Negli ultimi giorni molti lavoratori mi stanno scrivendo con una preoccupazione comprensibile: partecipare alle progressioni verticali bandite dalla Regione Siciliana può comportare il rischio di guadagnare meno o di subire un peggioramento del regime pensionistico, ad esempio passando da un sistema “misto” a uno “contributivo”?
È una domanda seria, che merita una risposta altrettanto seria, fondata sul diritto e non sui timori.
Da dove nasce la preoccupazione
Il timore nasce principalmente da due elementi:
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il fatto che la giurisprudenza, in più occasioni, abbia parlato di novazione oggettiva del rapporto di lavoro in caso di progressione verticale;
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il dubbio che questa “novazione” possa incidere anche su pensione, contributi e anzianità previdenziale.
Progressione verticale e novazione del rapporto
È vero che una parte significativa della giurisprudenza (TAR Lazio 12928/2020; Cassazione 31293/2023) riconosce che il passaggio a un’area funzionale superiore comporti una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
Ma cosa significa, in concreto?
Significa che cambiano:
👉 Non significa che nasce un nuovo rapporto previdenziale.
👉 Non significa che si azzera la storia contributiva.
👉 Non significa che cambia il sistema di calcolo della pensione.
La novazione riguarda il rapporto di lavoro, non il rapporto previdenziale.
In sintesi
La progressione verticale:
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non interrompe il rapporto previdenziale;
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non determina un passaggio automatico da retributivo a contributivo;
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non modifica retroattivamente il sistema di calcolo della pensione.
Secondo l’INPS, il calcolo della pensione è determinato dai contributi versati e dall’anzianità contributiva, applicando i metodi retributivo, misto o contributivo previsti dalla normativa vigente, senza riferimento all’area professionale o all’inquadramento contrattuale.
Il sistema pensionistico italiano attribuisce la pensione in funzione della contribuzione e della storia assicurativa dell’iscritto, basandosi su leggi statali (o regionali) e non sui criteri di avanzamento di carriera o di progressione verticale.
Ne consegue che un avanzamento di carriera non può modificare il regime pensionistico già maturato, né trasformare una posizione “mista” in “contributiva” o viceversa.
Neppure la partecipazione e l’eventuale vincita di un concorso esterno comportano automaticamente una modifica del regime pensionistico individuale. Il metodo di calcolo della pensione (retributivo, misto o contributivo) resta infatti ancorato alla storia contributiva del lavoratore e alle norme di legge vigenti nei periodi di contribuzione, non all’inquadramento giuridico o alla modalità di accesso alla qualifica.
Si può guadagnare meno con una progressione verticale?
No, secondo l’art. 15 dei bandi, qualora il nuovo stipendio tabellare risulti inferiore rispetto a quello precedentemente percepito, la differenza viene mantenuta come differenziale stipendiale così da evitare qualsiasi riduzione economica.
In parole semplici:
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nessun dipendente può guadagnare di meno a causa del nuovo ordinamento contrattuale;
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se con il passaggio al nuovo sistema lo stipendio tabellare fosse più basso, la differenza viene “congelata” e mantenuta in busta paga come differenziale stipendiale.
Resta comunque ancora aperta la questione dell’articolo 74 su cui non sono ancora arrivati i chiarimenti richiesti.