Permessi retribuiti per il “Diritto allo Studio”, anno solare 2025, di cui all’art.56 del C.C.R.L. del Comparto non dirigenziale – Triennio Normativo ed Economico 2016-2018. CIRCOLARE

Al fine di dare avvio alla procedura volta alla concessione dei permessi per il “Diritto allo Studio” previsti dall’art. 56 del vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale per l’anno solare 2025, si comunica, al personale interessato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato con durata non inferiore a sei mesi continuativi, che giorno 30/11/2024 scade il termine ultimo per la presentazione delle istanze.
I permessi retribuiti sono concessi nella misura individuale di 150 ore per anno solare e nel limite massimo del 3% del personale in servizio presso l’Amministrazione:
– ai dipendenti a tempo indeterminato pieno o parziale (in misura proporzionata alla percentuale part-time);
– ai dipendenti a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi, ai sensi del comma 2) del sopracitato art. 56; il numero delle 150 ore deve essere riproporzionato alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto stipulato. Il medesimo personale che non si avvale dei suddetti permessi, potrà fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L.300/70 (art.56 CCRL 2016/18, c.3).
Le istanze e le relative dichiarazioni sostitutive, debitamente compilate secondo il nuovo modello pubblicato sul sito di questo Dipartimento, ivi comprese quelle del personale del Comando Corpo Forestale, dovranno essere presentate allo scrivente Servizio 1 “Gestione giuridica del Personale” di questo Dipartimento (preferibilmente per pec) e, per conoscenza, all’Ufficio di appartenenza.
Le suddette istanze devono essere inoltre corredate da copia di un documento personale in corso di validità e dal piano di studi.
Per quanto attiene la fruizione dei permessi per i dipendenti iscritti presso le Università Telematiche, si rappresenta che saranno rilasciate le autorizzazioni per i seguenti casi:
– per le lezioni in modalità sincrona con esclusione della partecipazione a lezione registrate (asincrone), e relativi esami; ( Aran CFL212 del 28/03/2023);
– relativamente al giorno degli esami per gli iscritti presso le Università con lezioni in modalità asincrona. (Aran CFL258 del 12/04/2024).
In relazione ai corsi serali saranno rilasciate limitatamente ai giorni di rientro obbligatorio.
Per tutti i casi per cui si beneficia del permesso di che trattasi, il dipendente dovrà sempre giustificare con un’attestazione rilasciata dall’Ente, dalla quale risulti l’orario della fruizione coincidente con l’orario di lavoro.
Non è possibile usufruire dei permessi per attività di studio preparatorie agli esami, attività di segreteria o altro che non sia attinente alle lezioni o per sostenere gli esami.
Gli Uffici dei dipendenti beneficiari dovranno vigilare sull’uso corretto dei permessi di che trattasi.
Si rammenta, altresì, che per i giorni degli esami si può anche attingere agli otto giorni l’anno per concorsi od esami di cui all’art. 40 permessi retribuiti, comma 1 lett.a) del vigente CCRL del comparto non dirigenziale.
Le istanze successive al 30 novembre saranno accolte in subordine a quelle presentate nei termini stabiliti, sino al raggiungimento del limite del 3% e senza formale riapertura dei termini.
La presente Circolare sarà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale.
Si invitano i destinatari della presente a diramare urgentemente la stessa a tutto il personale regionale dei Dipartimenti, degli Uffici di Gabinetto e degli Uffici periferici.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 169/2024

Con Sentenza n. 169/2024 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale in via principale sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle risorse destinate al recupero dell’elemento perequativo del nostro CCRL 2019-2021 (Artt. 8 e 25, c. 2°, della legge della Regione Siciliana 16/01/2024, n. 1) e per la quale, la Regione Siciliana aveva resistito. Ciò consentirà di potere contare sulle risorse aggiuntive destinate al rinnovo del CCRL per un importo di 4 milioni e 300 mila euro che possono tornare nel FORD già di quest’anno che potrebbero essere spalmati sulla performance destinata a tutti i dipendenti del comparto!

Corte Costituzionale – Pronuncia_169_2024


Cercherò di spiegare molto sinteticamente e in parole semplici la questione.
In sede di rinnovo contrattuale 2016-2018, per finanziare l’elemento perequativo come nello Stato, abbiamo preso le somme “in prestito” dal ford in attesa che la Regione stanziasse le risorse. Quando la Regione ha stanziato i fondi con legge, il CdM ha impugnato suddetta legge credendo fossero somme ulteriori che avrebbero aumentato la percentuale stabilita per gli aumenti contrattuali.
L’Amministrazione, avendone tutte le ragioni, ha deciso di resistere davanti la Corte Costituzionale ed riuscita a dimostrare che non erano somme in più rispetto agli Statali.
Ora le risorse tornano al Ford che sarà aumentato.

