Ricongiunzione servizi pre-ruolo assunti dall’1 gennaio 2011. Chiarimento

Di cosa si tratta?

Non si tratta di una nuova richiesta di ricongiunzione.

Si tratta di una dichiarazione obbligatoria che il dipendente statale deve presentare all’atto dell’assunzione.

RICONGIUZIONE SERVIZI PRE RUOLOIn sostanza il dipendente statale, all’atto dell’assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all’art. 13.

 La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.

I dipendenti stabilizzati dal 1° gennaio 2011 non hanno presentato suddetta dichiarazione all’atto dell’assunzione.

Considerato che circa 4000 dipendenti stabilizzati dal 1° gennaio 2011 hanno chiesto la ricongiunzione del periodo di contrattualizzazione a tempo determinato prestato presso l’amministrazione regionale, il Fondo Pensioni, ai fini della prosecuzione dell’istruttoria e della predisposizione del decreto di ricongiunzione, con circolare prot. n. 38451 del 23 ottobre 2013 ha chiesto agli uffici del personale dei vari dipartimenti di far compilare ai dipendenti stabilizzati dal 01/01/2011, suddetta dichiarazione dei servizi prestati ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. n. 1092 del 29.12.1973.

Si precisa che tale dichiarazione non è sostitutiva della richiesta di ricongiunzione resa in precedenza.

Si tratta di due adempimenti aventi natura giuridica diversa.

La prima è una richiesta volta al ricongiungimento dei contributi versati presso enti previdenziali diversi.

La seconda è una dichiarazione obbligatoria che il dipendente di ruolo è tenuto ad effettuare all’atto dell’assunzione.

 

Servizi prestati con contratto a tempo determinato presso l’Amministrazione regionale siciliana. Il ricongiungimento sarà gratuito

I periodi dei servizi resi con contratto a tempo determinato presso l’amministrazione regionale dal personale stabilizzato a far data dal 01/01/2011 possono essere ricongiunti a domanda dell’interessato.

Il ricongiungimento sarà a titolo gratuito così come disposto dal citato art. 11 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. L’Istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo Stato (NEL NOSTRO CASO LA REGIONE) i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell’interessato, relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente.

Il ricongiungimento dei contributi torna a essere gratuito.

La legge Stabilità dà il via libera anche alle ricongiunzioni previdenziali gratuite, a favore di coloro che sono passati dal pubblico impiego all’INPS entro il 30 luglio 2010.

Un emendamento dei relatori su cui è arrivato il via libera del governo prevede, infatti, di correggere la norma voluta dal precedente Governo, che ha reso molto cara la ricongiunzione dei periodi contributivi per chi è passato dal lavoro pubblico a quello privato.

Ricongiunzioni previdenziali onerose. A pagare è sempre il lavoratore

La ricongiunzione è l’operazione di trasferimento in un unico Ente Previdenziale di tutti i contributi versati in diversi Fondi o Casse di Previdenza Obbligatorie, con l’intento di ottenere una sola pensione.

Sono interessati tutti i lavoratori, siano essi dipendenti pubblici o privati, lavoratori autonomi o liberi professionisti.

L’articolo 12 del decreto 78/2010 convertito nella legge 122/2010 ha stabilito che le ricongiunzioni verso l’Inps, fino ad allora senza oneri, avrebbero avuto un prezzo.