Dal 1° gennaio 2026 è entrata in funzione una norma, introdotta dalla legge di Bilancio 2025, destinata ad avere un impatto significativo sull’erogazione degli stipendi dei dipendenti pubblici.
La disposizione introduce l’obbligo di una verifica preventiva dei debiti fiscali prima del pagamento degli stipendi e delle altre competenze legate al rapporto di lavoro.
In particolare, le pubbliche amministrazioni dovranno controllare se il beneficiario risulti titolare di un debito iscritto a ruolo pari o superiore a 5.000 euro. La verifica scatta ogni volta che l’importo da corrispondere supera 2.500 euro netti, calcolati al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Se dalla verifica emerge la presenza di un debito fiscale rilevante, l’amministrazione è tenuta a:
sospendere l’erogazione dello stipendio o delle somme dovute;
segnalare la posizione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che potrà attivare le procedure previste dalla legge.
L’obiettivo della norma è chiaro: rafforzare la riscossione dei crediti fiscali e impedire che somme rilevanti vengano corrisposte a soggetti con pendenze tributarie significative. Tuttavia, l’applicazione pratica della norma potrebbe causare criticità operative.
I controlli generalizzati, infatti, potrebbero causare ritardi nell’erogazione degli stipendi, anche nei confronti di lavoratori che non hanno alcun debito fiscale. I tempi tecnici necessari per effettuare le verifiche, soprattutto in presenza di pagamenti massivi come quelli stipendiali, rischiano di incidere sulla regolarità delle scadenze.
Per i dipendenti pubblici diventa quindi fondamentale monitorare la propria posizione fiscale, verificando l’eventuale presenza di cartelle esattoriali o ruoli aperti, così da evitare sospensioni improvvise delle somme dovute.
L’amministrazione ha pubblicato il 20 gennaio 2026 un nuovo documento di FAQ integrative alle precedenti domande frequenti sulla procedura selettiva per l’attribuzione dei differenziali stipendiali (progressioni economiche con decorrenza 1° gennaio 2024). Queste FAQ, emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, hanno lo scopo di fornire chiarimenti interpretativi e operativi per una corretta applicazione delle regole di partecipazione e di valutazione stabilite.
La scrivente Organizzazione Sindacale, con riferimento ai bandi per le progressioni tra le aree pubblicati nei giorni scorsi, segnala una grave carenza informativa che sta generando confusione e incertezza tra le migliaia di lavoratori interessati.
PREMESSO
che i bandi richiedono, quale requisito di ammissione e criterio di valutazione, una determinata anzianità di “esperienza maturata nell’Area di appartenenza e/o nelle equivalenti categorie del precedente sistema di classificazione”;
che una parte considerevole del personale attualmente in servizio presso l’Amministrazione Regionale ha iniziato il proprio percorso presso gli uffici regionali con lo status di Lavoratore Socialmente Utile (LSU), prima di essere contrattualizzato e successivamente stabilizzato;
che né il bando né le FAQ attualmente pubblicate chiariscono se il suddetto periodo di
LSU, svolto presso la medesima Amministrazione Regionale o presso altri Enti, possa o
debba essere computato ai fini dell’anzianità richiesta.
CONSIDERATO
che si riscontra un comportamento difforme tra i candidati: molti lavoratori stanno inserendo il periodo LSU nel portale telematico, mentre altri, nel timore di rendere dichiarazioni mendaci, lo stanno escludendo, partendo dal presupposto che il sussidio LSU non costituisse formalmente un rapporto di lavoro subordinato;
che tale incertezza rischia di alterare gravemente la formazione delle graduatorie, penalizzando chi agisce con prudenza e avvantaggiando chi interpreta estensivamente il bando, in assenza di una direttiva chiara dell’Amministrazione;
che la giurisprudenza amministrativa e contabile è intervenuta più volte sulla valorizzazione dei periodi di precariato storico ai fini delle procedure di carriera interne alle Pubbliche Amministrazioni.
CHIEDE
A codesto Dipartimento di voler integrare con la massima urgenza le FAQ ufficiali o emanare una nota esplicativa che chiarisca:
Se il periodo svolto come LSU/LPU possa essere conteggiato ai fini dell’anzianità di
servizio utile per il requisito di ammissione (es. i 5 o 8 anni previsti dall’art. 2).
Se tale periodo sia valutabile come punteggio nei titoli di servizio.
Se vi sia distinzione tra il periodo LSU svolto direttamente nei rami dell’Amministrazione Regionale e quello svolto presso Enti Locali o altri soggetti, poi confluito nel bacino di stabilizzazione regionale.
Si resta in attesa di un tempestivo riscontro, indispensabile per garantire il principio di par condicio tra i concorrenti e la regolarità di una procedura così complessa e attesa.
che nei giorni scorsi sono stati pubblicati sul sito istituzionale i bandi per le progressioni verticali riservate al personale interno per il passaggio dall’Area dei Coadiutori all’Area degli Assistenti e dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari;
che l’art. 2, comma 2 di entrambi i bandi, in applicazione dell’art. 74 della L.R. n. 3/2024
(come modificato dalla L.R. n. 8/2025), prevede una riserva del 50% delle posizioni per il
personale in possesso di specifici requisiti (titolo di studio di accesso alla categoria
superiore ed esperienza decennale), ivi compreso il personale assunto ai sensi della L.R.
20/1999;
che il medesimo comma stabilisce testualmente: “Ai fini economici l’anzianità di servizio
maturata alle dipendenze dell’Amministrazione regionale nella qualifica di provenienza è
riconosciuta al 50%”;
CONSIDERATO
che la formulazione della norma appare generica e suscettibile di interpretazioni diverse
che generano forte preoccupazione tra i potenziali candidati;
che non è chiaro come tale decurtazione dell’anzianità (“riconosciuta al 50%”) impatti concretamente sulla determinazione del trattamento economico fondamentale e accessorio del vincitore della progressione;
che è fondamentale garantire ai lavoratori la possibilità di effettuare una scelta consapevole e informata prima della presentazione della domanda, valutando se concorrere per la quota di riserva o, qualora ne abbiano i requisiti, per la quota ordinaria;
CHIEDE
a codesta Amministrazione di emanare ad horas una circolare esplicativa, corredata da esempi di calcolo e simulazioni pratiche, che chiarisca inequivocabilmente i seguenti punti:
Impatto sulla RIA e sul Differenziale Stipendiale: La norma implica un ricalcolo e conseguente dimezzamento della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) già maturata e acquisita nel patrimonio del dipendente, oppure agisce solo sul calcolo dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla differenza tra il vecchio e il nuovo stipendio tabellare?
Confronto con la Procedura Ordinaria: Un dipendente che vince la progressione attraverso la riserva (Art. 74) percepirà un trattamento economico inferiore rispetto a un
collega con identica anzianità che vince la progressione attraverso la procedura ordinaria (senza riserva)?
Clausola di Salvaguardia: È garantito, in ogni caso, il principio del divieto di reformatio in peius del trattamento economico complessivo in godimento? Ovvero, il vincitore della riserva rischia una decurtazione dello stipendio netto attuale a causa del riconoscimento
parziale dell’anzianità?
Ricostruzione di Carriera: In che termini tecnici avviene la ricostruzione di carriera ai fini giuridici ed economici nel nuovo inquadramento?
La scrivente O.S. ritiene indispensabile che tali chiarimenti vengano forniti tempestivamente e comunque prima della scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, per evitare un contenzioso massivo e per permettere ai lavoratori di comprendere la reale portata, in termini di “busta paga”, della norma citata.
In attesa di un urgente riscontro, si porgono distinti saluti.
La pubblicazione dei bandi per le progressioni verticali (da Coadiutore ad Assistente e da Assistente a Funzionario) era un momento atteso da anni. Eppure, l’entusiasmo di molti colleghi si è presto trasformato in preoccupazione leggendo una piccola, criptica frase contenuta nell’articolo 2 dei bandi.
Mi riferisco all’applicazione dell’art. 74 della L.R. 3/2024, che istituisce una riserva del 50% dei posti per il personale con determinati requisiti (titolo di studio di accesso alla categoria superiore ed esperienza decennale), ivi compreso il personale assunto ai sensi della L.R. 20/1999, ma aggiunge una postilla che rischia di essere una “polpetta avvelenata”:
“Ai fini economici l’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’Amministrazione regionale nella qualifica di provenienza è riconosciuta al 50%”.
Cosa significa davvero questa frase? In questi giorni sono stato sommerso da messaggi e telefonate. Il timore è legittimo: chi partecipa e vince avvalendosi di questa riserva, subirà una penalizzazione in busta paga rispetto a chi vince tramite la procedura ordinaria?
Proviamo a fare chiarezza sui tre grandi dubbi interpretativi che rendono questa norma un rebus pericoloso.
1. Il rischio sul “differenziale” e l’assegno ad personam
Quando si passa all’Area superiore, lo stipendio tabellare cambia. Se, grazie alla tua anzianità storica, oggi guadagni una cifra vicina o superiore al tabellare iniziale della nuova Area, la differenza ti viene conservata come “assegno ad personam” o “differenziale”. Il dubbio: Se l’amministrazione ti “cancella” metà degli anni di servizio ai fini economici, il calcolo di questo assegno potrebbe essere disastroso.
2. Il destino della RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità)
Per i dipendenti più anziani, la RIA è una voce fissa dello stipendio ormai consolidata (un diritto acquisito). Il dubbio: La norma intacca la RIA già maturata? Dimezzare l’anzianità “ai fini economici” significa che chi ha una RIA di 100 euro se la vedrà ridotta a 50 euro?
3. Il paradosso della “Doppia Velocità”
Se un dipendente possiede sia i requisiti per la riserva (art. 74) sia quelli per la procedura ordinaria, cosa gli conviene fare? È possibile che due colleghi, seduti alla stessa scrivania e con la stessa anzianità, vincano lo stesso concorso ma si ritrovino con stipendi diversi solo perché uno ha barrato la casella della “riserva art. 74” e l’altro no?
Bando Programma Assistenziale anno 2025 per il personale dell’Amministrazione regionale siciliana in servizio o in quiescenza, dei loro familiari a carico, nonché dei titolari di pensioni indirette o di reversibilità, di assegni vitalizi obbligatori o di assegni integrativi con modulistica aggiornata editabile.
Ecco una sintesi dei punti principali della Circolare tecnico-operativa n. 394 del 7 gennaio 2026 (pubblicata sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana), che fornisce le istruzioni operative per l’accesso e l’utilizzo del “Portale del Dipendente” per presentare l’istanza di partecipazione alle progressioni verticali (dall’Area dei Coadiutori all’Area degli Assistenti e dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, in esecuzione dei D.D.G. n. 6292 e n. 6294 del 23 dicembre 2025).
Si raccomanda, in ogni caso, una lettura attenta dei documenti ufficiali (circolare e faq) per ridurre il rischio di errori o esclusioni.
1. Finalità della Circolare
La circolare ha lo scopo di fornire una guida operativa per i dipendenti interessati alle progressioni verticali, in attuazione dei D.D.G. n. 6292 e n. 6294 di indizione delle procedure, in modo da:
Accedere correttamente al Portale del Dipendente;
Compilare e inviare l’istanza nei termini previsti;
Utilizzare correttamente le funzioni dell’applicativo (bozza, invio, ottenimento della ricevuta);
Ridurre problemi tecnici e procedurali attraverso istruzioni chiare e univoche;
Chiarire requisiti, criteri di valutazione e profili procedurali rilevanti.
2. Accesso alla Rete e al Portale
L’accesso al “Portale del Dipendente” è possibile principalmente dalle postazioni collegate alla Rete Telematica della Regione Siciliana (RTRS).
Per chi non può accedere alla RTRS (personale in sedi esterne, comandato o con difficoltà tecniche), è previsto l’accesso tramite VPN, da attivare a cura del referente informatico dell’ente di appartenenza, secondo specifiche tecniche.
Per accedere all’area riservata del portale è necessario autenticarsi tramite:
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure
CIE (Carta d’Identità Elettronica).
Eventuali difficoltà tecniche di autenticazione devono essere verificate consultando prima le FAQ, poi — se necessario — contattando l’assistenza tecnica indicata.
4. Compilazione e Invio dell’Istanza
La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente online tramite il Portale del Dipendente.
Le dichiarazioni rese nella domanda sono soggette alle norme di autocertificazione (artt. 46-47 D.P.R. n. 445/2000).
Non sono ammesse modalità alternative di presentazione (es.: PEC o cartaceo).
Solo le domande correttamente inviate e con ricevuta generata saranno considerate valide.
5. Termini di Presentazione
Apertura: 7 gennaio 2026
Chiusura:ore 23:59 del 6 febbraio 2026
Il termine è perentorio: saranno prese in considerazione solo le domande presentate entro la data e l’ora di chiusura dell’applicativo.
👉 Raccomandazione: è consigliabile non aspettare gli ultimi giorni per evitare problemi tecnici dovuti a congestione o difficoltà di accesso.
6. Assistenza e Canali di Supporto
Per eventuali esigenze di supporto, dopo aver consultato le FAQ, sono stati indicati i canali ufficiali da utilizzare:
La circolare rinvia integralmente alle FAQ allegate (Allegato A), che costituiscono una guida di dettaglio per:
Come presentare la domanda e accedere alla piattaforma;
Oggetto e ambito della procedura valutativa;
Requisiti di partecipazione specifici;
Criteri di valutazione e attribuzione del punteggio;
Opzione su una seconda famiglia professionale;
Graduatorie, casi di parità (ex aequo) e controlli.
👉 Le FAQ sono molto utili per comprendere nel dettaglio requisiti, criteri di valutazione, punteggi e modalità operative.
Ecco una sintesi dettagliata dei contenuti delle FAQ, pubblicate nell’allegato alla Nota n. 394 del 7 gennaio 2026, relative alle progressioni verticali (da Area Coadiutori → Area Assistenti e da Area Assistenti → Area Funzionari).
🔹 1. Presentazione della domanda e accesso alla piattaforma
Modalità di presentazione
La domanda si presenta esclusivamente online, tramite il Portale del Dipendente (menu Servizi → Progressione verticale).
Accesso tecnico
È necessario accedere dalla rete interna della Regione Siciliana (RTRS) o tramite VPN attivata dal referente informatico se si è in sedi non collegate alla rete regionale.
Per autenticarsi è richiesta SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Per i dipendenti che non possono accedere alla RTRS per motivi legati alla sede di servizio o ad altre ragioni tecniche (ad esempio: personale comandato o distaccato presso altre Amministrazioni, personale operante in sedi esterne non collegate alla RTRS, o che non disponga dell’accesso alla rete per cause logistiche), è necessario attivare un’utenza VPN.
La suddetta richiesta di attivazione VPN deve essere effettuata esclusivamente dal Referente Informatico della struttura di appartenenza del dipendente, utilizzando il modulo “Gestione account VPN”, disponibile sul portale ARIT (https://intranetinformatica.regione.sicilia.it/provisioning/), come previsto dalla nota prot. n. 83260, del 27/11/2025, del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Funzionamento del Portale
Non viene inviata conferma via email dopo l’invio: la prova valida è la ricevuta scaricabile dal portale.
È possibile salvare in bozza e completare l’invio entro i termini.
Dopo l’invio la domanda non può essere modificata, ma si può annullare e rifare entro la scadenza prevista.
Assistenza
Per problemi tecnici o dubbi amministrativi bisogna utilizzare solo gli indirizzi ufficiali di assistenza riportati nella sezione “Contatti” del Portale.
🔹 2. Oggetto e natura delle progressioni verticali
Le progressioni verticali sono procedure valutative interne che consentono ai dipendenti di essere inquadrati nell’Area immediatamente superiore a quella di provenienza.
Non sono automatiche: richiedono una valutazione comparativa secondo criteri normativi e contrattuali.
Sono previste anche le cosiddette progressioni verticali “in deroga” per dipendenti che soddisfano specifici requisiti indicati nell’allegata tabella di corrispondenza di cui all’art. 24, comma 6 CCRL 2019/2021.
🔹 3. Requisiti di partecipazione
Area Coadiutori → Assistenti
Requisiti principali:
Essere in servizio con contratto a tempo indeterminato e inquadrati nell’Area dei Coadiutori.
Possedere uno dei seguenti profili alla scadenza della domanda (ai sensi della Tabella C del CCRL):
Diploma di scuola secondaria + almeno 5 anni di esperienza nell’Area Coadiutori.
Assolvimento dell’obbligo scolastico + almeno 8 anni di esperienza nell’Area Coadiutori.
Area Assistenti → Funzionari
Requisiti principali:
Essere in servizio con contratto a tempo indeterminato e inquadrati nell’Area degli Assistenti.
Possedere:
Laurea (triennale o magistrale) + almeno 5 anni di esperienza nell’Area Assistenti.
Diploma + almeno 10 anni di esperienza nell’Area Assistenti.
Altri requisiti e casi di esclusione
Titoli stranieri sono ammessi se riconosciuti equivalenti.
Una legge regionale riserva il 50 % dei posti a personale con titolo e almeno 10 anni di esperienza nell’area inferiore.
Non possono partecipare dipendenti con:
provvedimenti disciplinari gravi negli ultimi 2 anni.
misure cautelari sospensive non concluse con esito favorevole.
Chi ha un procedimento disciplinare pendente può partecipare con riserva, ma l’idoneità è subordinata alla definizione del procedimento stesso.
🔹 4. Criteri di valutazione e punteggio
La valutazione dei candidati è basata su tre criteri con punteggio complessivo fino a 100 punti.
Esperienza maturata nell’area di provenienza
Fino a 30 punti, calcolati con 1,2 punti per anno di servizio (anche in altri enti pubblici) con periodi di almeno 6 mesi.
Titolo di studio
Fino a 35 punti.
Competenze professionali
Fino a 35 punti, suddivisi in:
Titoli e abilitazioni professionali (fino a 20 punti).
Performance (fino a 15 punti), basata sulla valutazione media dell’ultimo triennio.
Master I/II livello, scuola di specializzazione post laurea, abilitazioni professionali dottorato di ricerca, certificazioni informatiche riconosciute, certificazioni linguistiche riconosciute: punteggi diversificati fino a 3 punti ciascuno.
🔹 5. Opzione su una seconda famiglia professionale
Il candidato può indicare una sola “famiglia professionale” opzionale oltre a quella di appartenenza.
Questa opzione non dà diritto automatico all’assegnazione: deve essere coerente con esperienza e professionalità maturata per almeno 5 anni e dipende dalla posizione utile in graduatoria e dalla disponibilità di posti residui.
🔹 6. Graduatorie, riserva del 50 % e controlli
Graduatorie
È prevista una graduatoria distinta per ciascuna famiglia professionale (giuridica, amministrativa, economico-contabile, informatico-statistica, tecnica).
Riserva del 50 %
Nella graduatoria, 50 % dei posti è riservato ai dipendenti con requisiti di cui all’art. 74 della legge regionale n. 3 del 31 gennaio 2024. ATTENZIONE: la suddetta legge regionale prevede, altresì, che “ai fini economici l’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’Amministrazione regionale nella qualifica di provenienza è riconosciuta al 50%”.
I posti non assegnati nella riserva scorrono automaticamente nella graduatoria generale.
Parità di punteggio (ex aequo)
In caso di ex aequo si applicano criteri di priorità:
Maggiore esperienza maturata presso la Regione Siciliana.
Minore età anagrafica.
Controlli e esclusioni
L’Amministrazione può escludere un candidato in qualsiasi fase se manca un requisito o risulta una dichiarazione non veritiera.
In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal DPR n. 445/2000, con decadenza dal beneficio ottenuto e recupero delle somme erogate.
In data odierna (7 gennaio 2026) il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la Circolare n. 394, che fornisce le istruzioni tecnico-operative per la presentazione delle istanze di partecipazione alle progressioni verticali (passaggi dall’Area dei Coadiutori all’Area degli Assistenti e dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari).
Il documento fornisce chiarimenti per chi intende partecipare alle procedure bandite con i D.D.G. n. 6292 e n. 6294 del 23 dicembre 2025. In particolare, la circolare chiarisce:
Le modalità di accesso e utilizzo del “Portale del Dipendente”.