Articolo 8 legge della Regione Siciliana 16 gennaio 2024, n.1 – Richiesta applicazione

Com’è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 164 del 29 ottobre u.s., ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. articolo 8 legge della Regione Siciliana 16 gennaio 2024, n.1 promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Per le ragioni sopra richiamate si chiede alle SS.LL., ognuna per la parte di propria competenza, di attivarsi in modo celere, entro e non oltre l’approvazione del rendiconto 2023, affinché l’ipotesi di C.C.R.L. 2019/2021 siglata l’11 aprile 2024, contenga le previsioni della norma in argomento.

Indennità 100 euro – Circolare prot n 78684 del 23.10.2024

La Legge 7 ottobre 2024, n 143 ha convertito in legge con modificazione il decreto-legge 9 agosto 2024 n. 113. All’ art. 2 sono stati inseriti i seguenti:
« Art. 2-bis. – (Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti) –
1. Nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l’anno 2024 è erogata un’indennità,di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
c) l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
L’indennità è concessa a tutti i lavoratori per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
• abbiano un reddito complessivo non superiore a 28.0000 euro;
•abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio (anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato) entrambi fiscalmente a carico oppure abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in assenza dell’altro genitore o con l’altro genitore che non abbia riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio o abbiano figli adottivi, affidati o affiliati in via esclusiva (c.d. nucleo monogenitoriale). Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta al lavoratore che convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile, con o senza formalizzazione all’anagrafe comunale, o che vive insieme al figlio a carico da solo o con un terza persona ed è separato dall’altro genitore;
•abbiano un’ imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati) d’importo superiore a quello delle relative detrazioni spettanti.

Si precisa che, ai sensi del comma 2 dell’art. 12 del Testo unico delle imposte sui redditti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) si considerano fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo non superioso a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili , o 4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni.
Il sostituto d’imposta eroga, su richiesta del lavoratore, l’indennità di € 100,00, rapportandola al periodo di lavoro, unitamente alla tredicesima mensilità.
Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verifica – in sede di conguaglio – la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa non risulti spettante, provvede al recupero del relativo importo.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare si fa richiamo a quanto disposto dall’art. 2-bis D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 e al contenuto della circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E del 10 ottobre 2024.
I dipendenti che rientrano nelle condizioni sopra citate possono possono richiedere l’indennità in argomento compilando l’allegata autodichiarazione e trasmettendola debitamente firmata, unitamente ad un idoneo documento di riconoscimento, in formato pdf al seguente indirizzo e-mail: [email protected] (si evidenzia che la mail è da utilizzarsi esclusivamente per tale tipologia di comunicazione e non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno ad altri indirizzi, né quelle già prodotte prima della pubblicazione della pertinente normativa).
L’ufficio si riserva di effettuare controlli a campione (ai sensi degli artt. 46, 47e 71 del D.P.R. 445/2000)La presente viene trasmessa dalla sopra citata mail a tutti i dipendenti del comparto ed agli uffici che leggono per conoscenza, e corredata della modulistica per la richiesta dell’indennità, viene trasmessa al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, ai fini della pubblicazione tra le circolari e nella sezione AREA TEMATICA “AREA RISERVATA AL PERSONALE REGIONALE”, sottosezione “Modulistica dei servizi di trattamento economico del personale” raggiungibile al seguente link https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale/area-riservata-al-personale-regionale/modulistica-trattamento-economico

Proposta di aggiornamento SMVP 2025 – Confronto ai sensi dell’art. 5 del CCRL del comparto non dirigenziale e dell’art. 5 del CCRL del personale con qualifica dirigenziale. Il Cobas/Codir richiede modifiche e/o integrazioni

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Relativamente alla proposta di aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance per l’anno 2025 oggetto di confronto con le OO.SS. (cfr. nota di codesto Dipartimento prot. n. 76667 del 15 ottobre 2024) dobbiamo, purtroppo, rilevare che poco è cambiato rispetto alle criticità già evidenziate negli anni precedenti.
Nello specifico si segnalano i seguenti punti di cui si chiede la modifica e/o integrazione:

