Circolare Madia 4/14. Prepensionamenti Pa: necessaria una situazione di soprannumero o di eccedenza
Vi ripropongo un paio di articoli esattamente di 1 anno fa, che, probabilmente, saranno sfuggiti ai più.
In questo caso il prepensionamento non prevede penalizzazioni.
Il prepensionamento è consentito solo nei casi di dichiarazione di soprannumerarietà o di eccedenza e non può mai essere utilizzato come strumento per scansare i nuovi requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata, dettati dalla riforma Monti-Fornero di fine 2011. È questa la considerazione principale contenuta nella circolare 4/2014 della Funzione pubblica, che estende a tutte le pubbliche amministrazioni, regioni ed enti locali compresi, la possibilità di collocare in pensione chi è in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi validi ante riforma Fornero o che li possono conseguire in tempo utile per perfezionare il requisito entro il 31 dicembre 2016.
- Sivempveneto.it – Circolare Funzione pubblica. Prepensionamenti Pa obbligati: necessaria una situazione di soprannumero o di eccedenza
La Funzione pubblica ha rilanciato ieri la diffusione della circolare 4/2014 sui “prepensionamenti” nelle Pubbliche amministrazioni interessate da eccedenze di personale. Nella circolare (si veda l’articolo del 30 aprile su questo sito) si estende a tutte le pubbliche amministrazioni, regioni ed enti locali compresi, la possibilità di collocare in pensione chi è in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi validi ante riforma Fornero o che li possono conseguire in tempo utile per perfezionare il requisito entro il 31 dicembre 2016. Il prepensionamento, spiegano però le istruzioni della Funzione pubblica, è consentito solo nei casi di dichiarazione di soprannumerarietà o di eccedenza e non può mai essere utilizzato come strumento per scansare i nuovi requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata, dettati dalla riforma Monti Fornero di fine 2011.