Famiglie professionali e definizione dei profili. Indicazioni operative……L’individuazione dei profili restringerà le opportunità di progressioni verticali?

Il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana dopo l’individuazione delle famiglie professionali ha inviato a tutti gli uffici le indicazioni operative per la definizione dei profili.

In sede di informativa sindacale il Cobas/Codir ha ribadito la necessità che in fase di prima applicazione le progressioni verticali avvengano per famiglie professionali prima dell’individuazione dei profili.

Circolare applicativa dell’Istituto delle Ferie e Riposi Solidali e dell’Istituzione in via sperimentale della “Banca delle Ferie e Riposi Solidali”……… La solidarietà dei dipendenti usata per colmare le lacune del sistema sociale. Si organizza la colletta tra dipendenti al posto del welfare

Il welfare si fa con le ferie altrui. L’esperimento dell’amministrazione regionale svela i limiti del nostro sistema sociale.

Senza nulla volere togliere allo spirito di solidarietà, fratellanza e sostegno nei confronti di soggetti (sempre più numerosi) bisognosi di aiuto, di cui ciascuno di noi può farsi carico, le prestazioni a sostegno delle famiglie in difficoltà dovrebbero essere a carico dello stato sociale (attraverso forme di permessi retribuiti o congedi straordinari) e invece vengono scaricate ancora una volta sui lavoratori utilizzando strumentalmente il nobile concetto di solidarietà.

Ciò premesso, in basso troverete una breve sintesi dei punti principali della circolare applicativa dell’Istituto delle Ferie e Riposi Solidali previsto dall’art. 41 CCRL – Triennio giuridico ed economico 2019/2021 – Comparto non dirigenziale – e art. 25 C.C.R.L – Area della Dirigenza – Triennio giuridico ed economico 2019/2021 e dell’Istituzione in via sperimentale della “Banca delle Ferie e Riposi Solidali”.

Vi rimando ma soprattutto vi raccomando un’attenta lettura della versione integrale e ufficiale della circolare.


Breve sintesi
La circolare fornisce un quadro operativo sull’istituto delle ferie solidali per i dipendenti della Regione Siciliana, istituendo in via sperimentale una “Banca delle Ferie e Riposi Solidali”.

1. Finalità e Donazione:

  • Scopo: L’istituto serve a promuovere la solidarietà tra i lavoratori, permettendo loro di cedere gratuitamente e su base volontaria ferie non godute a colleghi in difficoltà.
  • Motivazione: La donazione è possibile per assistere parenti stretti (entro il secondo grado o affini entro il primo) che necessitano di cure costanti, comprovate da certificazione sanitaria pubblica o convenzionata.
  • Cosa si può donare: Si possono cedere solo le giornate di ferie che eccedono le quattro settimane annuali obbligatorie, più le quattro giornate di riposo per le festività soppresse. Le ferie donabili includono anche quelle maturate in anni precedenti.
  • Limiti: La donazione può avvenire solo tra dipendenti con lo stesso tipo di contratto (ad esempio, un dirigente può donare solo a un altro dirigente).

2. Procedura di Richiesta:

  • Il dipendente che ha bisogno di giorni di ferie deve presentare una richiesta formale all’amministrazione, allegando la certificazione sanitaria.
  • Prima di poter usufruire dei giorni donati, il richiedente deve aver già utilizzato tutte le proprie ferie, riposi compensativi e permessi retribuiti.
  • È garantito l’anonimato del richiedente in ogni fase della procedura.

3. Istituzione e Funzionamento della “Banca delle Ferie e Riposi Solidali”:

Questa è la novità principale introdotta dalla circolare.

