L’utilizzo di mail e social media da parte dei dipendenti regionali ma anche l’utilizzo delle tecnologie informatiche sono tra le principali novità inserite nell’aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10.
Ma attenzione! Ora potrebbe bastare solo un post di critica su Facebook o su X (ex Twitter) per ricevere una sanzione disciplinare. Attenzione anche a Instagram e Tik Tok.
Ma andiamo con ordine.
Con il Decreto del Presidente della Regione n. 119 del 17.1.2025, di cui è stata data comunicazione sulla G.U.R.S. del 14.2.2025, parte I, n. 9, è stato adottato l’aggiornamento del “Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10”, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella sezione Amministrazione Trasparente, Disposizioni Generali, Atti Generali, Codice disciplinare e codice di condotta, alla URL: https :Ilamministrazionetrasparente. regione. sicilia. it/sites/default/files/2 02 5-0l/Aggiornamento%2520Codice%2520di%2520comportamento. pdf
Gli aggiornamenti apportati al “Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10” ricalcano fedelmente le modifiche al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, adottate con Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, a partire dall’introduzione dei due nuovi articoli 11-bis e 11-ter sull’utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media.
Le modifiche al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici sono state oggetto di forti critiche da parte del Consiglio di Stato che ha emesso parere non favorevole nei confronti del sopra citato Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, soprattutto per la parte che riguarda l’utilizzo l’utilizzo delle tecnologie informatiche dei mezzi di informazione e dei social media.
Secondo il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. atti norm., 19 gennaio 2023, n. 93), infatti, le nuove regole di condotta in relazione “all’utilizzo delle nuove tecnologie, mezzi di informazione, social media suscitano dubbi, rilevando – si legge nel parere – una indeterminatezza delle condotte sanzionabili favorita anche dall’utilizzo di espressioni linguistiche molte delle quali tratte dal linguaggio tecnico e lasciate prive di definizioni atte a esplicitarne il significato”, rischiando di esporre “i pubblici dipendenti all’interpretazione di chi sarà preposto ad assicurarne il rispetto e a sanzionarne la violazione”.
Ad esempio l’articolo 11-bis (Utilizzo delle tecnologie informatiche) al comma 6 stabilisce che Al dipendente è consentito l’utilizzo degli strumenti informatici forniti dall’Amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l’attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.
La domanda nasce spontanea: come si misura un’attività “contenuta in tempi ristretti”? A quanto corrisponde? Si rischia che ciascun dirigente usi un metro diverso per fattispecie identiche.
Ma a suscitare maggiori perplessità nel Consiglio di Stato è il comma 2 dell’art. 11 ter (Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media) il quale prevede che “in ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale”.
In tal caso, quali saranno le condotte sanzionabili? Quali gli interventi e i commenti che “possono nuocere” al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione? Come dovrà essere considerato un like?
Fatta questa premessa vi farò una breve sintesi del contenuto dell’aggiornamento del codice di comportamento, ma vi consiglio un’attenta lettura del documento, ancor più della circolare che rappresenta poco più di un indice del contenuto del documento.
Ambito di applicazione
Il Codice di comportamento si applica anche a tutti coloro che a qualunque titolo prestano servizio alle dipendenze della Regione Siciliana, compresi i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in servizio presso la Regione Siciliana in posizione di comando, assegnazione temporanea, distacco o fuori ruolo, nonché ai tirocinanti e ai titolari di analoghi rapporti di natura formativa.
Principi generali
Il dipendente regionale deve:
- conformare la propria condotta ai principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa.
- svolgere i propri compiti nel pieno rispetto della legge, perseguendo esclusivamente l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
- rispettare i principi di lealtà, integrità, correttezza, buona fede…… astenendosi in caso di conflitto di interessi.
- non usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione.
- comunicare al proprio dirigente apicale e al responsabile di struttura di essere sottoposto ad indagine penale, anche se la stessa non sia collegata direttamente a fatti d’ufficio.
Regali e compensi e altre utilità
Il dipendente non può ricevere regali, compensi o altre utilità se non nelle “normali relazioni di cortesia”. In particolare:
- non può chiedere per sé o per altre persone benefici (regali, compensi o altre utilità), “neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo, per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio”;
- è tenuto al rispetto della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi prevista dalla normativa vigente. In particolare ciascun dipendente si attiene ai divieti concernenti l’esercizio di attività extraistituzionali e/o non comprese nei compiti e doveri d’ufficio e, per le attività consentite previa autorizzazione o comunicazione, non svolge alcuna attività prima del perfezionamento dell’iter autorizzativo o della comunicazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza.