I termini perentori per l’invio della domanda.
Le istruzioni operative e i canali di assistenza dedicati ai lavoratori.
Potete consultare il testo integrale della circolare e delle FAQ che costituiscono allegato alla nota, cliccando sui link che seguono: 🔗
“Sintesi grafica realizzata con il supporto dell’AI”
Ecco una sintesi chiara e operativa dei punti principali della Circolare tecnico-operativa n. 300 del 5 gennaio 2026 e delle relative FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana in relazione alle procedure selettive interne per l’attribuzione dei differenziali stipendiali (ex progressioni economiche orizzontali) contenute nei D.D.G. n. 6296, 6297, 6298 del 23 dicembre 2025 — con decorrenza economica 1° gennaio 2024.
Si raccomanda una lettura attenta dei documenti ufficiali per ridurre il rischio di errori o esclusioni.
1. Finalità e ambito di applicazione della circolare
La circolare fornisce istruzioni pratiche per l’uso del “Portale del Dipendente” al fine di:
accedere correttamente alla piattaforma;
compilare, inviare e ottenere la ricevuta della domanda online;
chiarire i termini, requisiti e criteri procedurali.
Si applica alle procedure selettive per l’attribuzione dei differenziali stipendiali nelle Aree:
Coadiutori,
Assistenti,
Funzionari,
gestite tramite Decreti Dirigenziali generali n. 6296/97/98 del 23 dicembre 2025.
La circolare è pubblicata in conformità ai suddetti DDG, che richiedono una “circolare applicativa” prima dell’apertura dei termini.
2. Accesso al Portale del Dipendente
Il Portale è raggiungibile unicamente all’indirizzo:
Se il dispositivo non è collegato alla Rete Telematica della Regione Siciliana (RTRS), può essere utilizzato l’accesso tramite VPN, configurato dal referente informatico della struttura di appartenenza.
Qualora non sia disponibile strumentazione propria, si può utilizzare postazioni attrezzate messe a disposizione dall’Amministrazione.
3. Compilazione e invio della domanda
La domanda va compilata esclusivamente online e non è ammessa altra forma di presentazione (cartacea o PEC).
La compilazione è sotto la responsabilità del dipendente, con dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Alla conclusione dell’inoltro, il sistema genera una ricevuta che dev’essere salvata dal candidato — non fa fede la semplice conclusione della compilazione ma il rilascio della ricevuta.
4. Termini di presentazione
Apertura della procedura: 7 gennaio 2026
Chiusura: ore 23:59 del 6 febbraio 2026
👉 Entrambi i termini sono perentori: non saranno ammesse domande fuori dall’intervallo indicato.
Consiglio operativo: si raccomanda di non attendere gli ultimi giorni per l’inoltro, per evitare rallentamenti o difficoltà tecniche nell’invio.
5. Assistenza tecnica e supporto
La circolare indica canali ufficiali per richieste di supporto dopo aver consultato le FAQ:
Assistenza tecnica (portale, accesso, problemi di login):
Ecco una sintesi delle FAQ ufficiali allegate alla Circolare tecnico-operativa n. 300 / Nota prot. 320 del 05.01.2026 per le Progressioni economiche (differenziali stipendiali) – decorrenza 1° gennaio 2024 (Area Coadiutori, Assistenti, Funzionari + Corpo Forestale della Regione Siciliana, D.D.G. n. 6296, 6297, 6298 del 23.12.2025).
A. Modalità di accesso alla piattaforma
A1. Accesso al Portale del Dipendente
Il Portale è accessibile solo dall’interno della Rete Telematica della Regione Siciliana (RTRS).
Per chi non può accedere tramite RTRS (es. distaccati, sedi esterne), deve attivare una VPN tramite il referente informatico della propria struttura.
A2. Credenziali necessarie
L’accesso avviene tramite SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) abilitate.
A3. Problemi di accesso
In caso di malfunzionamenti, è consigliato cambiare browser, svuotare la cache ecc.
Se persistono difficoltà, contattare l’assistenza tecnica ufficiale.
