono essere rispettate le condizioni previste dal decreto ministeriale 8 ottobre, la prevalenza della prestazione lavorativa in presenza e la stipula dell’accordo individuale?

RISPOSTA: Il decreto ministeriale sul ritorno in presenza disciplina anche le modalità di svolgimento del lavoro agile.  La norma di proroga consente al lavoratore fragile di usufruirne, ma questo non solleva l’amministrazione dal rispetto delle condizionalità previste dal decreto ministeriale.


Tradotto in parole povere i lavoratori fragili possono chiedere di prestare la propria attività lavorativa in modalità agile fino al 31 dicembre 2021 previa stipula di accordo individuale con il datore di lavoro in cui vengono fissati obiettivi, fasce di contattabilità, criteri di misurazione della prestazione lavorativa.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir