Nuovo sistema di valutazione del personale. Manca la procedura di conciliazione in caso di contestazione delle schede. Il Cobas/Codir si rivolge al TAR

Palermo, 25 febbraio 2019
Con deliberazione n. 11 del 3 gennaio 2019 la Giunta di Governo ha apprezzato il nuovo “Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale” CHE COSTITUIRÀ, già a partire dal 2019, IL NUOVO STRUMENTO ATTRAVERSO CUI VERRÀ EROGATO IL SALARIO ACCESSORIO (E NON SOLO) A TUTTO IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE!

Con nota n. 019/45 del 21 gennaio 2019 indirizzata, tra l’altro, anche al Presidente della Regione e all’Assessore alla Funzione Pubblica, il COBAS/CODIR aveva mosso, tra l’inspiegabile indifferenza di tutte le forze sindacali (a eccezione del Sadirs che sta avviando analogo ricorso), precise obiezioni chiedendo venissero apportate alcune modifiche sostanziali a tutela dei più basilari diritti legittimi dei lavoratori.

Il COBAS/CODIR ha, inoltre, denunciato la mancata richiesta, da parte delle Istituzioni regionali preposte, del parere obbligatorio del CUG – Comitato Unico di Garanzia – previsto dall’art. 57 del D.lgs 165/2001 che, di fatto, avrebbe reso annullabile il documento in questione.

A seguito di ciò l’Amministrazione ha acquisito in sanatoria il parere obbligatorio del CUG (che, tra l’altro, aveva fatto proprie, quasi integralmente, le osservazioni del COBAS/CODIR), MA HA RITENUTO INOPINATAMENTE DI NON DOVERE APPORTARE AL DOCUMENTO ALCUNA MODIFICA, LASCIANDOLO SOSTANZIALMENTE INVARIATO.

Si riportano, brevemente, le varie contestazioni e richieste sollevate dal COBAS/CODIR:

  1. NO alla complessità della procedure messe in campo;
  2. NO all’assegnazione di obiettivi anche al personale del comparto;
  3. NO al collegamento diretto tra mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dei dirigenti e mancata erogazione del salario accessorio al personale del comparto;
  4. NO all’eccessivo sbilanciamento del sistema di valutazione in favore della dirigenza che, in taluni casi, potrebbero valutare il comparto senza la necessaria obiettività vanificando il compito di valorizzare il merito e, conseguentemente, l’erogazione dei premi per i risultati conseguiti;
  5. SI alla valutazione “BOTTOM UP” (ovvero la valutazione del dirigente anche da parte del personale componente l’unità lavorativa), TUTTO CIO’ ANCHE PER IL RILIEVO VINCOLANTE CHE LA NUOVA VALUTAZIONE, SECONDO LA NUOVA NORMATIVA NAZIONALE, AVRÀ SULLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE E SULLE FUTURE PROGRESSIONI DI CARRIERA.

RITENENDO, QUINDI, CHE NULLA DEBBA LEDERE I DIRITTI DELLA PARTE PIÙ DEBOLE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE, IL COBAS/CODIR SI RIVOLGE AL TAR PER CHIEDERE LA SOSPENSIVA.
L’assenza di una procedura di conciliazione, infatti, in caso di contestazione dell’esito della valutazione non è ammissibile, tanto meno l’incredibile previsione del riesame della valutazione solo da parte dello stesso dirigente che ha espresso il voto contestato (ciò è in netto contrasto con quanto previsto dall’art. 7, comma 3, lettera b, del d.lgs. n. 150/2009 e specificato con 2 successive delibere CIVIT n. 104/2010 e n. 124/2010, che ribadiscono la necessità, in caso di conflitto, di individuare soggetti terzi ed esterni rispetto al valutato e valutatore).

LA RESPONSABILITÀ PER L’ASSENZA DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE, IN CASO DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO, SARA’ ESCLUSIVAMENTE DELL’ASSESSORE!!!

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Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir