Voglio subito sgombrare il campo da ogni ombra di dubbio.
Il personale delle province regionali che verranno soppresse (sempre che il DDL venga approvato) deve essere tutelato e reimpiegato.
L’art. 15 del DDL n. 268 del 5 marzo 2013 è chiaro.
Esso prevede…..”il trasferimento di personale delle soppresse province regionali ai liberi consorzi comunali ed agli altri enti locali della Regione, nel rispetto della vigente normativa in materia, mantenendo la qualifica di provenienza“.
Quali sono gli “enti locali” della regione?
L’art. 2 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 – Supplemento Ordinario n. 162) stabilisce quanto segue:
Articolo 2
Ambito di applicazione.
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
Ma Bonanni (Cisl) dichiara: «Da diverso tempo la Cisl sostiene l’abolizione delle Province, adesso chiediamo alla Regione dove impiegare i lavoratori. Lo Statuto siciliano non prevede le Province, che sono state istituite dopo per decisione politica. Siamo ansiosi di discutere con il governo regionale su come reimpiegare il personale nei Comuni e nella Regione».
Non avrà letto il testo del DDL, non sa cosa sono gli “enti locali” o si è trattato di un lapsus?
E poi, ammesso e non concesso, in caso di transito dei lavoratori provinciali alla regione, ai fini dell’equiparazione giuridica (“mantenendo la qualifica di provenienza“ – dice il DDL) nessuno si pone il problema di verificare se negli ultimi 30 anni i dipendenti regionali (ultimo concorso interno bandito il 9 maggio 1986) abbiano avuto le stesse opportunità di carriera dei dipendenti provinciali?