Circolare in materia di fruizione del congedo biennale per l’assistenza alle persone con disabilità grave di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Nuove istruzioni operative

In ragione del considerevole ampliamento della platea dei soggetti legittimati a godere delle agevolazioni discendenti dall’istituto del congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001 e s.m., recentemente modificato dall’art.2, co.1, del D. Lgs 205/22, e del notevolissimo incremento delle istanze volte ad ottenere – più volte nell’arco temporale di uno stesso anno – il riconoscimento del diritto al beneficio anche per poche giornate lavorative, si è ritenuto necessario modificare il procedimento autorizzatorio per il riconoscimento del diritto alla fruizione del congedo straordinario in argomento che, com’è noto, “non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap nell’arco della vita lavorativa” (co.5 bis, dell’art. 42, del D. Lgs. n. 151 del 2001).
Quanto sopra, ai fini della semplificazione, dello snellimento e della economicità dell’azione amministrativa, fino ad oggi appesantita da una eccessiva proliferazione di provvedimenti ripetitivi, durante il corso dello stesso anno, per il riconoscimento alla fruizione di uno stesso istituto.

La principale novità operativa è rappresentata, a far data dal 1° gennaio 2025, dal rilascio da parte del Servizio 1 “Gestione giuridica del personale” di questo Dipartimento di un unico provvedimento autorizzatorio “aperto” di durata annuale (1 gennaio – 31 dicembre di ogni anno).
Pertanto, il dipendente che intende fruire del congedo straordinario de quo dovrà inoltrare – per il tramite del proprio Ufficio di appartenenza e senza alcuna indicazione del periodo o dei giorni di fruizione del congedo – apposita istanza volta ad ottenere il provvedimento autorizzatorio allegando apposito modulo (allegato 1¹) che, compilato in ogni sua parte, dovrà essere corredato dalla documentazione necessaria nello stesso indicata.
La suddetta istanza potrà essere inoltrata in qualunque periodo dell’anno e, previa istruttoria ed accertamento dei requisiti di legge previsti, il Servizio 1 provvederà, come suddetto, ad autorizzare il dipendente alla fruizione.
Ottenuta l’autorizzazione, l’Ufficio di appartenenza, con cadenza mensile, dovrà comunicare le giornate e/o periodi fruiti del congedo in argomento ai Servizi competenti agli adempimenti contabili (Servizi 2 “Trattamento economico fondamentale” e 3 “Trattamento economico accessorio”), avendo cura di menzionare il provvedimento autorizzatorio (vedi allegato 2).
Il dipendente avrà l’obbligo, come sempre, di comunicare al Servizio 1, per il tramite dell’Ufficio di appartenenza, il mutamento o la cessazione della situazione di fatto o di diritto² che comporta il venir meno della titolarità dei benefici e dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell’istanza quando ciò si renda necessario e comunque tempestivamente.
Gli uffici di appartenenza del dipendente che ha fruito del congedo in argomento, improrogabilmente entro il mese di gennaio di ogni anno, dovranno trasmettere al Servizio 1 di questo Dipartimento uno schema riassuntivo dei giorni di assenza (vedi allegato 3), ovvero il numero complessivo di giorni di congedo straordinario fruiti nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre).
La presente circolare che, come suesposto, intende semplificare e rendere più agile l’iter autorizzatorio, assicura al dipendente una maggiore flessibilità nell’esercizio del beneficio, volta a garantire il diritto all’assistenza del disabile, senza ulteriori vincoli temporali e di programmazione, anche in un rapporto più immediato ed efficiente con le esigenze organizzative dell’Ufficio di appartenenza.
I moduli sono disponibili nel sito istituzionale di questo Dipartimento nella sezione: “Modulistica dei servizi del trattamento giuridico del personale”.
Il Servizio 1 di questo Dipartimento Regionale rimane a disposizione per eventuali chiarimenti anche in ordine ai dati relativi ai periodi di congedo già fruiti dai dipendenti.

Bonus Natale 2024 per i lavoratori dipendenti – Aggiornamento

Da informazioni assunte pare ormai certo che il dipartimento della Funzione Pubblica invierà alla e-mail istituzionale di ciascun dipendente un apposito modello di istanza per richiedere il bonus Natale 2024.

Pare che il modello di istanza verrà inviato a tutti i lavoratori indipendentemente dai requisiti previsti dal D.L.. Sarà onere del lavoratore valutare la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare del bonus (avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro; avere sia il coniuge sia almeno un figlio fiscalmente a carico, avere “capienza fiscale”).

Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verifica in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.


Bonus Natale 2024 per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro – Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate

Bonus Natale 2024 per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro – Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate

Tratto dal sito def.finanze.it

Comunicato Stampa del 10/10/2024 n. 40 – Agenzia delle Entrate – Ufficio Stampa

Bonus Natale 2024 per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro. Richiesta al datore di lavoro per l’accredito con la prossima tredicesima.

Pronte le indicazioni dell’Agenzia sul “Bonus Natale”, l’indennità prevista per quest’anno dal Dl Omnibus (Dl n. 113/2024) a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari. Con la circolare n. 19/E di oggi, le Entrate spiegano a chi spetta il beneficio di importo fino a 100 euro e le regole per ottenerlo in busta paga insieme alla tredicesima mensilità, che viene in genere corrisposta nel mese di dicembre. Il documento di prassi fornisce anche istruzioni ai sostituti d’imposta che erogano il bonus: l’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto (es. a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (es. part-time).

A chi spetta il bonus Natale….continua a leggere


Bonus Natale 2024 per i lavoratori dipendenti – Aggiornamento

ESITO INCONTRO DEL 14 OTTOBRE 2024

A conclusione dell’incontro tenutosi in data odierna, il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione, unitamente al Ragioniere Generale e al Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, ha confermato l’impegno massimo del Governo affinché il
rendiconto venga approvato entra la metà del prossimo mese di novembre.
Dopo tale adempimento, l’ipotesi di contratto del comparto verrà inviato alla Corte per la successiva sottoscrizione definitiva che dovrebbe consentire, entro l’anno, sia l’adeguamento a regime che la liquidazione di tutti gli arretrati contrattuali. Al riguardo, è stata fissata una nuova convocazione prevista per la prima settimana di novembre, per verificare il rispetto delle tempistiche comunicate nel corso dell’incontro. Resta confermato lo stato di agitazione di tutto il personale. Confermata la notizia che riguarda lo stanziamento, nell’assestamento di bilancio, delle risorse relative al rinnovo dei contratti 2022/2024. Ottenute rassicurazioni circa l’imminente scadenza del Commissario dell’Aran Sicilia per la sottoscrizione degli accordi sui fondi accessori 2024 e per definizione dei rinnovi del contratti di lavoro.

CGIL FP CISL FP COBAS/CODIR SIAD/CSA SADIRS UIL FPL UGL FP

Divieto di monetizzazione delle ferie – Circolare prot. n. 70968 del 25 settembre 2024. Brevi considerazioni

L’ultima circolare sulle ferie (prot. n. 70968 del 25 settembre 2024, relativa all’onere della pianificazione e del monitoraggio delle ferie nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione e al divieto di monetizzazione delle stesse) rischia di creare confusione e applicazioni difformi anche tra aree e servizi di uno stesso dipartimento se non correttamente interpretata e applicata.

Premesso che le circolari non vengono annoverate tra le fonti del diritto, non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale ma sono utilizzate nelle amministrazioni pubbliche per fornire l’interpretazione corretta di leggi e regolamenti al fine di assicurare l’uniforme applicazione del diritto e garantire il buon andamento della Pubblica amministrazione, per quanto riguarda le ferie, la fonte primaria dopo la legge rimane il contratto regionale di lavoro del comparto e della dirigenza.

Sia il CCRL del comparto che quello della dirigenza parlano di divieto di monetizzazione delle ferie secondo quanto stabilito dalla vigente normativa (art. 5 comma 8 del D.L. 95/12).

Relativamente, invece, alla questione delle ferie residue sia il contratto del comparto che quello della dirigenza, così recitano:

Art. 37 CCRL comparto

14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il 30 settembre dell’anno successivo.

15. Nel caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di spettanza.

Art. 22 CCRL dirigenza

12. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il 30 settembre dell’anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell’anno successivo.

Dalla lettura dei due articoli emerge che le ferie, oltre che per indifferibili esigenze di servizio possono essere rinviate all’anno successivo anche in caso di motivate esigenze di carattere personale. A tal proposito l’Aran (nazionale) ha, opportunamente, chiarito che qualunque esigenza, purché motivata, del dipendente può dar luogo al rinvio all’anno successivo (cfr. RAL495_Orientamenti Applicativi).

Relativamente al rinvio delle ferie al 30 settembre dell’anno successivo, il vigente CCRL della dirigenza è perfettamente sovrapponibile a quello del comparto non dirigenziale, prevedendo il rinvio delle ferie residue all’anno successivo “alla presenza di motivate esigenze personali o di servizio”.

Andiamo ora ad esaminare la circolare in questione che nasce dalla recente sentenza della Corte di Giustizia UE che ha bocciato la legge italiana (l’art. 5 comma 8 del D.L. 95/12) che vieta al dipendente pubblico la monetizzazione delle ferie in caso di dimissioni.

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE, l’Aran, con un recentissimo parere, ricorda a tutte le pubbliche amministrazioni come le ferie pregresse costituiscono un’eccezione non contemplata dalla normativa contrattuale che, invece, in linea con il dettato costituzionale, conferma in primo luogo il carattere di irrinunciabilità delle stesse e stabilisce le modalità per la loro fruizione senza sottrarre l’amministrazione dal compito di adoperarsi per adottare comportamenti atti ad assicurare che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare del diritto in argomento. Sotto tale profilo, secondo costante giurisprudenza, tenuto anche conto del vigente divieto di monetizzazione delle ferie sancito dall’art. 5, c. 8 del d.l. n. 95/2012, è onere dell’amministrazione vigilare sulla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori e, di conseguenza, sul rispetto dei termini temporali previsti.

Tale onere – alla luce della giurisprudenza comunitaria e delle recenti sentenze della Corte di Cassazione (ex plurimis sent. 21780/20221, 13613/2020 e 18140/2022)2 e, per ultimo, del parere Aran – obbliga il datore di lavoro pubblico, sia nei confronti dei dipendenti del Comparto che dell’Area Dirigenza, ad una specifica attività di monitoraggio finalizzata ad assicurarsi che il lavoratore fruisca delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario, formalmente a fruirne in tempo utile a garantire che le stesse siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte, (Corte UE 18.01.2024 in causa C – 218/22, punti da 48 a 50), con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva (Ordinanza n 14083 del 21 maggio 2024, Sez Lavoro, Corte di Cassazione).
Si deve concludere – afferma il parere Aran sopra richiamato – che, “pur non potendosi escludere casi eccezionali che rendono di fatto impossibile la fruizione delle ferie nei tempi stabiliti contrattualmente (come, ad esempio, un lungo periodo di malattia), in via ordinaria, l’Amministrazione ha l’onere di pianificare le ferie dei lavoratori con un certo preavviso, monitorando le ferie residue in capo ad ogni dipendente (comparto e dirigenza) per agevolarlo ad esercitare in modo effettivo il proprio diritto.
E’ indubbia quindi l’importanza che ciascun Dipartimento e/o Ufficio, nella propria veste datoriale, si adoperi per intraprendere modalità operative che sono proprie di una Amministrazione moderna, efficiente, efficace, finalizzate anche ad una puntuale e preventiva attività di programmazione del congedo ordinario entro i termini contrattuali, onde evitare l’insorgenza di situazioni che danno luogo alle c.d.“ferie arretrate”, che espongono giocoforza l’Amministrazione, e in particolare il Dirigente responsabile, al rischio di maggiore e illecita spesa connessa al pagamento sostitutivo.
Espletata l’attività di verifica di cui sopra, il Dirigente/Dirigente Generale avrà l’onere di invitare formalmente il dipendente alla fruizione delle ferie residue, assegnando un termine di scadenza in aderenza alle previsioni contrattuali, con l’espresso avvertimento che in caso di inerzia le ferie maturate e non fruite andranno perse, né si darà luogo alla corresponsione di indennità sostitutive.

La Cassazione, inoltre, con ordinanza n. 32830/2023, ha confermato l’estensione non solo ai dirigenti, pur apicali, della monetizzazione delle ferie anche in caso di dimissioni, ma ha anche stabilito che spetti all’ente sollecitare la fruizione delle ferie residue a nulla rilevando che si tratti di una figura dirigenziale, applicandosi anche ai dirigenti le indicazioni sulle ferie contenute nella direttiva comunitaria.

