Disposizioni relative all’anticipazione della buonuscita (art. 20 L.R. 11/88). Rimodulazione delle disposizioni in materia

Come è noto, l’anticipazione dell’indennità di buonuscita ai dipendenti dell’Amministrazione regionale è disciplinata dal regolamento di esecuzione dell’art. 20* della L.R. 11/88 approvato con Decreto Presidenziale 31 luglio 1991, n. 41, pubblicato nella Gurs n. 14 settembre 1991, n. 44…..Decreto Presidenziale 31 luglio 1991, n. 41 – Regolamento di esecuzione dell’art. 20 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, relativo all’anticipazione della indennità di buonuscita ai dipendenti dell’Amministrazione regionale.….

Nelle more di una completa revisione del regolamento di attuazione, il Fondo Pensioni Sicilia ha rimodulato alcune disposizioni relative alle richieste di anticipazione.

La novità principale riguarda il termine di presentazione dell’istanza di anticipazione per l’acquisto della prima casa.

Le istanze, infatti, dovranno pervenire al Fondo per il tramite degli Uffici del personale di appartenenza entro il 30 giugno dell’esercizio finanziario nel corso del quale si chiede l’anticipazione.

Le istanze pervenute in data successiva saranno considerate inammissibili  e dovranno essere riproposte nel primo semestre dell’anno successivo.

*Art. 20 L.r. 11/88

1. I dipendenti dell’amministrazione regionale con almeno otto anni di servizio utile ai fini dell’attribuzione dell’indennità di buonuscita possono chiedere anticipazioni, che non potranno complessivamente superare il 70 per cento dell’ammontare dell’indennità di buonuscita cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto di impiego alla data della richiesta, per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche e non coperti da interventi della pubblica amministrazione, o per l’acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli.

2. L’anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, dall’ammontare dell’indennità di buonuscita o, comunque, dal trattamento spettante per la cessazione del rapporto.

3. Tra i richiedenti dell’anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione viene compilata una graduatoria annuale utilizzando, in quanto compatibili, i criteri previsti dal regolamento di esecuzione dell’art. 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, per la compilazione delle graduatorie per la cessione di stipendio, e le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo.

4. Per l’erogazione dell’anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione dovrà essere prodotta la documentazione dimostrativa dell’acquisto.

Trattenuta del 2,5% per gli assunti post 2001 nella Regione Siciliana. Il punto della situazione.

Qualche settimana fa vi ho informato del fatto che Cobas/Codir e Sadirs hanno chiesto lo stop delle trattenute del 2,5% per gli assunti post 2001 nella Regione Siciliana.
Mentre, infatti, per gli assunti ante 2001 è stato ripristinato il regime più favorevole del TFS (buonuscita) e quindi, continuando a versare il 2,50%, avranno una buonuscita più alta, per il personale assunto post 2001 che rimane in regime di TFR non si può continuare ad operare la trattenuta del 2,50% dal momento che, come spiega la Corte Costituzionale, lo Stato, in quanto datore di lavoro, non può versare un TFR inferiore a quello di un’azienda privata comportando ciò una disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati.
Facendo riferimento alla richiesta di Cobas e Sadirs la Funzione Pubblica ha chiesto un parere alla Ragioneria Generale dello Stato.
Qualora il parere dovesse essere negativo sono già pronti dei ricorsi pilota predisposti dal nostro legale che verranno presentati su Trapani e Palermo.
Provvederò comunque a tenervi informati delle iniziative del Cobas/Codir.
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A proposito di Tfr e Tfs. Ulteriori chiarimenti

Nel settore pubblico, fino all’emanazione del d.P.C.M. 20 dicembre 1999, che ha introdotto per i nuovi assunti il trattamento di fine rapporto, ai dipendenti statali veniva liquidata l’indennità di buonuscita.

A seguito dell’entrata in vigore del d.P.C.M. 20 dicembre 1999, le situazioni di fine servizio/fine rapporto sono state così distinte:

  • trattamento di fine servizio (TFS) per gli assunti a tempo indeterminato con rapporto contrattualizzato entro il 31 dicembre 2000;
  • trattamento di fine rapporto (TFR) per gli assunti a tempo indeterminato con rapporto contrattualizzato dopo il 31 dicembre 2000;

Il trattamento di fine rapporto è costituito da accantonamenti annuali di quote della retribuzione percepita dal lavoratore pari al 6,91%, a carico del solo datore di lavoro, rivalutati annualmente secondo la disciplina prevista dall’art. 2120 ed erogati in forma di capitale al momento della cessazione dal servizio.

Il trattamenti di fine servizio si differenziano dal TFR sia per le modalità di calcolo della prestazione (calcolata sull’ultima retribuzione), sia per il suo finanziamento che è caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell’amministrazione statale o dell’ente locale.

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TFR. La trattenuta del 2,5% deve essere restituita agli assunti dopo il 2001

TFR - Trattenuta del 2,50 assunti dopo il 2001Cobas/Codir e Sadirs chiedono lo stop delle trattenute del 2,5% agli assunti post 2001 nella Regione Siciliana.

L’art. 1, commi 98-100 della legge n. 228/12 (legge di stabilità), convertendo in legge il decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, ha, di fatto, posto fine alla materia del contendere rispetto alla richiesta di restituzione della trattenuta del 2,5% per i dipendenti pubblici assunti prima del 2001. Per essi è stato, pertanto, ripristinato, a decorrere dalla suddetta data, il previgente istituto più favorevole del trattamento di fine servizio (buonuscita). (altro…)