Quando e come andare in pensione con le regole attuali in dieci punti.

Articolo tratto da www.sivempveneto.it/

Si parte con gli esodati, poi al lavoro su incentivi, staffetta generazionale e penalizzazioni. Muove su almeno quattro fronti il piano di interventi in materia previdenziale allo studio del governo. Si pensa a chiudere il capitolo “esodati”, allargando un po’ le maglie delle “salvaguardie”. Si tratterà poi di fare un monitoraggio sui casi di lavoratori anziani non lontani dalla pensione con le regole attuali per i quali è possibile intervenire con forme di sostegno al reddito, incentivi alle aziende o esperimenti di staffetta generazionale; fino a prevedere forme di pensionamento flessibile con penalizzazioni in termini di importo dell’assegno. Intanto il Sole pubblica una guida per capire a quanti anni è possibile accedere alla pensione di vecchiaia con le regole attuali, come viene calcolata la pensione e quanti contributi bisogna aver maturato

1. A quanti anni è possibile accedere alla pensione di vecchiaia?

Dal 2013 l’accesso alla pensione di vecchiaia è possibile al raggiungimento di 66 anni e 3 mesi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per le lavoratrici del pubblico impiego. Le lavoratrici dipendenti del settore privato, invece, accedono alla pensione con 62 anni e 3 mesi mentre le lavoratrici autonome a 63 anni e 9 mesi. L’accesso alla pensione è consentito dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile a condizione di poter vantare 20 anni di contributi oppure 15 anni entro il 31 dicembre 1992.

2. Come viene calcolata la pensione dal 1° gennaio 2012?

Solo le anzianità contributive successive al 31 dicembre 2011 comporteranno il calcolo della pensione con le regole del sistema contributivo. La novità, introdotta dal decreto legge 201/2011, si applica esclusivamente nei confronti di quei lavoratori che possono vantare 18 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995 e che si vedevano applicare il sistema retributivo. Nei confronti dei lavoratori con un’anzianità contributiva inferiore, le modalità di calcolo della pensione previgenti la riforma Monti-Fornero già prevedevano una quota contributiva decorrente dal 1° gennaio 1996.

3. È vero che la finestra mobile è stata soppressa?

La finestra mobile, introdotta dalla riforma estiva del 2010, è stata superata dalla riforma Monti-Fornero nei confronti di quei lavoratori che accedono alla pensione sulla base dei requisiti stabiliti dalla riforma stessa. I lavoratori che accedono alla pensione con le vecchie regole (donne optanti, lavoratori che svolgono attività particolarmente faticosi e pesanti, turnisti nonché i cosiddetti “salvaguardati”) continuano a essere assoggettati alla finestra mobile di 12 mesi. Nei casi di accesso al pensionamento tramite la totalizzazione nazionale (Dlgs 42/2006) la finestra mobile è di 18 mesi.

4. Per le lavoratrici è ancora possibile ottenere la pensione con le regole contributive?

L’articolo 1 comma 9 della legge 243/2004 stabilisce che in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2015 è consentito l’accesso alla pensione di anzianità con 57 anni di età e 35 anni di contributi. Dal 2013 il requisito anagrafico è incrementato di tre mesi per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita. Dal perfezionamento dei requisiti devono trascorrere 12 mesi di finestra mobile che dovrà risultare aperta entro novembre 2015 al fine di poter consentire l’accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2015. Per le lavoratrici autonome, il requisito anagrafico richiesto è di 58 anni e 3 mesi e la finestra mobile è di 18 mesi.

5. Le lavoratrici del pubblico impiego a che età accedono alla pensione di vecchiaia?

My24 Per effetto dell’innalzamento dei requisiti anagrafici disposta dalla riforma Monti Fornero l’età richiesta alle lavoratrici non subisce sconti rispetto a quella richiesta ai lavoratori. Pertanto, dal 1° gennaio 2013 l’accesso al pensionamento è consentito con 66 anni e 3 mesi di età. Sono salve, tuttavia, le donne nate entro il 1950 le quali hanno già perfezionato il requisito anagrafico richiesto della previgente normativa. Naturalmente dovrà essere soddisfatto anche il requisito contributivo che dal 2012 è pari a 20 anni.

6. È ancora possibile accedere alla pensione con quaranta anni di contributi?

Dal 1° gennaio 2013 l’accesso al pensionamento anticipato è consentito esclusivamente con 42 anni e 5 mesi di contributi (per gli uomini) oppure con 41 anni e 5 mesi (per le donne). Qualora il lavoratore dovesse avere un’età inferiore a 62 anni si vedrà applicare le penalizzazioni previste dalla Riforma pensionistica. Fino al 2017, le penalità non saranno applicate qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, compresi i periodi di astensione obbligatoria, servizio militare, cassa integrazione guadagni ordinaria, malattia e infortunio. Dal 2014 il requisito contributivo sarà innalzato di un ulteriore mese e dal 2016 sarà adeguamento nuovamente agli incrementi legati alla speranza di vita.

7. Le novità della riforma si applicano a tutti i lavoratori?

Le novità del decreto Salva Italia si applicano esclusivamente nei confronti di quei lavoratori che al 31 dicembre 2011 non avevano maturato alcun diritto a pensione. Pertanto se un lavoratore è ancora in forza, e avrà maturato un diritto a pensione entro il 2011, non sarà interessato dall’inasprimento dei requisiti. Tuttavia, anche a questa persona si applicherà la quota contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento a queste anzianità contributive.

8. È ancora possibile trasferire gratuitamente i contributi dall’Inpdap all’Inps?

La legge di stabilità 2013 ha previsto la possibilità di trasferire gratuitamente i contributi dalla gestione Inpdap all’Inps esclusivamente nei confronti di quei lavoratori cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010. Per gli altri lavoratori la possibilità di trasferire la posizione contributiva è subordinata alla presentazione di una domanda di ricongiunzione (articolo 1 della legge 29/1979). Questa domanda è onerosa sulla base di quanto disposto dal decreto legge 78/2010.

9. I lavoratori contributivi puri devono sottostare alle stesse regole degli altri lavoratori?

Il decreto Salva Italia ha previsto per i lavoratori contributivi puri, cioè con contribuzione versata esclusivamente dopo il 31 dicembre 1995, l’accesso alla pensione anticipata con un requisito anagrafico inferiore di tre anni rispetto alla generalità dei lavoratori. Il requisito contributivo è pari a 20 anni di contribuzione effettiva e il primo importo della pensione dovrà risultare superiore a 2,8 volte l’assegno sociale. Per il 2013 il requisito anagrafico è pari a 63 anni e 3 mesi e dal 2016 sarà assoggetto agli adeguamenti legati alla speranza di vita.

10. Per tutti i lavoratori è possibile proseguire l’attività lavorativa fino a 70 anni?

La riforma Monti-Fornero ha incentivato il proseguimento dell’attività lavorativa fino a 70 anni prevedendo appositi e più elevati coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi in rendita pensionistica. Tuttavia questa possibilità incontra il paletto del limite ordinamentale dei settori di appartenenza del lavoratore, come accade nel pubblico impiego dove normalmente il limite è stabilito a 65 anni di età. Ne deriva che al raggiungimento di questa età, qualora il lavoratore abbia maturato un diritto a pensione, dovrà essere collocato a riposo. (di Fabio Venanzi – Il Sole 24 Ore)

Controriforma sulle pensioni. Uscita anticipata dal lavoro ma con penalizzazioni.

Il ministro Giovannini annuncia modifiche alla legge di riforma pensioni Fornero che ha creato la questione degli esodati.

La riforma pensioni 2012 sarà oggetto di modifiche e il Governo si mostra disponibile a introdurre una maggiore flessibilità in uscita dal mondo del lavoro in cambio di penalizzazioni economiche dell’assegno.

La pensione di inabilità

Abolita la norma che consentiva il pensionamento anticipato con il beneficio della legge 104 anche per i portatori di handicap, tutti coloro che hanno gravi problemi di salute possono chiedere la dispensa dal servizio per motivi di salute ai sensi dell’art. 2 comma 12 della legge 335/95.

La richiesta va inviata al proprio servizio gestione giuridica ed economica.

Finanziaria. Stralciato l’articolo sul prepensionamento dei regionali

Nel tentativo di fermare la corsa agli emendamenti l’assessore Patrizia Valenti nella notte ha stralciato anche due delle misure più importanti sul personale regionale: quella che avrebbe permesso di congelare per 4 anni la riforma Fornero tornando al più vantaggioso vecchio sistema (si resterà dunque ancorati alle nuove regole nazionali) e quella che avrebbe creato il bacino unico del personale nel quale dipendenti delle partecipate e della Regione avrebbero potuto scambiarsi i ruoli.

Prepensionamenti e riduzione degli organici. Il Commissario dello Stato accetterà deroghe alla normativa nazionale?

Premesso che sarei d’accordo a mandare in pensione tutti coloro che possiedono un minimo contributivo (30 anni) indipendentemente dall’età anagrafica. Potrebbero andare via tanti lavoratori ormai demotivati sia dal punto di vista giuridico che economico.

Voglio esaminare, asetticamente, l’emendamento regionale alla luce della  normativa nazionale.

Normativa nazionale

La normativa nazionale prevede la deroga al sistema pensionistico attuale solo in presenza di esuberi.

L’art. 2 del D.L. 6 luglio 2012 , n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (c.d. spending review) stabilisce, infatti, che (…..) le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato (…..) sono ridotte nella seguente misura:

  1. gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

  2. le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando unಬulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

Alle riduzioni (…..) si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (…..).

Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all’ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (…..).

Finanziaria regionale

Con l’emendamento presentato, la Regione vuole ridurre il personale applicando i requisiti pre Fornero senza una legge di recepimento della spending review che abbia stabilito EVENTUALI esuberi (esiste solo la Deliberazione n. 317 del 4/09/2012).

In altre parole la Regione, per mettersi al riparo da eventuali impugnative, avrebbe, tranquillamente, potuto verificare, attraverso i dati anagrafici del personale di cui dispone, quanti dipendenti (sia del comparto che della dirigenza) raggiungano, entro il 2016, i requisiti pre Fornero, e dichiarare l’esubero per il numero di dipendenti corrispondente.

Altra considerazione. Abbassando il requisito dell’età a 60 anni, si crea una disparità di trattamento tra dipendenti regionali e dipendenti statali cui si applica il requisito di 61 anni di età.

Ecco l’emendamento “riduzione organico”.

  1.  In coerenza con i principi  e le finalità dell’art. 2 del decreto-legge 06.07.2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 07.08.2012, n.135, viggono per il quadriennio 2013-2016, per il personale dell’Amministrazione regionale, i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. Il requisito minimo di età anagrafica per l’accesso al trattamento pensionistico con il cosiddetto sistema delle quote, di cui alla tabella 2B” della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modifiche ed integrazioni, è fissato in 60 anni e 3 mesi.
  3. Nelle more della rivisitazione e riorganizzazione dell’Amministrazione regionale, la dotazione organica del personale di cui all’art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e all’art. 51, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è ridotta in numero pari ai soggetti che vengono collocati in quiescenza in attuazione delle previsioni di cui al precedente comma 1.
  4. Ai fini della liquidazione e dei tempi di erogazione dell’indennità di buonuscita comunque denominata, limitatamente al personale destinatario delle superiori disposizioni, i termini previsti dall’art. 3 del decreto-legge 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28.05.1997, n. 140, e dall’art. 1, comma 22, del decreto-legge 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 14.09.2011, n. 148, sono  incrementati di ulteriori 12 mesi.

A questo punto si possono fare 2 ipotesi:

  1. c’è l’accordo con il Commissario dello Stato?
  2. vogliono scaricare la responsabilità di una probabile impugnativa su quel “cattivone” del Commissario dello Stato?

Ai posteri l’ardua sentenza.

Prepensionamenti. Ecco uno specchietto con i requisiti ante e post riforma Fornero

Per venire incontro alle numerose richieste di chiarimento, ecco uno specchietto che potrebbe esservi utile con i requisiti ante e post riforma Fornero.

Resta un nodo da sciogliere, dal momento che, per come è scritto l’emendamento, non risulta abbastanza chiaro: se la quota 96 debba essere posseduta al 31 dicembre 2011 o possa essere raggiunta entro il quadriennio 2013/2016.

Il problema non è da poco e i numeri dei soggetti da collocare in pensione potrebbe cambiare sensibilmente.

Analogamente, per come è formulato l’emendamento……..”per il personale dell’amministrazione regionale“…..sembrerebbero esclusi i dipendenti degli enti.

Non appena avrò una notizia certa provvederò ad informarvi.

SISTEMA PREVIGENTE (Pre Fornero)

QUOTE
2011/2012 il lavoratore deve raggiungere quota 96. L’età anagrafica minima è 60 anni
2013/2014 il lavoratore deve raggiungere quota 97. L’età anagrafica minima è 61 anni

PENSIONE VECCHIAIA
UOMINI 65 anni di età e 20 di contribuzione
DONNE 61 anni fino al 2011
65 dal 1° gennaio 2012
In ogni caso sono sufficienti 20 anni di contribuzione.
In entrambi i casi è possibile comunque ottenere la pensione di anzianità, a prescindere dall’età anagrafica, se si possono far valere almeno 40 anni di contribuzione.
Per coloro che non hanno maturato il diritto a pensione secondo le regole previgenti, si applicano i nuovi requisiti previsti dalla legge Monti-Fornero.

Prepensionamenti? La Regione avrebbe pronto un emendamento alla legge di stabilità regionale

Il governo vorrebbe proporre la riduzione degli organici mandando in pensione coloro che avrebbero i requisiti ante legge Fornero: quota 96, età anagrafica minima 60 anni.

Sembrerebbe che la regione abbia già effettuato una ricognizione e sarebbero circa 800 i dipendenti regionali che potrebbero andare in pensione con il vecchio sistema.

In realtà si tratterebbe di un vecchio progetto, già presentato dal Governo Lombardo, finalizzato a creare un po’ di spazio.

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