Con la nota prot. n. 80134 del 13 novembre 2025, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha dichiarato concluso il confronto sindacale avviato lo scorso ottobre 14 ottobre, trasmettendo alle Organizzazioni Sindacali il testo definitivo relativo ai criteri per le progressioni tra le aree (in deroga) e alle nuove Linee Guida per il lavoro agile.
L’Amministrazione ha ritenuto di aver recepito le osservazioni necessarie, ma la realtà, analizzando i testi finali, racconta una storia diversa. Come Cobas-Codir, abbiamo verbalizzato la nostra non condivisione dei documenti, ritenendo che le modifiche apportate siano insufficienti e non risolvano i nodi strutturali che avevamo evidenziato.
Prima di entrare nel merito delle criticità, è doveroso fare una precisazione tecnica per i non addetti ai lavori sulla natura di questo passaggio.
Differenza tra Confronto e Contrattazione
È fondamentale ricordare che siamo nell’ambito del confronto e non della contrattazione. Mentre la contrattazione porta a un accordo vincolante tra le parti (sindacati e parte datoriale), il confronto è una modalità consultiva: serve ad approfondire i temi, ma la decisione finale resta unilateralmente in capo all’Amministrazione. Ecco perché il documento sulle progressioni è un Regolamento e non un Accordo. Ed è proprio su questo regolamento che permangono gravi perplessità.
Le criticità sulle Progressioni Verticali “in deroga”
L’Amministrazione ha deciso di convogliare tutte le risorse disponibili (sia quelle assunzionali che lo 0,55%) sulle progressioni in deroga. Questa scelta avrebbe dovuto comportare una logica conseguente: se si deroga al titolo di studio, il criterio principe per la selezione dovrebbe essere l’esperienza professionale.
Purtroppo, il regolamento presenta alcune incongruenze di fondo:
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Mancata valorizzazione dell’esperienza: La ripartizione dei punteggi continua a dare un peso eccessivo al titolo di studio rispetto all’anzianità di servizio. Questo contravviene allo spirito stesso della procedura “in deroga”, nata per premiare chi, pur senza il titolo accademico superiore, ha maturato competenze sul campo per anni.
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Il nodo dell’Art. 74 L.R. 3/2024: L’applicazione di questa norma all’interno della procedura finisce per snaturarne la finalità, vanificando il principio della deroga e penalizzando il personale interno con maggiore anzianità che la norma avrebbe dovuto tutelare.
Il Cobas-Codir aveva chiesto due regolamenti distinti (uno per la fase transitoria e uno a regime) per gestire meglio queste differenze, ma la richiesta non è stata accolta.
Lavoro Agile: una visione vecchia e restrittiva
Anche sul fronte del Lavoro Agile (Smart Working), il documento definitivo delude le aspettative e sembra ignorare l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro.
Le criticità principali che ci hanno portato a non condividere il testo sono:
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Il vincolo del 50%: Permane l’obbligo di presenza fisica per il 50% del personale. Un vincolo non previsto né dalle norme nazionali né dal CCRL vigente, che appare arbitrario e limita fortemente l’utilizzo di questo strumento.
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Cultura della presenza vs Risultati: Si continua a ragionare in termini di “controllo fisico” del dipendente piuttosto che su un moderno approccio orientato agli obiettivi e ai risultati.
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Arretrato e tutele: Non è stato risolto il problema dell’arretrato come criterio ostativo (spesso ingiustificato) e mancano tutele adeguate per i lavoratori fuori sede o con particolari esigenze familiari.
Conclusioni
Il Cobas-Codir ha chiesto di allegare al verbale una dichiarazione formale di dissenso che contiene nel dettaglio le richieste che non sono state accolte.
I documenti finali riflettono una visione restrittiva, non coerente con gli indirizzi di modernizzazione che la stessa Amministrazione regionale dichiara di voler perseguire.
Si tratta, a nostro avviso, di un’occasione persa: per valorizzare davvero il merito basato sull’esperienza nelle progressioni e per fare un salto di qualità nell’organizzazione del lavoro con lo Smart Working.