  • Obiettivo: Creare uno strumento permanentemente attivo per velocizzare la procedura di donazione e promuovere una cultura di solidarietà e benessere organizzativo.
  • Modalità: I dipendenti possono manifestare in qualsiasi momento una disponibilità preventiva a donare un certo numero di giorni. Questa disponibilità non è vincolante e può essere revocata.
  • Processo: Quando arriva una richiesta di ferie solidali, il dipartimento verifica le disponibilità presenti nella banca. Contatta i dipendenti che avevano espresso la volontà di donare, chiedendo una conferma scritta definitiva. Solo a questo punto la cessione diventa effettiva e irrevocabile.
  • Alternativa: Se non ci sono disponibilità nella banca o se i donatori non confermano, si procede con la procedura ordinaria (un avviso a tutto il personale).

4. Criteri di Assegnazione e Monitoraggio:

  • Le ferie donate vengono assegnate al dipendente richiedente tramite un decreto. Se le donazioni superano la richiesta, vengono distribuite in modo proporzionale.
  • L’identità dei donatori rimane anonima per il beneficiario.
  • L’attivazione della banca è sperimentale. I dipartimenti competenti effettueranno un monitoraggio periodico per valutarne l’efficacia e l’equità, con l’obiettivo di una possibile stabilizzazione futura.

Importante novità per la Banca delle Ore

Il 31 luglio 2025 alcuni lavoratori del dipartimento della Funzione Pubblica hanno ricevuto una nota con la quale venivano informati che, ai sensi del regolamento sulla banca delle ore diramato con la circolare D.G. prot. n. 98729 del 12/09/2017, le ore accumulate nella Banca delle ore per lavoro straordinario avrebbero dovuto essere fruite a saldo entro l’anno solare (……..), e che le stesse, non avrebbero potuto essere rinviate e utilizzate nell’anno successivo.

Grazie all’intervento tempestivo del Cobas/Codir presso il Dirigente Generale della Funzione Pubblica, è stata ottenuta la revisione del regolamento sulla Banca delle Ore.

Ora, a differenza di quanto accadeva in precedenza, le ore accumulate potranno essere fruite entro l’anno solare successivo a quello di maturazione.
Questa modifica, che accoglie pienamente le nostre richieste, è conforme al Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) e rappresenta un passo avanti per i diritti dei lavoratori.

Richiesta di revisione del regolamento in materia di gestione della “Banca delle ore”.

Con la presente la scrivente organizzazione sindacale intende sottoporre all’attenzione della S.V. alcune criticità riscontrate nel regolamento in materia di gestione della “Banca delle ore” allegato alla Circolare di codesto Dipartimento prot. n. 98729 del 12/09/2017.
Suddetto regolamento stabilisce, infatti, che le ore accumulate devono essere fruite a saldo entro l’anno solare e non possono essere rinviate all’anno successivo. Questa disposizione se non opportunamente adeguata appare alla scrivente O.S. non in linea con le norme contrattuali vigenti.
Nello specifico, l’articolo 95 del CCRL 2002-2005, l’articolo 36 del CCRL 2016-2018 e l’articolo 38 del CCRL 2019-2021, pur con minime differenze, prevedono in modo uniforme che le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare confluite nella Banca delle ore debbano essere utilizzate “entro l’anno successivo a quello di maturazione”.
Tali disposizioni contrattuali, che rappresentano fonti di diritto primarie nella regolamentazione del rapporto di lavoro, non possono essere derogate da un atto amministrativo secondario quale una circolare o un regolamento. Il principio della gerarchia delle fonti del diritto stabilisce infatti che i regolamenti e le circolari devono essere conformi alle leggi e ai contratti collettivi nazionali e regionali, non potendo modificarne o limitarne l’applicazione.
Siamo convinti che la discordanza tra la circolare e i contratti collettivi sia probabilmente frutto di un refuso o, in alternativa, di una soluzione provvisoria adottata in passato per ovviare a limiti tecnici del precedente sistema di rilevazione delle presenze denominato “Timbro”. Con l’adozione del SURP, giusta Delibera della Giunta di Governo n. 600/2020, per l’intera amministrazione regionale, attraverso un nuovo sistema di rilevazione delle presenze (denominato Start Web), tali eventuali limiti non sono più giustificabili e le disposizioni contrattuali possono e devono essere applicate pienamente.
Per le ragioni sopra esposte, chiediamo formalmente che l’Amministrazione si adoperi per una urgente revisione del regolamento, al fine di ripristinare la corretta applicazione delle norme contrattuali e garantire ai dipendenti il pieno diritto di fruire delle ore accumulate nella Banca delle Ore entro i termini previsti. Nelle more di suddetta revisione si chiede di volere consentire l’utilizzo delle ore maturate nell’anno 2024 entro il 31 dicembre 2025.
Restiamo a disposizione per un confronto costruttivo in merito e confidiamo in una Sua pronta e positiva risposta.
Cordiali saluti,