A4–A8. Comportamento del sistema
Nessuna email di conferma automatica viene inviata dopo l’invio; la conferma è tramite ricevuta scaricabile dal sistema.
Chiudi la pagina prima dell’invio? I dati restano in bozza e possono essere completati prima della scadenza.
Dopo l’invio la domanda non è modificabile: in caso di errore, va annullata e ripresentata nei termini.
B. Oggetto della procedura e decorrenza economica
B1. Cosa sono i differenziali stipendiali
Si tratta di progressioni economiche selettive e meritocratiche all’interno delle Aree, realizzate con criteri contrattuali (performance, esperienza, titoli).
B2. Decorrenza economica
La decorrenza dei differenziali per i vincitori è fissata al 1° gennaio 2024 (prima applicazione).
B3. Requisiti vs decorrenza
La decorrenza economica non equivale all’essere in servizio a quella data:
serve però l’essere in servizio alla chiusura delle domande per la partecipazione.
C. Requisiti di partecipazione
C1. Chi può partecipare
Personale delle Aree Coadiutori, Assistenti, Funzionari dell’Amministrazione regionale e del Corpo Forestale, anche in comando o assegnazioni esterne, se in possesso dei requisiti contrattuali e di ruolo.
C2. Essere in servizio
È obbligatorio essere in servizio alla data di chiusura della procedura (06/02/2026 ore 23:59) per essere ammessi.
C3. Termine “cut-off”
Tutte le verifiche (servizio, punteggi temporali, titoli) si riferiscono alla data e ora di chiusura della procedura.
C4–C7. Requisiti essenziali in sintesi
Anzianità minima nella categoria del precedente sistema di classificazione al 31/12/2023;
Non avere usufruito di progressioni orizzontali o verticali nei due anni prima dell’1/1/2024;
Il servizio a tempo determinato è computabile se in continuità con l’immissione in ruolo.
C8–C9. Mobilità e progressioni pregresse
Periodi di mobilità presso altre P.A. valgono per l’anzianità e per i requisiti di progressione pregressa.
C10–C15. Disciplina e disciplinari
Alcune sanzioni disciplinari (superiori alla multa) o al rimprovero scritto (in certi casi) escludono dalla partecipazione;
Procedimenti pendenti consentono la partecipazione con riserva.
D. Criteri di valutazione, punteggio e bonus
D1. Criteri generali
I punteggi si basano su tre dimensioni:
Performance professionale (triennio);
Esperienza professionale;
Titoli culturali e professionali.
D2. Schema di punteggio
Totale punteggio massimo: 100.
Ripartizione variabile tra aree (es. performance max 42 punti; esperienza e titoli fino a 32/34).
D3. Bonus 3%
Se non hai ottenuto progressioni negli ultimi 5 anni, è attribuito un bonus pari al 3% dei punteggi di esperienza + titoli.
E. Esperienza professionale
E1–E2. Calcolo anni di servizio
Periodi di ≥ 6 mesi contano come 1 anno; frazioni inferiori non sono considerate.
Diverse tipologie di esperienza (ruolo Regione Siciliana, non di ruolo, altre P.A.) sono valutate secondo regole precise.
E6–E7. Periodi non utili
Periodi di aspettativa o assenza (es. per motivi personali) non sono utili ai fini dell’esperienza e devono essere dichiarati.
F. Valutazione della performance
F1–F4. Triennio di riferimento
La performance è valutata sul triennio calcolato retrocedendo dalla scadenza della domanda.
Se non è possibile determinare una valutazione (es. lunga assenza), si applica un punteggio fisso di 40 di performance.
G. Titoli di studio e professionali
G1–G3. Valutazione titoli
Punteggio massimo per i titoli varia in base all’area (fino a 32/34 punti).
Viene considerato solo il titolo principale più elevato, ma si sommano punti aggiuntivi per abilitazioni e master.
Sono valutabili solo i titoli posseduti entro la scadenza della domanda e dichiarati nell’istanza.
H. Graduatoria
H1 ex-aequo
Se due candidati hanno lo stesso punteggio, si guarda nell’ordine: la media delle valutazioni, il titolo di studio più elevato, l’anzianità in Regione e, infine, la maggiore età anagrafica.