- non accetta incarichi esterni, anche a titolo onorifico o non retribuito, che risultino in conflitto di interessi con le attività istituzionali di propria competenza.
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
Il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di cui fa parte la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati.
Comunicazione degli interessi finanziari
Il dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il responsabile dell’ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione o consulenza con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
Conflitto di interessi, obbligo di astensione e pantouflage
I dipendente deve astenersi dall’intervenire (con decisioni o attività) in situazioni di conflitto di interessi “con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado”, a prescindere che il conflitto sia inerente ad interessi patrimoniali o meno.
Il dipendente che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione regionale, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro rispetta gli obblighi in materia di pantouflage, ai sensi dell’art.53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Comportamento nei rapporti privati
Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione ricoperta nell’Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’Amministrazione.
In particolare, il dipendente non utilizza in alcun modo a proprio vantaggio le informazioni di cui disponga in ragione delle funzioni esercitate, non anticipa il contenuto e l’esito di provvedimenti, non partecipa ad incontri e convegni, a titolo personale, aventi ad oggetto l’attività dell’Amministrazione di cui fa parte senza preventiva comunicazione.
Comportamento in servizio
l. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza. I dirigenti vigilano e rilevano ipotesi di squilibrio nella ripartizione dei carichi di lavoro.
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi ed è tenuto comunque ad informare preventivamente il proprio dirigente nel caso della necessità di abbandono temporaneo del posto di lavoro.
3. Il dipendente utilizza il materiale, le attrezzature e le risorse informatiche di cui dispone per ragioni di ufficio, nonché i servizi telematici e telefonici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall’Amministrazione ed avendone cura.
4. Il dipendente adegua il proprio comportamento alle indicazioni stabilite dall’Amministrazione in materia di protezione dei dati personali, di corretto utilizzo delle risorse informatiche in dotazione, di riduzione ed efficientamento dei consumi di energia, nonché in tema di riciclaggio dei rifiuti.
5. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell’Amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d’ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio.
6. Il dipendente tiene nel luogo di lavoro un comportamento decoroso e consono all’attività svolta ed all’immagine dell’Amministrazione, sia nei suoi contatti con il pubblico, sia nei confronti dei colleghi. Il dipendente ispira il proprio comportamento in servizio a criteri di lealtà e collaborazione ed evita, anche in via indiretta, condotte moleste, discriminatorie e lesive della dignità della persona. I dirigenti si adoperano con tutto il personale per creare un ambiente di lavoro nel quale vengano considerati come priorità il rispetto dell’utenza e dei colleghi ed il benessere organizzativo in genere.
7. Il dipendente si attiene alle disposizioni sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro fornite dall’Amministrazione.
Utilizzo delle tecnologie informatiche
1. Il dipendente è responsabile della corretta custodia delle risorse informatiche in dotazione (hardware e software) così come delle informazioni in esse contenute, deve utilizzare le stesse risorse per assicurare lo svolgimento dell’attività di servizio ed è tenuto a rispettare le indicazioni e le misure di sicurezza fornite dall’Amministrazione.
2. In caso di furto o smarrimento di apparecchiature informatiche o telematiche o altri dispositivi mobili di proprietà dell’Amministrazione, compresi i dispositivi di identificazione/autenticazione forte (smart card, token OTP, etc.) il dipendente assegnatario, oltre ad attenersi alle disposizioni previste per la perdita di beni della Regione Siciliana, deve darne immediata comunicazione al personale preposto alla gestione degli incidenti informatici. I dispositivi di identificazione/autenticazione forte (smart card, token OTP, etc.) sono affidati al singolo utente, che ne risponde personalmente e non devono essere mai ceduti, ancorché temporaneamente, a terzi, ivi compresi collaboratori, colleghi o persone di stretta fiducia.
3. L’utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all’attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell’Amministrazione. L’account è strettamente personale e non è consentito l’utilizzo da parte di persone diverse dal titolare assegnatario, né questi può cederlo a terzi anche solo temporaneamente.
4. L’utilizzo di caselle di posta elettronica personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all’account istituzionale.
5. Il dipendente è responsabile del corretto utilizzo della casella di posta elettronica assegnatagli per ragioni di servizio, è responsabile del contenuto dei messaggi inviati e si uniforma alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall’Amministrazione. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l’identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.
6. Al dipendente è consentito l’utilizzo degli strumenti informatici forniti dall’Amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l’attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.
7. E’ vietato l’invio di messaggi di posta elettronica, all’interno o all’esterno dell’Amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori, lesivi della dignità della persona o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell’Amministrazione.
8. Il servizio internet va utilizzato esclusivamente per motivi legati all’attività lavorativa, in modo responsabile, secondo buona fede, nel rispetto della sicurezza del sistema informatico dell’Amministrazione. In particolare è vietato:
a) accedere a siti web che abbiano contenuti contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume;
b) effettuare il download di files e materiali digitali con contenuto osceno, blasfemo, diffamatorio, discriminatorio, o che possano determinare violazioni del copyright in ambito nazionale ed internazionale;
c) accedere a siti web di giochi on-line;
d) effettuare, per fini estranei all’attività lavorativa, qualunque genere di transazione finanziaria e acquisti o prenotazioni on-line;
e) installare dispositivi atti ad intercettare, modificare, falsificare, alterare o sopprimere il flusso dei dati che transitano nella rete regionale.
Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media
1. Il dipendente nell’utilizzo dei propri account di social media, ancorché aperti ad un numero limitato di utenti, osserva ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente all’Amministrazione.
2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’Amministrazione regionale o della pubblica amministrazione in generale o che possa arrecare pregiudizio alla riservatezza ed alla dignità delle persone.
3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni afferenti direttamente o indirettamente al servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l’utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.
4. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l’Amministrazione ed in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alla legge regionale 21 maggio 2019, n.7, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.
5. I rapporti con i mezzi di informazione e con i social media relativamente alle attività istituzionali dell’Amministrazione sono tenuti esclusivamente dai soggetti a tal fine espressamente incaricati.
Rapporti con il pubblico
l. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del cartellino identificativo (o altro supporto) messo a disposizione dall’Amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio emesse anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti.
2. Il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità, avendo cura di utilizzare un linguaggio consono al ruolo ricoperto ma comunque comprensibile per l’utenza. Nel rispondere alla corrispondenza, alle chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa, celere ed accurata possibile e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell’utente. Qualora non sia competente per posizione rivestita, o per materia, indirizza l’interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, quelle sul trattamento dei dati personali e quelle sul diritto di accesso, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali ha la responsabilità o il coordinamento. Nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio, o diverso ordine di priorità stabilito dall’Amministrazione, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto, con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico.
3. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.
4. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione stessa. Al di fuori dei casi consentiti non assume impegni, né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso. Rilascia copie ed estratti di atti o
documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme statali in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.
5. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all’ufficio competente della medesima amministrazione.
Disposizioni particolari per i dirigenti
l. Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, compresi i titolari di incarico ai sensi dell’articolo 19, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli Enti privi di dirigenza.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni attribuitegli con l’atto di conferimento dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico.
3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’Amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi, anche potenziale, con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare, in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza nei rapporti con i colleghi, con i collaboratori e con i destinatari dell’azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
5. Il dirigente cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile.
6. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
7. Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
8. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità, rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti e misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo.
9. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l’illecito all’Ufficio procedimenti disciplinari, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare, se il caso lo richiede, tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei conti. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia
tutelato il segnalante e non sia indebitamente rivelata la sua identità nel procedimento disciplinare, così come previsto dalla normativa in materia di whistleblowing, ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.
10. Il dirigente vigila sul rispetto dell’orario di servizio e sulla fruizione dei permessi di astensione dal lavoro, affinché gli stessi vengano utilizzati effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalle norme.
11. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all’organizzazione, all’attività ed ai dipendenti dell’amministrazione possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione.
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice
l. Le violazioni degli obblighi previsti dal presente Codice integrano comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti nella sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO della Regione dà luogo anche a responsabilità penale, civile, dirigenziale, amministrativa o contabile, del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell’Amministrazione. Si applicano le sanzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, nonché quelle previste dall’articolo 16, comma 2 del D.P.R.n. 62/2013.
3. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.