A proposito delle recenti circolari su smart working e coworking. Se non cambierà la mentalità di alcuni dirigenti, rischiamo che questi e altri istituti contrattuali rimangano inapplicati o applicati parzialmente, al solo fine dell’inserimento nell’apposita sezione del P.I.A.O

A parole siamo tutti bravi, solidali e aperti alle innovazioni. È poi quando si deve passare dalle parole ai fatti che cominciano mille problemi e, a piccoli passi, si procede alla “Restaurazione”.

Lavoro Agile c.d. smart working – Artt. 70-73 CCRL 2019/2021 del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10

Ecco una breve sintesi dei punti principali della circolare sul lavoro agile (smart working) per il personale non dirigenziale della Regione Siciliana, basata sugli articoli 70 e seguenti del CCRL 2019/2021.

Vi rimando ma soprattutto vi raccomando un’attenta lettura della versione integrale e ufficiale della circolare.


Che cos’è il lavoro agile (Smart Working)?

Il lavoro agile, o smart working, si distingue dal telelavoro perché non ha vincoli precisi di orario o di luogo. L’obiettivo è il raggiungimento di risultati e obiettivi prefissati. Questa modalità, regolata dalla Legge n. 81/2017, mira a migliorare i servizi pubblici, favorire l’innovazione organizzativa e bilanciare vita e lavoro.

Punti chiave e requisiti

  • Natura Volontaria e Consensuale: L’adesione al lavoro agile è volontaria e avviene tramite un accordo individuale tra il dipendente e l’Amministrazione.
  • Modalità Mista: La prestazione lavorativa si svolge alternando giornate in ufficio e giornate da remoto.
  • Diritti e Doveri: Il dipendente in smart working mantiene gli stessi diritti e obblighi dei colleghi in presenza, inclusi lo stesso trattamento economico, le opportunità di carriera e la formazione. Non è possibile svolgere straordinari, trasferte o lavoro rischioso nelle giornate di smart working.
  • Obiettivi e Produttività: Il controllo del datore di lavoro si concentra sul raggiungimento degli obiettivi assegnati. La produttività del lavoratore, in questa modalità, dovrebbe aumentare in modo significativo.
  • Luogo di Lavoro: Il lavoratore può scegliere il luogo dove lavorare da remoto, ma è sua responsabilità assicurarsi che rispetti le condizioni minime di sicurezza, salute e operatività degli strumenti informatici. Deve inoltre garantire la massima riservatezza dei dati.
  • Priorità di accesso: L’Amministrazione deve dare priorità alle richieste di smart working da parte di lavoratori con figli fino a 12 anni (o senza limiti di età in caso di disabilità grave), persone con disabilità grave o caregiver. Avranno priorità anche i lavoratori che si trovano in particolari condizioni di necessità non coperte da altre misure.

Contenuto dell’Accordo Individuale

L’accordo individuale deve essere stipulato tra il dirigente e il lavoratore e deve contenere almeno:

  • Durata: Può essere a termine o a tempo indeterminato.
  • Recesso: Prevede un preavviso di almeno 30 giorni, salvo in caso di giustificato motivo come il mancato raggiungimento degli obiettivi o disservizi.
  • Programmazione: Le giornate di lavoro in sede e da remoto vengono programmate su base mensile o plurimensile.
  • Fasce orarie: Viene definita una fascia di contattabilità (in cui il lavoratore è reperibile) e una fascia di inoperabilità (in cui il lavoratore ha diritto alla disconnessione).
  • Strumenti: Gli strumenti tecnologici sono forniti dall’Amministrazione, ma in via sperimentale possono essere usati anche quelli personali.

