Le riforme del pubblico impiego degli anni ’90 hanno smantellato le carriere

Interessante articolo di Giuseppe Pisauro su lavoce.info che è una rappresentazione fedele dell’attuale situazione del pubblico impiego, in cui le retribuzioni dei vertici sono “troppo” alte e quelle della massa dei dipendenti “troppo” basse.

Dall’esame dei dati, un fatto emerge con chiarezza: I differenziali retributivi si sono ampliati in misura considerevole negli anni Duemila ma sappiamo che il processo è iniziato negli anni Novanta con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti e con la cosiddetta“privatizzazione” del pubblico impiego. Un processo di riforma pensato per rendere più efficiente l’amministrazione, responsabilizzando i dirigenti e agganciando retribuzioni a risultati. Buone intenzioni rimaste sulla carta: la natura dell’amministrazione e il suo modo di operare non sono cambiati in misura apprezzabile. I poteri effettivi dei dirigenti non sono cambiati. La capacità effettiva di valutazione del sistema neanche. Sono cambiate le retribuzioni.

La questione più importante è il sistema degli incentivi del pubblico impiego. Le riforme degli anni Novanta hanno smantellato un sistema di carriere fissato per legge (che certamente non funzionava) e lo hanno sostituito con un sistema di premi di produzione annuali

Nelle linee programmatiche sulla PA nessun accenno a carriera e progressioni verticali

DirigenteOggi audizione del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia, sulle linee programmatiche presso le commissioni riunite I e XI della Camera dei deputati (scarica il testo).

La Madia ha indicato 6 obiettivi da realizzare: una maggiore mobilità per dare efficienza alla Pa, un ruolo unico nella dirigenza pubblica, l’attuazione della semplificazione, etc..

Il punto saliente dell’intervento ha riguardato, ovviamente, il progetto di staffetta generazionale, con l’assunzione dei vincitori di concorso e dei precari.

Nessun accenno, invece, a carriera e progressioni verticali, legate a titoli e percorsi selettivi, che agirebbero sulla leva motivazionale.

Oggi i dipendenti della pubblica amministrazione rischiano di essere scavalcati dei precari (ciò ha visto aumentare il contenzioso nei confronti della PA – Il TAR di Palermo annulla concorso interamente riservato per stabilizzazione dei precari accogliendo il ricorso di disoccupati e dipendenti) e di andare in pensione con la stessa qualifica con la quale sono entrati in amministrazione, pur possedendo, o avendo acquisito successivamente un titolo di studio per l’accesso alla qualifica superiore.

Risarcimento da “perdita di chance lavorativa” per mancato avanzamento di carriera

Roma_2011_08_07_Palazzo_di_GiustiziaLa Suprema Corte ha evidenziato che l’avanzamento di carriera di un lavoratore a discapito di un altro, richiede obbligatoriamente che l’azienda motivi la propria scelta, altrimenti dovrà riconoscersi all’illegittimamente danneggiato, la risarcibilità del danno costituito dalla diminuita capacità lavorativa “pro futuro”, giusta i principi che presiedono alla determinazione del nesso di causalità fra pregiudizio e condotta lesiva (Cass. civ., Sez. III, 29 novembre 2012, n. 21245)….continua a leggere

P.a., legittimo lo stop alle progressioni economiche

Di Luigi Oliveri

Costituzionalmente legittimo il blocco delle progressioni economiche e di carriera, inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2013 e già prorogato al 31 dicembre 2014 dal dpr 122/2013 (la legge di stabilità confermerà ulteriormente il congelamento dei trattamenti economici per tutto il 2014). Lo ha sancito la Corte costituzionale con la sentenza 17 dicembre 2012, n. 310, che ha sostanzialmente rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata da una serie di tribunali amministrativi regionali, in merito all’estensione dell’articolo 9, comma 21, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/201°, in particolare ai docenti delle università. La disposizione censurata, come è noto, impedisce materialmente l’incremento della spesa del personale pubblico, potenzialmente discendente dall’attivazione di due istituti. Il primo è la “progressione di carriera”, un tempo denominata “progressione verticale”. E’ un sistema per consentire ai dipendenti pubblici di ascendere ad una qualifica di inquadramento più elevata, e dunque ad una retribuzione maggiore, oggi attivabile mediante concorsi pubblici con riserva di posti non superiore al 40%. Il secondo istituto è quello della “progressione economica”o “progressione orizzontale”, che permette ai dipendenti pubblici di ottenere un incremento della retribuzione fissa e continuativa, col passaggio ad una posizione economica maggiore, pur rimanendo inquadrati nella stessa categoria o qualifica, e mantenendo identica mansione.

Fonte: http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201312172113331617&chkAgenzie=ITALIAOGGI&utm

Dipendenti demotivati, l’Ast prepara 50 promozioni. I dipendenti regionali invece sono MOTIVATISSIMI. O no!

L’Ast (società partecipata della Regione) ha chiuso un accordo con i sindacati (SARANNO SICURAMENTE SINDACATI ESTERI) accogliendo le loro richieste sulle promozioni.

