Con la circolare n. 110 del 17 aprile 1992, art. 21, l’Inps ha affermato che “Il diritto del lavoratore alla percezione dell’assegno si prescrive nel termine di cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’assegno si riferisce. Le richieste per periodi arretrati possono quindi essere accolte limitatamente al periodo di cinque anni precedente il mese in cui viene formulata la domanda.
Quindi il lavoratore può richiedere gli arretrati dell’Anf fino a 5 anni indietro, anche se non si è più alle dipendenze dell’azienda.
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