Contrattazione decentrata 2025: cosa prevede la nota della Funzione Pubblica

Con nota prot. n. 10005 del 4 febbraio 2026, il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale ha fornito indicazioni operative a tutti i Dipartimenti regionali, agli Uffici equiparati, agli Uffici speciali, agli Uffici alle dirette dipendenze dell’On.le Presidente e degli Assessori regionali, al Fondo Pensioni Sicilia e all’ARAN Sicilia in merito alla Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa (CCDI) 2025, allo straordinario in deroga e alle indennità a valere sul Fo.R.D. 2025.

La nota prende atto che in data 27 ottobre 2025 è stato sottoscritto presso l’ARAN Sicilia il Contratto Collettivo Regionale Integrativo 2025 del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana.

Tale accordo è stato sottoscritto stralciando temporaneamente il riparto del Fondo previsto dall’art. 102, comma 3, del CCRL, relativo ai premi correlati alla performance, che sarà oggetto di una successiva e separata contrattazione a livello regionale.

Con la nota del 4 febbraio 2026 il Dipartimento ha trasmesso:

  • copia dell’accordo sottoscritto il 27 ottobre 2025;

  • la tabella degli accantonamenti relativi allo straordinario e agli altri istituti previsti dall’art. 102, comma 2, lettere a), b), d) ed e), del CCRL 2019/2021.

Tali risorse possono quindi essere utilizzate nell’ambito della contrattazione decentrata integrativa 2025.

Avvio della contrattazione decentrata 2025

Nelle more della definizione, presso l’ARAN Sicilia, del riparto del Fondo destinato alla performance, il Dipartimento invita tutte le Amministrazioni ad attivare le procedure di contrattazione collettiva decentrata integrativa, ai sensi dell’art. 9 del CCRL.

Viene inoltre ricordato che:

  • l’ipotesi di accordo dovrà essere trasmessa entro 10 giorni all’organo di controllo competente, prima della sottoscrizione definitiva;

  • la contrattazione definitivamente sottoscritta dovrà essere successivamente trasmessa al Servizio 3 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Attenzione alle indennità

La nota richiama espressamente l’attenzione delle Amministrazioni sulla necessità di verificare, in sede di contrattazione decentrata, la capienza dei budget assegnati, con particolare riferimento alle indennità di qualsiasi tipologia.

Cosa resta da definire

Una volta conclusa la contrattazione regionale sul riparto del Fondo di cui all’art. 102, comma 3, del CCRL, la contrattazione decentrata dovrà occuparsi esclusivamente della definizione delle percentuali da destinare alla performance organizzativa e alla performance individuale.

Si tratta quindi di una fase successiva che completerà il quadro della CCDI 2025.

Tuttavia, una volta che l’ARAN Sicilia definirà il riparto del Fondo per la performance, la contrattazione decentrata dovrà limitarsi esclusivamente a stabilire:

  • la percentuale destinata alla performance organizzativa;

  • la percentuale destinata alla performance individuale.

Si tratta, quindi, di una scelta che non incide sugli importi complessivi, ma solo sulla ripartizione percentuale.

Per questo motivo chiederemo formalmente a tutte le Amministrazioni destinatarie della nota di includere già adesso, nella CCDI 2025, tali percentuali, prevedendone l’efficacia subordinata alla definizione del riparto del Fondo a livello regionale.

CCRL 2022-2024. INCREMENTI MENSILI DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE E RELATIVI ARRETRATI al 31 dicembre 2025

Come già ampiamente noto, in data 3 febbraio (ieri l’altro) la Corte dei Conti ha certificato positivamente l’ipotesi di CCRL 2022-2024 del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della L.r. 10/2000.
Superati i controlli, ora il CCRL sarà sottoscritto in via definitiva.

Successivamente, l’accordo sarà pubblicato sul sito web di ARAN Sicilia e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS).

Solo dopo la pubblicazione il contratto diventerà esecutivo e si potrà avviare l’erogazione degli arretrati e degli adeguamenti stipendiali.

Vi ripropongo il prospetto con gli incrementi mensili previsti dal nuovo CCRL 2022-2024 e relativi arretrati al 31 dicembre 2025 che avevo predisposto in occasione della sottoscrizione dell’ipotesi di accordo.

Gli importi sono al lordo. Dal calcolo degli arretrati va detratto quanto già corrisposto a titolo di indennità di vacanza contrattuale (IVC), i cui importi sono indicati nei cedolini.

Attenzione! Sulla base dei dati attualmente in nostro possesso, non è possibile quantificare con precisione l’importo degli arretrati al netto dell’IVC.