In conclusione, a mio modesto parere, rimane assolutamente fermo quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro pertanto (sia per il comparto che per la dirigenza) le ferie possono essere rinviate sia per esigenze di servizio (ATTENZIONE! “Per inderogabili e comprovate esigenze di servizio” la fruizione delle ferie può essere rinviata o programmata, non imposta) sia per esigenze di carattere personale. A tal proposito l’Aran (nazionale) ha, opportunamente, chiarito che qualunque esigenza, purché motivata, del dipendente può dar luogo al rinvio all’anno successivo (cfr. RAL495_Orientamenti Applicativi).

Le ferie (che dovrebbero essere preposte al recupero psicofisico del lavoratore), purtroppo, con l’eliminazione del congedo straordinario e la drastica riduzione dei permessi retribuiti per di più conteggiati a ore, vengono, in gran parte, utilizzate per sopperire necessità della vita quotidiana (es. lutti al di fuori del secondo grado di parentela), ma soprattutto per lo svolgimento di visite o esami specialistici per sé e per i propri familiari. Per questo motivo nei nuovi contratti già sottoscritti è stato inserito l’istituto delle ferie solidali che prevede la possibilità per ogni dipendente di cedere parte delle proprie ferie o delle festività soppresse ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute. Sarebbe paradossale limitare il rinvio delle ferie o obbligare i dipendenti a fruirne entro l’anno di riferimento costringendoli poi ad avanzare richiesta di ferie solidali.

Tra l’altro la giurisprudenza abbonda di sentenze in cui il datore di lavoro viene condannato a reintegrare le ferie imposte ai lavoratori. Le ferie infatti, a norma di legge e di contratto, vanno “concordate” con il lavoratore e ogni indebita pressione alla loro fruizione in periodi non richiesti dagli stessi, è vessatoria e fuori dal quadro normativo, oltre che sanzionata più volte anche dalla Corte di Cassazione.

Proprio la Suprema Corte ha chiarito con sentenza che il datore di lavoro deve tenere conto anche degli interessi del prestatore di lavoro. In sostanza l’imprenditore deve organizzare il periodo delle ferie in modo utile per le esigenze dell’impresa, ma non ingiustificatamente vessatorio nei confronti del lavoratore e dimentico delle legittime esigenze di questi” (cfr. Sentenza – Sez. Lavoro n. 13980/2000).

Quindi, fermo restando la possibilità di rinvio delle ferie al 30 settembre dell’anno successivo, i datori di lavoro devono monitorare le ferie residue in capo ad ogni dipendente (comparto e dirigenza) attuando una puntuale e preventiva attività di programmazione del congedo ordinario entro i termini contrattuali (30 settembre dell’anno successivo), onde evitare l’insorgenza di situazioni che danno luogo alle c.d. “ferie arretrate”, che espongono giocoforza l’Amministrazione, e in particolare il Dirigente responsabile, al rischio di maggiore e illecita spesa connessa al pagamento sostitutivo.

Recepimento del parere Aran CFC131b del 12 giugno 2024 – Fruizione in «forma mista» dei permessi legge 104

L’Aran, con il parere CFC131b del 12 giugno 2024, ha affrontato la problematica concernente il calcolo della fruizione mista, sia oraria che giornaliera, dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 all’interno dello stesso mese.
L’istituto dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992 può essere fruito sia in giorni che in ore, nel limite complessivo massimo di 3 giorni o di 18 ore al mese. Tale duplice possibilità nasce dalla normativa – che riconosce l’ipotesi di fruibilità del permesso a giorni – e dalla disciplina
contrattuale – che ne prevede la fruibilità ad ore, determinando il numero massimo di ore mensile secondo l’equivalenza convenzionale 1g = 6 ore.
Nell’ipotesi di utilizzo nello stesso mese sia dei permessi orari che dei permessi a giorni, nelle giornate in cui il lavoratore è assente per l’intera giornata dal monte ore complessivo andranno decurtate 6 ore indipendentemente dall’orario teorico di lavoro previsto per quella giornata (es. 6 ore, 7 ore e 30 minuti, 9 ore, 5 ore e 30 minuti, ecc.).
Coerentemente, nelle giornate restanti in cui invece il lavoratore opti per la fruizione oraria dei permessi in parola, dal medesimo monte orario si dovranno decurtare soltanto le ore di assenza del lavoratore.
Ai fini puramente esemplificativi: da 18h/mese il lavoratore che si assenta per sole 4 ore ottiene come residuo 14 ore (18-4=14 ore); se il lavoratore si assenta per un’intera giornata il suo monte-ore residuo sarà di 8 (14-6=8 ore).
I destinatari in indirizzo avranno cura di recepire quanto suesposto.
Alla presente si allega il Parere di cui all’oggetto.

