LiveSicilia titola: “Regione, intesa sulle pensioni. Sì alla revocabilità delle domande”. Ma resta la discrezionalità dell’amministrazione

Aran-SiciliaL’art. 3 dell’accordo, infatti, stabilisce, infatti, che i dipendenti che matureranno i requisiti soggettivi nel periodo 01/01/2016 al 31/12/2020 potranno formalizzare la revoca e inefficacia della domanda di collocamento in quescenza anticipato, con apposita comunicazione da inoltrare all’amministrazione regionale entro il termine perentorio di 45 giorni prima della data di maturazione dei requisiti. La revoca potrà essere formalizzata una sola volta.

Ma secondo l’art. 5 dell’accordo restano ferme e impregiudicate tutte le prerogative dell’amministrazione regionale finalizzate a garantire il perseguimento degli obiettivi e risultati indicati nelle adottate politiche regionali di spending review, nella programmazione finanziaria e nel bilancio della regione siciliana, nelle misure di razionalizzazione e riduzione degli apparati amministrativi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, commi da 1 a 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9.

Tradotto in parole povere la revocabilità è lasciata alla discrezionalità dell’amministrazione ed è legata a vincoli di bilancio e di spending review.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

20 Risposte a “LiveSicilia titola: “Regione, intesa sulle pensioni. Sì alla revocabilità delle domande”. Ma resta la discrezionalità dell’amministrazione”

  1. Risposta a fabio88:
    Se rileggi bene la circolare prot. n. 70272 del 25/5/2015, al 1° punto, è ben specificato chi rientra nel contratto 1 e col sistema misto (cioè, entrato in servizio prima della legge n, 21/1986).
    Risposta a Michele.
    Ho chiesto anch’io, al mio collega, a quanto ammonterebbe l’assegno pensionistico. Mi ha detto che mi farà sapere qualcosa. Non appena me lo dirà, te lo comunicherò stesso mezzo.

  2. Grazie Micro per aver risposto alla mia domanda. Avrei un’altra cortesia da chiederti, se possibile, e cioè se l’assegno pensionistico al netto che prenderà il tuo collega sarà superiore o inferiore allo stipendio attuale. Così mi do una regolata, in quanto nessuno è stato in grado di darmi informazioni al riguardo.

  3. In virtu’ di quale legge il dipendente citato andra’ in pensione dal 1/9/2015??, non rientra ne’ nella legge fornero, ne’ nellla legge regionale n. 9/2015

  4. Risposta a Michele.
    Il mio collega, contratto 1 col sistema misto, che ha presentato la domanda il 16/6/15 (64 anni a luglio e 39 di contribuzione) , giorno 3 ha ricevuto una nota dalla Funzione Pubblica per mandarlo in prepensionamento dal 1°/9/15. Non gli hanno detto altro, se non che il D.G. non si è avvalso della facoltà di tenerlo ancora in servizio. Non saprei dirti altro ma resto a disposizione.

  5. Dott. Mineo Grazie per la solletita risposta.
    Sono un po deluso, in quanto avrò una penalizzazione del 15% .
    Ma lei potrebbe, cortesemente, farmi i conteggi di quanto andrei a prendere di pensione?
    Mi faccia sapere cosa le serve. Grazie.

  6. Sono un collega che ha presentato istanza di prepensionamento il 13 Luglio avendo maturato i requisiti l’1/06/2015. Ho letto il commento di Micro e desideravo sapere se potevo mettermi in contatto con lui per avere notizie piu dettagliate relative al collega che ha ricevuto già la comunicazione di andare in pensione il 1° Settembre.

  7. Egr. Dott. Mineo. Avendo maturato i requisiti al 15/05/2015, visto che per coloro che maturano i requisiti nel 2015 non è prevista la revoca della domanda e che 1 o 2 mesi in più di servizio sono secondo me ininfluenti, quali ostacoli si potrebbero incontrare nel presentare la domanda adesso e non vicino alla scadenza del 11 Novembre?
    Anche perchè l’avere presentato la domanda credo non possa nuocere alla sottoscrizione dei ricorsi che state definendo e che saranno presentati a Settembre. Grazie

  8. GANDOLFO puoi andare in pensione il 29/1/2017 quando compi l’eta’, cioe’ quando completi i 3 requisiti: servizio, quota ed eta’ (l’ultimo in ordine di tempo), naturalmente e’ un mio parere, l’ultima parola spetta al dr. mineo
    saluti

  9. Compio 61 anni e 7 mesi il 29/01/2017
    Contributi 36 anni il 31/08/2016
    Mi potete dire se io raggiungo il requisito di 97 anni e 7 mesi il 30/11/2016 posso andare in pensione?

  10. @Micro
    Ma se hai presentato la domanda per andare nel 2015, perché avresti cambiato idea?
    In ogni caso avendo già il requisito, che rischi dovresti correre?

  11. Egr. Dott. Mineo, sono entrato al Genio Civile il 1°/6/1989 e rientro col sistema contributivo.
    Al 15/5/2015 ho raggiunto 63,7 anni di età e 35,4 anni di contribuzione (compreso riscatto militare, università e impresa privata), per un totale di 99,1.
    A questo punto, avendo raggiunto i requisiti prima del 15/5/2015 e sono contratto 2, dovrei andare subito in pensione, però non posso (eventualmente) ritirare la domanda.
    Quale è, secondo Lei, il rischio che potrei correre?
    (faccio presente che un mio collega, contratto 1, ha presentato la domanda il 16/6/2015 e il 1° settembre va già in pensione. Gli e lo hanno comunicato proprio oggi – beato lui!).
    Cordialmente la saluto.

  12. Ma mi spiegate il significato di questo accordo (sic). 4 articoli e il quinto che dice praticamente il contrario.

  13. Credo non sia prevista la revocabilita’ per contratto 1 (2015/16,) perche’ la scadenza e’ breve e non lunga come contratto 2 (che espone a maggiori rischi) e forse perche’ i “vecchi” contratto1 (eta’ min 61 anni e sette mesi) DEVONO RIPETO ,DEVONO USCIRE dal servizio, o il risparmio preventivato non ci sara’.

  14. Carissimo Mario, come vorrei essere una cavia. Pur essendo puntato per il 2018 ed avendo presentato la domanda il 13 luglio non me ne frega niente della revocabilità tanto non la ritirerò mai

  15. @Leonardo
    Per il 2015 non è prevista revocabilità dell’istanza di pensionamento.

  16. Egr. dott. Mineo. Mi chiarisce i criteri di revocabilità per coloro che hanno maturato i requisiti al 15/05/2015 cioè prima dell’entrata della legge 9?. All’art.3 dell’accordo si parla di maturazione dei requisiti dal 01/01/2016 al 31/12/2020 e nulla è detto per coloro che hanno maturato i diritti prima del 01/01/2016. Grazie.

  17. La revocabilità da parte del lavoratore avverrà solo e soltanto se gli presenteranno un assegno pensionistico ridotto rispetto alla retribuzione stipendiale. Gaspare Barraco.Marsala.

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