Attività idonee allo smart working

Non tutte le attività possono essere svolte in modalità agile. I criteri di idoneità sono:

  • Digitalizzazione: Le attività devono avere un alto livello di digitalizzazione, non richiedendo l’uso di documenti cartacei riservati.
  • Misurabilità: Le attività devono essere programmabili, tracciabili e misurabili tramite standard quantitativi e qualitativi.
  • Nessun ricevimento del pubblico: L’attività non deve richiedere il ricevimento di pubblico a tempo pieno.
  • Esclusi i turnisti: I lavoratori a turni sono esclusi da questa modalità.

È responsabilità di ogni struttura regionale individuare le attività che rispondono a questi requisiti, dopo aver consultato le Organizzazioni Sindacali. In caso di problemi tecnici o sopravvenute esigenze di servizio, il dipendente può essere richiamato in sede.

Lavoro da remoto c.d. coworking – Art. 75 CCRL 2019/2021 del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Circolare prot. n. 54636 del 1° agosto 2025

Ecco una breve sintesi dei punti principali della circolare per il lavoro a distanza (telelavoro e coworking) per il personale non dirigenziale della Regione Siciliana, basato sull’art. 75 CCRL 2019-2021 del comparto non dirigenziale.

Vi rimando ma soprattutto vi raccomando un’attenta lettura della versione integrale e ufficiale della circolare.

 


Che cos’è il lavoro da remoto?

Il lavoro da remoto, regolato dagli articoli 75 e seguenti, si distingue dal lavoro agile (smart working) perché mantiene il vincolo di orario di lavoro e l’obbligo di presenza. Si tratta di una modifica del luogo in cui viene svolta la prestazione lavorativa, che può avvenire in un luogo idoneo e diverso dalla sede di assegnazione. Esistono due forme principali:

  1. Telelavoro domiciliare: Il lavoro si svolge in un luogo fisso e predeterminato, di solito l’abitazione del dipendente.

  2. Coworking: Il lavoro viene svolto in un’altra sede regionale o in un altro luogo reso disponibile dall’Amministrazione, diverso dalla sede di assegnazione.

Modalità e requisiti

  • Accordo individuale: Sia per il telelavoro che per il coworking è necessario stipulare un accordo individuale tra il dirigente e il dipendente.
  • Volontarietà: L’adesione al lavoro da remoto è consensuale e volontaria. Non modifica la natura del rapporto di lavoro.
  • Diritti e doveri: Il dipendente in lavoro da remoto mantiene tutti i diritti e gli obblighi dei colleghi in presenza, inclusi l’orario di lavoro, i riposi, le pause, i permessi e il trattamento economico. Anche le opportunità di progressione di carriera, performance e formazione sono garantite.
  • Strumenti di lavoro: Vengono forniti dall’Amministrazione.
  • Sicurezza e idoneità del luogo: L’Amministrazione è responsabile della verifica dell’idoneità del luogo di lavoro, anche per quanto riguarda la sicurezza e la protezione dei dati trattati. Nel caso del telelavoro domiciliare, l’accesso all’abitazione per la verifica viene concordato con il dipendente.
  • Obbligo di presenza: Il dirigente può richiedere al dipendente in coworking di rientrare in sede per esigenze di servizio straordinarie e non prevedibili, con un preavviso di almeno un giorno (o anche immediato in casi di emergenza).