  • La nuova proposta di aggiornamento ripropone l’assegnazione di obiettivi al personale del comparto non dirigenziale (Il dirigente di struttura intermedia o di base provvede quindi ad indicare ad ogni dipendente, in ragione della categoria di appartenenza, gli obiettivi specifici al raggiungimento dei quali è chiamato a concorrere. Punto 3.3.5). A nostro avviso gli obiettivi possono essere assegnati solo alla dirigenza o a titolari di posizioni organizzative, a cui spetta un’indennità ad hoc per il loro raggiungimento ;
  • Il personale del comparto viene indicato tra gli attori del ciclo della performance ma, di fatto, non partecipa alla fase di programmazione ma solo al perseguimento degli obiettivi
    dirigenziali e subisce la valutazione (si chiede l’adeguamento al SMVP della Regione Emilia Romagna in cui il personale del comparto non dirigenziale non figura tra gli attori
    del ciclo della performance – cfr par. 3.2);
  • E’ poco chiaro come il risultato definitivo della Performance organizzativa realizzata dall’Amministrazione e dalle sue articolazioni possa tenere conto anche degli esiti della valutazione partecipativa esercitata dagli “utenti finali” e dagli stakeholder, come definito al paragrafo 4.1. Ciò soprattutto per quei dipartimenti/uffici che non erogano servizi;
  • Per quanto riguarda l’Obiettivo “Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali”, è poco chiaro come si concilia con il blocco dei pagamenti in caso di mancata approvazione del rendiconto;
  • Per quanto riguarda la valutazione del comportamento organizzativo dei dirigenti, nel caso di valutazione insufficiente/mediocre devono indicati gli elementi di criticità, motivandone espressamente le cause. Per il comparto manca suddetta garanzia. La valutazione del comportamento organizzativo andrebbe agganciata a parametri obiettivi
    oltre che debitamente motivata.
  • La procedura di conciliazione prevede sempre che la stessa possa essere attivata solo se il punteggio attribuito dal valutatore non consente l’erogazione dell’importo massimo (eccellente). Il punteggio, tuttavia, potrebbe, avere refluenze nell’ambito delle progressioni orizzontali o, nell’ambito delle procedure comparative, per quanto attiene alle progressioni verticali. Senza contare il fatto che tutti i contratti decentrati integrativi prevedono l’attribuzione del punteggio massimo ai fini dell’erogazione della premialità ex art. 92 del vigente ccrl (si chiede, a tal proposito, il recepimento della procedura di conciliazione prevista dal SMVP della Regione Emilia Romagna – cfr. par. 9);
  • Continua a non essere regolamentata la valutazione dei dipendenti che sono costretti a periodi più o meno lunghi di assenza nel corso dell’anno;
  • La proposta di aggiornamento del SMVP non tiene conto del nuovo ordinamento professionale previsto dall’ipotesi di ccrl 2019/2021 che potrebbe essere sottoscritto in via definitiva entro la fine dell’anno;
  • La proposta di aggiornamento del SMVP tiene conto di quasi tutte le indicazioni contenute nella direttiva direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 28.11.2023 recante “Nuove indicazioni in materia di misurazione e valutazione della performance individuale” ad eccezione del superamento della semplice valutazione gerarchica e unidirezionale nella quale il superiore valuta il sottoposto, introducendo, ad
    esempio, altri sistemi di valutazione (valutazione dal basso).

Tra l’altro, come più volte evidenziato da questa O.S. in occasione degli aggiornamenti annuali, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Regione Siciliana appare troppo complicato rispetto a quelli di altre pubbliche amministrazioni come ad esempio il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della regione Emilia-Romagna, approvato con delibera della Giunta Regionale Num. 1290 del 24/06/2024.
Oltretutto, come già accennato, secondo quanto previsto da suddetto Sistema, il personale del comparto non dirigenziale non figura tra gli attori del ciclo della performance, e la procedura
di conciliazione non è una farsa ma una vera procedura di conciliazione che avviene in ambito sindacale.
Premesso quanto sopra, il Cobas/Codir, pur dando atto e apprezzando i miglioramenti apportati dall’Amministrazione al SMVP rispetto agli anni precedenti, soprattutto per quanto
riguarda la refluenza della performance organizzativa sulla premialità del personale del comparto, sicuramente frutto della critica e delle richieste formali di modifica da parte di questa O.S., non può che confermare la propria contrarietà all’impianto in caso di mancato accoglimento delle richieste di modifica di cui sopra.

    Firmato in originale
Il Responsabile Regionale
Benedetto Mineo

         I Segretari Generali
Dario Matranga – Marcello Minio


Proposta di aggiornamento SMVP 2025 – Confronto ai sensi dell’art. 5 del CCRL del comparto non dirigenziale e dell’art. 5 del CCRL del personale con qualifica dirigenziale