Il calcolo dell’IVC è infatti avvenuto sulla base del precedente sistema delle categorie, nel quale a ciascuna fascia economica corrispondeva un diverso importo di vacanza contrattuale. Questo rende complesso ricostruire oggi, con esattezza, l’ammontare complessivo da detrarre.

Richiesta proroga dei contratti di telelavoro e continuità del lavoro a distanza nelle more dell’attuazione delle nuove Linee Guida – SOLLECITO URGENTE

Facendo seguito alla nota sindacale dello scorso dicembre 2025, con la quale le scriventi OO.SS. evidenziavano la necessità di evitare ogni soluzione di continuità tra i vecchi regimi di telelavoro e i nuovi progetti di lavoro agile (Smart Working e Coworking), si rileva che alla data odierna, 3 febbraio 2026, permane per molti dipendenti una condizione di incertezza intollerabile.
Nonostante la scadenza della precedente proroga tecnica (31 gennaio u.s.), e in attesa che codeste Amministrazioni completino l’iter per l’attivazione dei nuovi Accordi Individuali secondo le Linee Guida diramate dal Dipartimento della Funzione Pubblica (nota prot. 86670 del 10/12/2025), si assiste a una gestione disomogenea sul territorio regionale.
Mentre alcuni Dipartimenti, con senso di responsabilità e lungimiranza organizzativa, hanno già provveduto a disporre ulteriori proroghe dei contratti di telelavoro in essere nelle more della definizione dei nuovi assetti, altre strutture sembrano orientate verso un richiamo massivo del personale in presenza.
Tale disparità di trattamento genera:

  1. Disfunzioni organizzative: Interrompere assetti lavorativi consolidati senza che siano pronti i nuovi accordi danneggia l’efficienza degli uffici.
  2. Lesione del benessere lavorativo: Si penalizzano i lavoratori (specialmente i profili di fragilità e i titolari di carichi di cura) che hanno pianificato i propri tempi di vita e lavoro sulla base di un istituto contrattuale vigente.
  3. Incongruenza amministrativa: È irragionevole interrompere una modalità di lavoro che l’Amministrazione stessa ha dichiarato di voler potenziare e rendere strutturale.

Le scriventi OO.SS., nell’esercizio delle proprie funzioni di tutela, chiedono formalmente alle SS.LL. che non vi abbiano già provveduto:
• Di disporre l’immediata proroga dei contratti di telelavoro già in essere, alle medesime condizioni vigenti, per un periodo congruo (almeno fino al 31 marzo p.v. o comunque fino alla sottoscrizione dei nuovi Accordi Individuali);
• Di provvedere, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali all’individuazione delle attività “smartabili” e la definizione dei nuovi progetti di Smart Working e Coworking. Si ribadisce che la transizione verso una Pubblica Amministrazione moderna e digitale non può passare attraverso la revoca di diritti e flessibilità già acquisiti, ma deve essere governata con atti che garantiscano la stabilità e la dignità professionale dei dipendenti.
In attesa di un tempestivo riscontro e della conferma dei provvedimenti di proroga adottati, si
porgono distinti saluti.

Dirigenti pubblici senza concorso e stop al salario accessorio a pioggia. La nuova riforma del lavoro pubblico

La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge A.C. 2511-A che prevede, tra le altre cose, l’accesso agli incarichi dirigenziali senza dover più sostenere un concorso e lo stop al salario accessorio a pioggia continua a leggere su

Progressioni economiche 2024: pubblicate nuove FAQ integrative (del 30 gennaio 2026)

Sono state pubblicate nuove FAQ integrative relative alle progressioni economiche all’interno delle Aree, con decorrenza 1° gennaio 2024, riguardanti il personale delle Aree Coadiutori, Assistenti e Funzionari, compreso il Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Le FAQ fanno riferimento ai D.D.G. n. 6296, 6297 e 6298 del 23 dicembre 2025 e integrano quelle già disponibili sulla Piattaforma del Dipendente, con l’obiettivo di chiarire i principali dubbi interpretativi emersi durante la fase di presentazione delle istanze.

I chiarimenti riguardano, tra l’altro:

  • i requisiti di ammissione alla procedura;

  • il corretto calcolo dell’anzianità di servizio nel precedente sistema di classificazione;

  • la posizione dei neoassunti, dei dipendenti provenienti da mobilità e di chi ha avuto rapporti di lavoro presso altre pubbliche amministrazioni;

  • le regole sulla decorrenza economica, sui periodi disciplinari e sulle valutazioni della performance;

  • le modalità di compilazione e modifica dell’istanza sulla piattaforma informatica.