L’Accordo Individuale

L’accordo individuale per il coworking deve includere almeno i seguenti elementi:

  • Durata: Può essere a tempo determinato o indeterminato.
  • Programmazione: Stabilisce le giornate di lavoro da svolgere in sede e quelle in coworking.
  • Recesso: Prevede un preavviso di almeno 30 giorni, salvo in presenza di un giustificato motivo come il mancato raggiungimento degli obiettivi o disservizi.
  • Potere direttivo e controllo: Definisce le modalità di esercizio del potere di controllo da parte dell’Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.
  • Diritti del lavoratore: Vengono esplicitati i diritti del lavoratore, come la possibilità di richiedere permessi orari e l’applicazione di istituti come lo straordinario e i buoni pasto, al pari dei dipendenti in presenza.

Quali attività sono idonee al lavoro da remoto?

Le attività che possono essere svolte in modalità da remoto (telelavoro e coworking) devono rispettare i seguenti criteri:

  • Programmabilità, tracciabilità e misurabilità: Devono essere attività che possono essere misurate attraverso standard quantitativi e qualitativi.
  • Nessun ricevimento di pubblico: L’attività non deve richiedere il ricevimento di pubblico a tempo pieno.

Le singole strutture regionali, dopo un confronto con le Organizzazioni Sindacali, individueranno le attività idonee per questa modalità di lavoro. Il coworking, in particolare, è visto come un modo per conciliare le esigenze dei lavoratori (ad esempio, per il pendolarismo) con gli obiettivi di efficienza e sostenibilità della Pubblica Amministrazione.

Lavoro agile Area della dirigenza – Artt. 55 e 56 CCRL 2019-2021 dell’area della dirigenza. Circolare prot. n. 54645 del 1° agosto 2025

Ecco una breve sintesi dei punti principali della circolare sul lavoro agile per i dirigenti della Regione Siciliana, basato sugli articoli 55 e 56 del CCRL 2019/2021.

Vi rimando ma soprattutto vi raccomando un’attenta lettura della versione integrale e ufficiale della circolare.


Che cos’è il lavoro agile?

Il lavoro agile (o smart working), regolato dalla Legge n. 81/2017, è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro che non ha vincoli di orario o di luogo. Si basa su un accordo tra datore di lavoro e dipendente e mira a migliorare i servizi pubblici e l’innovazione organizzativa, favorendo al contempo un miglior equilibrio tra vita e lavoro.

Modalità e requisiti

  • Natura consensuale: L’adesione al lavoro agile è volontaria e non cambia la natura del rapporto di lavoro. Il dipendente mantiene gli stessi diritti e obblighi, compreso il trattamento economico, dei colleghi che lavorano in presenza.
  • Modalità mista: Si alternano giornate di lavoro in ufficio e giornate da remoto.
  • Luogo di lavoro: Il dipendente deve garantire che il luogo scelto per lo smart working rispetti le norme sulla sicurezza e salute, garantisca la protezione dei dati e permetta il corretto funzionamento degli strumenti informatici. L’amministrazione fornisce una specifica informativa su questi aspetti.
  • Priorità: L’amministrazione deve conciliare le esigenze dei lavoratori con gli obiettivi di servizio. Avranno priorità nell’accesso al lavoro agile i lavoratori che si trovano in condizioni di particolare necessità.

L’Accordo Individuale

Per attivare il lavoro agile, è necessario un accordo individuale scritto tra il dirigente e il dirigente generale. Questo accordo deve includere:

  • Durata: Può essere a tempo determinato o indeterminato.
  • Programmazione: Definisce le giornate di lavoro in presenza e quelle da remoto, solitamente su base mensile.
  • Recesso: Prevede un preavviso di almeno 30 giorni, salvo in caso di giustificato motivo (ad esempio, mancato raggiungimento degli obiettivi o disservizi).
  • Fascia di contattabilità: Un orario in cui il dipendente deve essere reperibile. Per i dirigenti, questa fascia è flessibile per rispettare il diritto alla disconnessione, garantendo un riposo minimo di 11 ore consecutive.
  • Strumenti di lavoro: Vengono forniti dall’amministrazione. In fase sperimentale, possono essere usati anche dispositivi personali.
  • Controllo: L’accordo definisce le modalità con cui l’amministrazione può controllare la prestazione del lavoratore da remoto, sempre nel rispetto della legge.

