Maggiorazione della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA). Dopo le sentenze di Napoli e Genova, è davvero chiusa la strada per dipendenti ed ex dipendenti della Regione Siciliana?
Negli ultimi giorni il tema della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) è tornato attuale grazie a una serie di importanti pronunce che stanno riaprendo la strada al recupero di somme anche molto rilevanti.
Da un lato, la giurisprudenza di merito – in particolare il Tribunale di Napoli e quello di Genova – ha affermato con chiarezza un principio:
tutta l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1992 deve essere integralmente riconosciuta, con conseguente diritto al ricalcolo della RIA e al pagamento degli arretrati (https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/dipendenti-pubblici-oggi-potete-recuperare-fino-anni-arretrati/6385.html).
Queste decisioni si inseriscono nel solco della sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale, che ha superato definitivamente le interpretazioni restrittive adottate per anni da molte amministrazioni, le quali avevano illegittimamente bloccato il computo dell’anzianità al 1990.
La posizione della Corte dei conti siciliana
A fronte di questo orientamento favorevole, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana (sent. n. 64/2026) ha invece assunto una posizione opposta.
Nel caso degli ex dipendenti regionali, il giudice contabile ha:
- escluso l’applicabilità della sentenza della Corte costituzionale;
- affermato la specificità della disciplina regionale;
- negato l’esistenza di una base normativa per estendere le maggiorazioni della RIA.
Il risultato è stato il rigetto del ricorso.
Le sentenze di Napoli e Genova
Le recenti decisioni dei Tribunali di Napoli (sent. n. 461/2025) e Genova hanno però chiarito alcuni punti fondamentali:
- il blocco della RIA al 1990 è stato illegittimo;
- il termine corretto è il 31 dicembre 1992;
- gli scatti maturati in quel periodo costituiscono un diritto soggettivo pieno;
- i lavoratori hanno diritto alle differenze retributive e agli arretrati, anche dopo molti anni.
In sostanza, queste pronunce affermano che la RIA non è una concessione discrezionale, ma una componente stabile della retribuzione che deve essere calcolata correttamente.
Il punto cruciale: davvero la Sicilia ha una disciplina “diversa”?
La questione decisiva, oggi, è una sola:
la disciplina della Regione Siciliana è davvero autonoma oppure riproduce quella statale?
Se – come sostenuto dalla Corte dei conti – si tratta di un sistema diverso, allora il rigetto potrebbe reggere.
Ma se invece:
- la normativa regionale ha recepito o riprodotto il modello statale della RIA;
- il blocco applicato deriva proprio da quella normativa statale poi dichiarata incostituzionale;
allora cambia completamente lo scenario.
In questo caso, infatti:
il principio affermato dalla Corte costituzionale e applicato dai Tribunali potrebbe estendersi anche ai dipendenti regionali.
Alla luce di questo contrasto giurisprudenziale, l’appello contro la sentenza della Corte dei conti potrebbe non costituire una scelta “temeraria”.
Nelle ultime ore molti dipendenti regionali hanno segnalato una apparente riduzione degli importi dell’indennità di amministrazione previsti dal nuovo CCRL 2022-2024 rispetto a quanto percepito con il precedente CCRL 2019-2021.
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