L’Amministrazione ribadisce che le FAQ hanno finalità esclusivamente esplicative e operative e che, in caso di difformità, prevalgono sempre le disposizioni normative e contrattuali vigenti, nonché quanto previsto dagli Avvisi pubblici.

👉 Qui il link alle FAQ complete [https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2026-01/faq_integrative_del_30-01-2026.pdf]


Ecco una breve sintesi

Requisiti di ammissione alla procedura

Per poter partecipare alle progressioni economiche è necessario avere tutti i requisiti previsti, che sono autonomi e indispensabili:

  • essere in servizio alla data di scadenza della domanda (06/02/2026 ore 23:59);

  • essere in servizio nella categoria del precedente sistema di classificazione da almeno 2 anni, maturati entro il 31 dicembre 2023;

  • non aver avuto progressioni economiche o verticali nei due anni precedenti il 1° gennaio 2024.

Il successivo differimento tecnico del termine (27/02/2026) serve solo per l’invio della domanda e non sposta le date di riferimento per i requisiti.


Calcolo dell’anzianità di servizio nel precedente sistema di classificazione

Il riferimento è il vecchio sistema di classificazione della Regione Siciliana, articolato nelle categorie:

  • Categoria A – Operatore

  • Categoria B – Collaboratore

  • Categoria C – Istruttore direttivo

  • Categoria D – Funzionario direttivo

Il requisito è soddisfatto se il dipendente ha maturato almeno 2 anni di servizio nella stessa categoria, entro il 31/12/2023.

✔️ È valido anche il servizio a tempo determinato, solo se svolto presso la Regione Siciliana e in continuità con l’immissione nei ruoli.

❌ Non è valido il servizio svolto presso altre amministrazioni ai fini del requisito dei due anni.


Neoassunti, mobilità e rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni

🔹 Neoassunti e progressioni verticali

  • Chi è stato assunto con concorso o ha avuto una progressione verticale deve attendere almeno 3 anni (salvo diversa previsione contrattuale) prima di poter partecipare a una progressione economica.

  • Inoltre, è necessario essere in servizio all’inizio dell’anno di riferimento (1° gennaio 2024): chi è entrato dopo questa data non può partecipare.

🔹 Dipendenti in mobilità

  • I dipendenti entrati nei ruoli regionali tramite mobilità possono partecipare se in possesso di tutti i requisiti.

  • Tuttavia, per il requisito di assenza di progressioni negli ultimi due anni, si tengono in considerazione anche le progressioni avute presso l’amministrazione di provenienza.

🔹 Servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni

  • Il servizio a tempo indeterminato presso altre P.A. è valutabile ai fini del punteggio come anzianità di ruolo.

  • Il servizio a tempo determinato presso altre P.A. non è valutabile.


Decorrenza economica, disciplina e performance

  • La progressione ha decorrenza economica dal 1° gennaio 2024.

  • I periodi disciplinari, le valutazioni della performance, i titoli e tutte le verifiche temporali sono cristallizzati al 06/02/2026 ore 23:59.

  • Non rileva nulla di ciò che è stato maturato o conseguito dopo tale data, anche se inserito nella domanda.


Compilazione e modifica dell’istanza sulla piattaforma

  • I dati anagrafici sono precompilati e non modificabili, ma eventuali errori non bloccano la domanda, se l’utente è correttamente riconosciuto.

  • È possibile modificare la domanda finché resta in stato di bozza.

  • Dopo l’invio definitivo, la domanda non è più modificabile e il dipendente si assume la responsabilità delle dichiarazioni rese.

  • In caso di aggiornamenti anagrafici recenti, è possibile forzare il ricaricamento dei dati annullando la sezione anagrafica.

Progressioni verticali Regione Siciliana: proroga tecnica delle domande, ma requisiti fermi al 6 febbraio 2026

Immagine creata con il supporto dell’AI

Con il DDG n. 487 del 29 gennaio 2026, il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana ha disposto un differimento tecnico del termine di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di progressione verticale già bandite con i DDG n. 6292 e n. 6294 del 23 dicembre 2025.

Si tratta di una proroga di natura meramente tecnico-organizzativa, che incide esclusivamente sui tempi di inoltro telematico delle domande, senza modificare in alcun modo i requisiti di accesso alle procedure.


Nuovo termine per la presentazione delle domande

Il decreto stabilisce che:

il termine ultimo per il completamento dell’inoltro telematico delle domande è prorogato fino alle ore 23:59 del 27 febbraio 2026.

La proroga riguarda entrambe le procedure selettive interne:

  • n. 536 progressioni verticali dall’Area dei Coadiutori all’Area degli Assistenti

  • n. 296 progressioni verticali dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari

Le istanze devono continuare ad essere presentate esclusivamente tramite il “Portale del Dipendente”, secondo le modalità già previste dagli Avvisi di indizione.


Attenzione: requisiti e titoli restano fissati al 6 febbraio 2026

Uno degli aspetti più importanti del DDG 487/2026 è chiarito dall’articolo 2, che ribadisce con forza un principio fondamentale:

il possesso dei requisiti di partecipazione resta invariato e fissato alle ore 23:59 del 6 febbraio 2026.

In particolare:

  • il requisito dell’essere in servizio;

  • i titoli di studio richiesti;

  • l’esperienza maturata nell’Area di provenienza;

  • le competenze professionali acquisite;

  • gli eventuali periodi disciplinari rilevanti;

  • i periodi utili ai fini della valutazione della performance;

devono essere tutti posseduti entro e non oltre il 6 febbraio 2026, ore 23:59.

Non verrà preso in considerazione alcun requisito, titolo o elemento maturato successivamente a tale data, anche se inserito o dichiarato nell’istanza presentata entro il nuovo termine del 27 febbraio 2026.

Cosa significa in concreto per i candidati

La proroga concessa:

  • offre più tempo per completare correttamente l’inoltro della domanda, soprattutto in caso di difficoltà tecniche;

  • non amplia la platea dei potenziali candidati;

  • non consente di “recuperare” requisiti mancanti dopo il 6 febbraio 2026.

In altre parole, il differimento serve solo a completare l’invio telematico, non a maturare nuovi requisiti.

Progressioni orizzontali Regione Siciliana: proroga tecnica delle domande al 27 febbraio 2026, requisiti fermi al 6 febbraio

Immagine creata con il supporto dell’AI

Con DDG n. 486 del 29 gennaio 2026, il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica ha disposto un differimento tecnico del termine di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di progressioni orizzontali.

Il decreto introduce una proroga limitata esclusivamente all’invio telematico delle domande, chiarendo però in modo espresso che tutti i requisiti, i titoli e i periodi di riferimento restano fissati alla data originaria del 6 febbraio 2026, ore 23:59.

Nuovo termine per l’invio delle istanze (art. 1 DDG 486/2026)

L’articolo 1 del decreto stabilisce che:

il termine originariamente fissato alle ore 23:59 del 06 febbraio 2026 è differito alle ore 23:59 del 27 febbraio 2026.

Pertanto, le domande di partecipazione potranno essere inoltrate telematicamente fino al 27 febbraio 2026, ore 23:59.

Natura del differimento: proroga solo tecnica (art. 2)

L’articolo 2 del DDG chiarisce in modo inequivocabile che il differimento:

  • ha natura meramente tecnico-organizzativa;

  • è limitato esclusivamente all’estensione del termine utile per il completamento dell’inoltro telematico dell’istanza;

  • non modifica le scadenze rilevanti ai fini dell’ammissione e della valutazione.

Requisiti, titoli e verifiche: data “congelata” al 6 febbraio 2026

Ai fini:

  • dell’ammissione alla procedura (compreso il requisito dell’essere in servizio);

  • delle verifiche temporali previste dagli Avvisi pubblici;

  • della valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale,

il possesso dei requisiti e i periodi di riferimento restano fissati alla data del:

06 febbraio 2026 – ore 23:59

A titolo esemplificativo (e non esaustivo), restano ancorati a tale data:

  • periodi disciplinari;

  • periodi utili ai fini della performance;

  • titoli di studio culturali e professionali;

  • esperienza professionale valutabile.

Nessuna valutazione per elementi successivi al 6 febbraio

Il decreto specifica inoltre che:

non verrà preso in considerazione alcun requisito, titolo, periodo o elemento maturato o conseguito dopo il 06 febbraio 2026, ore 23:59, anche se dichiarato o inserito nell’istanza presentata entro il 27 febbraio 2026.

Pubblicate le FAQ integrative per le Progressioni verticali tra le aree. Forniti chiarimenti in merito all’art. 74

Immagine creata con il supporto dell’AI

Il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale ha pubblicato FAQ integrative sulle progressioni verticali tra le Aree, con importanti chiarimenti operativi per i dipendenti interessati.

In particolare, le FAQ intervengono su alcuni snodi centrali della procedura:

  • Requisiti di accesso: confermati i criteri alternativi tra titolo di studio ed esperienza maturata nell’Area di provenienza, senza possibilità di cumulo tra più titoli.

  • Esperienza professionale: esclusa la valutabilità dei periodi svolti come LSU/ASU, nonché di altri rapporti non riconducibili al servizio di ruolo.

  • Titoli di studio e corsi: chiarito quali titoli sono effettivamente valutabili ai fini del punteggio (lauree, master, dottorati, abilitazioni, certificazioni riconosciute) e quali restano esclusi.

  • Art. 74 L.R.: precisato che l’anzianità di servizio pregressa è riconosciuta al 50% ai soli fini economici, e solo per i candidati che partecipano con la riserva prevista dalla norma.

  • Graduatorie e riserve: confermata l’esistenza di una graduatoria unica per ciascuna famiglia professionale, senza graduatorie separate per i riservisti.

Le FAQ rappresentano quindi un utile strumento di orientamento per evitare errori nella compilazione delle domande e comprendere correttamente i criteri di valutazione adottati.

👉 In allegato il documento ufficiale con tutte le FAQ integrative.

Progressioni verticali. Pensione e stipendio: facciamo chiarezza per evitare paure infondate

Negli ultimi giorni molti lavoratori mi stanno scrivendo con una preoccupazione comprensibile: partecipare alle progressioni verticali bandite dalla Regione Siciliana può comportare il rischio di guadagnare meno o di subire un peggioramento del regime pensionistico, ad esempio passando da un sistema “misto” a uno “contributivo”?

È una domanda seria, che merita una risposta altrettanto seria, fondata sul diritto e non sui timori.

Da dove nasce la preoccupazione

Il timore nasce principalmente da due elementi:

  • il fatto che la giurisprudenza, in più occasioni, abbia parlato di novazione oggettiva del rapporto di lavoro in caso di progressione verticale;

  • il dubbio che questa “novazione” possa incidere anche su pensione, contributi e anzianità previdenziale.

Progressione verticale e novazione del rapporto

È vero che una parte significativa della giurisprudenza (TAR Lazio 12928/2020; Cassazione 31293/2023) riconosce che il passaggio a un’area funzionale superiore comporti una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.

Ma cosa significa, in concreto?

Significa che cambiano:

  • mansioni;

  • responsabilità;

  • inquadramento contrattuale;

  • trattamento economico.

👉 Non significa che nasce un nuovo rapporto previdenziale.
👉 Non significa che si azzera la storia contributiva.
👉 Non significa che cambia il sistema di calcolo della pensione.

La novazione riguarda il rapporto di lavoro, non il rapporto previdenziale.

In sintesi

La progressione verticale:

  • non interrompe il rapporto previdenziale;

  • non determina un passaggio automatico da retributivo a contributivo;

  • non modifica retroattivamente il sistema di calcolo della pensione.

Secondo l’INPS, il calcolo della pensione è determinato dai contributi versati e dall’anzianità contributiva, applicando i metodi retributivo, misto o contributivo previsti dalla normativa vigente, senza riferimento all’area professionale o all’inquadramento contrattuale.

Il sistema pensionistico italiano attribuisce la pensione in funzione della contribuzione e della storia assicurativa dell’iscritto, basandosi su leggi statali (o regionali) e non sui criteri di avanzamento di carriera o di progressione verticale.

Ne consegue che un avanzamento di carriera non può modificare il regime pensionistico già maturato, né trasformare una posizione “mista” in “contributiva” o viceversa.

Neppure la partecipazione e l’eventuale vincita di un concorso esterno comportano automaticamente una modifica del regime pensionistico individuale. Il metodo di calcolo della pensione (retributivo, misto o contributivo) resta infatti ancorato alla storia contributiva del lavoratore e alle norme di legge vigenti nei periodi di contribuzione, non all’inquadramento giuridico o alla modalità di accesso alla qualifica.

Si può guadagnare meno con una progressione verticale?

No, secondo l’art. 15 dei bandi, qualora il nuovo stipendio tabellare risulti inferiore rispetto a quello precedentemente percepito, la differenza viene mantenuta come differenziale stipendiale così da evitare qualsiasi riduzione economica.

In parole semplici:

  • nessun dipendente può guadagnare di meno a causa del nuovo ordinamento contrattuale;

  • se con il passaggio al nuovo sistema lo stipendio tabellare fosse più basso, la differenza viene “congelata” e mantenuta in busta paga come differenziale stipendiale.

Resta comunque ancora aperta la questione dell’articolo 74 su cui non sono ancora arrivati i chiarimenti richiesti.