«La paralisi degli avanzamenti di carriera – scrive il direttore generale Giovanni Amico – ha significative conseguenze sulla produttività del personale. La leva motivazionale della progressione di carriera si manifesta come la principale spinta del dipendente al miglioramento delle proprie professionalità e alla profusione del massimo impegno. La scomparsa di tale leva non può che avere conseguenze negative sulla performance lavorativa riducendo fortemente la spinta al miglioramento e quindi all’efficacia della prestazione».

PUBBLICO IMPIEGO: Enti locali. Nei Comuni no a promozioni automatiche

(articolo tratto da Il Sole 24 Ore dell’11.05.2013)

Le progressioni orizzontali o economiche devono essere corrisposte in modo selettivo, così da premiare il merito; devono basarsi sulla valutazione, con riferimento di regola a quella dell’ultimo triennio, e possono essere erogate esclusivamente ad una quantità limitata di dipendenti. 

Sono queste le principali indicazioni dettate dal Dlgs 150/2009 ed entrate in vigore l’01.01.2010. In precedenza l’Aran ha ritenuto che comunque le progressioni orizzontali dovessero in ogni caso essere erogate in modo selettivo e premiando il merito. Ed ancora che i destinatari non potessero comunque essere contemporaneamente tutti i dipendenti o la stragrande maggioranza di essi, anche se dal 2003 è stato abrogato il tetto numerico del cosiddetto baricentro ed è rimasto solamente quello del finanziamento esclusivamente tramite la parte stabile del fondo.

Tale tesi è fatta propria dagli ispettori della Ragioneria Generale dello Stato ed è stata ripresa dalla Corte dei Conti della Basilicata. La stessa sezione giurisdizionale lucana ha inoltre censurato la scelta di un ente di prevedere il ricorso al criterio della anzianità come elemento essenziale di scelta. Si deve inoltre ricordare che il Ccnl limita la possibilità di partecipare alle progressioni ai dipendenti che hanno una anzianità minima di almeno 2 anni nella posizione economica.

Tali indicazioni -sulle quali ci chiede lumi Luigi Tortora, relativamente alle promozioni da lui definite «automatiche» al Comune di Casamarciano (Napoli)- vanno in direzione completamente diversa rispetto a quanto avvenuto nella stragrande, per lo meno, maggioranza degli enti locali e, più in generale, delle Pa. Generalmente, soprattutto nei primi anni 2000, si è infatti scelto di erogare la progressione orizzontale a tutti o quasi i dipendenti; il più delle volte si è approdato a tale esito stanziando risorse che finanziano in modo assai massiccio il ricorso a questo istituto e limitandosi a prevedere il superamento di un punteggio minimo.

Peraltro, nella stragrande maggioranza degli enti locali i criteri di valutazione sono stati oggetto di contrattazione, in quanto allegati al contratto collettivo decentrato integrativo. Tali scelte determinano la violazione delle previsioni dettate dal Ccnl 31.03.1999. Inoltre, molto spesso si assegna un punteggio sia alla anzianità che alla mera frequenza di corsi di formazione, introducendo in tal modo meccanismi di automaticità che cozzano con le previsioni contrattuali, le quali privilegiano comunque criteri selettivi. Non si deve inoltre dimenticare che la decorrenza retroattiva delle progressioni è da considerare illegittima, anche nel caso in cui la contrattazione decentrata arrivi tardivamente.

Sulla base di queste indicazioni si deve ritenere, in modo assai rafforzato dallo 01.01.2010, che le progressioni orizzontali riconosciute a tutti i dipendenti di una stessa categoria sollevino numerosi dubbi di legittimità e che comunque occorre garantire che solamente una quota limitata di personale possa ricevere il beneficio in oggetto. Sta alla contrattazione decentrata individuare cosa concretamente si debba intendere come quota limitata di possibili beneficiari, ovviamente senza stravolgere la chiara indicazione legislativa, per la quale questo strumento deve essere inteso come un premio per i dipendenti che hanno avuto le migliori performance e non come una sorta di scatto periodico del trattamento economico fondamentale.

Dipendenti di ruolo esclusi dai concorsi? La valorizzazione dei dipendenti pubblici resta lettera morta.

“Il Governo punterà a incentivare i dipendenti pubblici che fanno il proprio dovere e a isolare chi non lavora – dice il Ministro al Gr1 – “La crescita economica dipende anche dal tasso di efficienza della Pubblica Amministrazione, perché le imprese investono solo se hanno la possibilità di dialogare con uno Stato trasparente ed efficiente. Per questo, l’obiettivo sarà far crescere il livello di produttività nel pubblico impiego, incentivando i dipendenti pubblici che fanno il loro dovere e isolando coloro i quali invece, non lavorando, creano sacche di inefficienza e di corruzione. La parola d’ordine sarà distinguere tra chi lavora e chi non lavora”.

Purtroppo l’abolizione dei concorsi interni (progressioni verticali) e il congelamento delle progressioni orizzontali rischia di demotivare ulteriormente il personale.