Quali attività sono idonee al lavoro agile?

Non tutte le attività possono essere svolte da remoto. Le attività idonee devono avere i seguenti requisiti:

  • Digitalizzazione: Devono essere processi di lavoro altamente digitalizzati che non richiedono l’uso di materiale cartaceo riservato o di strumenti non remotizzabili.
  • Programmabilità: Le attività devono essere misurabili, tracciabili e programmabili con standard quantitativi e qualitativi.
  • Nessun ricevimento del pubblico: L’attività non deve richiedere il ricevimento di pubblico a tempo pieno.

Sarà ogni singola struttura regionale a individuare, in collaborazione con le organizzazioni sindacali, le attività che possono essere svolte in modalità agile. Il dirigente ha comunque l’obbligo di supervisionare le attività di tutto il personale, sia in sede che da remoto.

Salario accessorio (Fo.R.D.) 2025. Criticità. Dopo la richiesta di intervento urgente del DG della Funzione Pubblica da parte delle OO.SS. è arrivata l’immediata risposta della Funzione Pubblica

OGGETTO: Fo.R.D. anno 2025 art. 102 comma 2 del CCRL del comparto non dirigenziale – programmazione della spesa

Facendo seguito alle precedenti richieste riguardanti quanto in oggetto ed alle comunicazioni ricevute contenenti le richieste di ciascun dipartimento, ufficio speciale o centro di responsabilità amministrativa si comunica quanto segue.
Le previsioni di spesa complessive elaborate in unico report da parte di questo dipartimento ed inviate all’On.le Assessore ai fini dell’inoltro all’ARAN Sicilia quale allegato all’Atto di indirizzo si ritiene debbano essere rivisitate per le seguenti considerazioni :

  • Le indennità di cui all’art 102 comma 2 lettera a) [allegato B] con specifico riferimento alle “indennità di specifiche responsabilità” devono essere adeguatamente giustificate e non possono essere genericamente attribuite e vanno comunque erogate e computate dalla data di effettiva attribuzione individuale;
  • Le indennità di cui all’art 102 comma 2 lettera a) [allegato B] con specifico riferimento alle “indennità di consegnatario/cassiere” sono da computare con riferimento alla effettiva attribuzione con eventuale variazione ma comunque entro il range contrattualmente previsto che non comporta automatica attribuzione per l’importo massimo;
  • Le indennità di cui all’art 102 comma 2 lettera b) [straordinario] sono computabili alla data del 30 giugno 2025 e tale computo a consuntivo semestrale costituisce la base per una agevole previsione di spesa per l’intero anno corrente con approssimazione quantitativa accettabile;
  • Le indennità di cui all’art 102 comma 2 lettera d) “trattamenti economici riconosciuti ai titolari di posizioni organizzative” possono essere esattamente computati qualora da erogarsi in continuità con precedente attribuzione ed in costanza di correlata attività individuale e vanno invece computati dalla data di effettiva attribuzione qualora previste ma non formalmente attribuite.

In sede di incontro in data odierna nella sede dell’ARAN Sicilia tra la Stessa e le OO.SS. si è tenuto conto della sproporzione delle richieste pervenute che rendono esigua la porzione di Fo.R.D. da destinarsi alla performance e quindi, considerata anche la porzione di anno già trascorsa, come da contatti per le vie brevi con questa Direzione generale, si è ritenuto opportuno procedere solo dopo l’acquisizione di previsioni di spesa oculate ed accurate nel conteggio complessivo da parte di ciascuno dei centri di responsabilità amministrativa della Regione e di conseguente comunicazione formale a questo Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale.
Con la presente si richiede quindi, con la massima urgenza, alle SS.LL. di comunicare:

  • L’ammontare della spesa per straordinario al 30 giugno 2025 e la previsione di spesa per l’intero anno corrente;
  • Gli importi per le voci di cui all’art. 102 comma 2 lettere a) e d)
  • Il totale della cifra richiesta.