Prestiti al personale in servizio e quiescenza. Avviso 3 – 2024 del Fondo Pensioni. Le domande dal 7 al 20 ottobre 2024

Tratto dal sito fondopensionisicilia.it

Sono aperti dal 7 al 20 ottobre 2024 i termini per la presentazione di istanze di prestito riservate al personale in servizio ed in quiescenza.
Previste diverse le opzioni di prestito pluriennale o piccoli prestiti personali, anche per studi universitari e post universitari per i figli.
L’avviso integrale e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella sezione Welfare, al seguente link:

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/fondo-pensioni-sicilia/welfare/prestiti

In particolare, le risorse a disposizione per le domande di prestiti, ai sensi del presente avviso, sono le seguenti:

  • Nr. 30 prestiti pluriennali (o rinnovi di prestiti intrattenuti esclusivamente con il F.P.S.) per il personale in servizio fino a un massimo di Euro 40 mila – totale Euro 1.200.000,00;
  • Nr. 15 prestiti pluriennali (o rinnovi di prestiti intrattenuti esclusivamente con il F.P.S.) per il personale in quiescenza fino a un massimo di Euro 40 mila – totale Euro 600.000,00;
  • Nr. 10 piccoli prestiti personale in servizio da Euro 10 mila – totale Euro 100.000,00;
  • Nr. 10 piccoli prestiti personale in quiescenza da Euro 10 mila – totale Euro 100.000,00;
  • Nr. 05 prestiti per studi universitari e post universitari per i figli fino a un massimo di Euro 20 mila –totale Euro 100.000,00

Le domande dovranno essere presentate, utilizzando a pena di esclusione la modulistica pubblicata nel sito istituzionale del Fondo Pensioni Sicilia nella sezione Aree Tematiche – Prestiti al personale in servizio e in quiescenza, tramite raccomandata A.R., attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] o tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo [email protected]

Rinnovo del Ccrl, riunione con i sindacati a Palazzo d’Orleans. Schifani: «Attenzione resta alta, diffida per uffici ritardatari con i riaccertamenti»

Si è svolto oggi a Palazzo d’Orléans un incontro tra il governo regionale e i vertici delle sigle sindacali firmatarie del Contratto di lavoro: Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Sadirs, Cobas-Codir e Siad-Csa. La delegazione è stata ricevuta dal capo di gabinetto vicario del presidente della Regione, Tea Di Trapani, per affrontare le questioni legate al rinnovo del contratto di lavoro 2019/2021 per i dipendenti del comparto.

Durante la riunione, è stato ribadito l’impegno del presidente della Regione Renato Schifani a «continuare a sollecitare, ed eventualmente anche a diffidare, i dirigenti generali dei dipartimenti ritardatari affinché si chiuda il processo di riaccertamento dei residui necessario per predisporre il rendiconto generale». Documento contabile che consentirà di procedere con gli adempimenti necessari affinché il nuovo Ccrl possa essere approvato ed applicato. Il presidente Schifani, consapevole delle difficoltà economiche che stanno affrontando i dipendenti regionali, conferma che «la sua attenzione sul tema resta alta e che continuerà a vigilare sugli uffici coinvolti affinché rispettino i tempi concordati».

COMUNICATO STAMPA ESITI INCONTRO DEL 07 OTTOBRE 2024

A conclusione dell’assemblea sit-in tenutasi in data odierna sotto la sede di Palazzo D’orleans, il Governo ha ricevuto una delegazione delle organizzazioni sindacali che hanno rappresentato le molteplici criticità attualmente esistenti all’interno dell’Amministrazione regionale.
In merito all’argomento cardine : rinnovo contratto lavoro 2019/2021, i rappresentanti del Governo hanno assicurato che entro l’anno saranno erogati gli arretrati contrattuali. Resta confermata la convocazione del prossimo 14 ottobre nel corso della quale le organizzazioni sindacali verificheranno il rispetto delle tempistiche concordate nel corso dell’incontro. Resta confermato lo stato di agitazione di tutto il personale.
I rappresentanti del Governo hanno preannunciato che il Presidente della Regine a breve confermerà, quanto sopra con apposito comunicato stampa.

CGIL FP CISL FP COBAS/CODIR SIAD/CSA SADIRS UIL FPL UGL FP