Progressioni verticali: è possibile lo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia o decesso di un vincitore?

Cosa prevedono realmente i bandi, le FAQ e la circolare della Funzione Pubblica.

Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive delle progressioni verticali da Coadiutori ad Assistenti e da Assistenti a Funzionari, molti dipendenti stanno chiedendo cosa possa accadere qualora uno o più lavoratori collocati in posizione utile rinuncino alla progressione oppure, nelle more del perfezionamento della procedura, vengano a mancare.

La domanda è particolarmente importante per chi si trova immediatamente fuori dal numero dei posti disponibili.

La risposta, però, non può essere semplicemente «sì, c’è lo scorrimento» oppure «no, non è previsto».

Occorre infatti leggere attentamente il testo degli avvisi pubblici, le FAQ e le modalità con cui è stata disciplinata la procedura.

Il punto di partenza sono i bandi. Essi prevedono espressamente lo scorrimento

L’articolo 11 degli avvisi pubblici per le progressioni verticali contiene una disposizione molto importante.

Dopo aver disciplinato la formazione delle graduatorie definitive, stabilisce che:

«I posti di cui all’art. 2, comma 3 del presente avviso, se non ricoperti nella loro totalità, saranno oggetto di scorrimento tra i dipendenti collocati utilmente nelle relative graduatorie di merito».

La previsione riguarda, in particolare, i posti riservati previsti dall’avviso.

La stessa disciplina è stata successivamente chiarita dalle FAQ integrative pubblicate dalla Funzione Pubblica: la graduatoria è unica per ciascuna famiglia professionale e, qualora i posti riservati non vengano integralmente coperti, questi possono essere assegnati ai candidati non riservisti mediante scorrimento, secondo l’ordine della graduatoria e nel rispetto dell’avviso pubblico.

Dunque, lo scorrimento non è un’ipotesi estranea alla procedura: è espressamente contemplato dalla lex specialis.

Ma cosa significa «se i posti non vengono ricoperti»?

È questo il punto sul quale occorre fare attenzione.

La disposizione non parla genericamente di «graduatoria utilizzabile in caso di rinuncia», né stabilisce che ogni futura vacanza debba necessariamente essere coperta mediante scorrimento.

Parla invece di posti che non siano ricoperti nella loro totalità.

Questa formulazione assume particolare rilievo nel momento in cui un vincitore, per qualsiasi ragione, non arrivi effettivamente all’inquadramento nella nuova Area.

Si pensi, ad esempio, a un dipendente collocato tra i vincitori che:

  • rinunci alla progressione;
  • non accetti l’inquadramento secondo le modalità previste dall’Amministrazione;
  • perda i requisiti necessari prima del perfezionamento dell’inquadramento;
  • venga escluso a seguito dei controlli successivi sulle dichiarazioni rese;
  • venga a mancare prima che la progressione si sia perfezionata.

In situazioni di questo tipo si pone concretamente il problema di capire se il posto previsto dal bando sia rimasto non coperto e debba quindi essere attribuito al successivo candidato utilmente collocato.

La stessa graduatoria, però, non può essere considerata una graduatoria «aperta» per gli anni futuri

C’è un altro passaggio del bando che non può essere ignorato.

L’articolo 11 di entrambi i bandi (da coadiutori ad assistenti e da assistenti a funzionari) precisa infatti che le graduatorie definitive:

«avranno vigenza esclusivamente per le progressioni verticali […] di cui al presente avviso, e non saranno riutilizzabili per gli anni successivi».

Questo significa che non siamo di fronte a una graduatoria ordinaria destinata a rimanere disponibile per coprire, negli anni successivi, nuovi posti che dovessero rendersi vacanti.

La graduatoria è stata costruita per coprire i posti oggetto dello specifico avviso.

Ed è proprio questa distinzione che consente di separare due situazioni molto diverse.

Rinuncia prima dell’inquadramento: lo scorrimento è una possibilità concreta

Se un vincitore rinuncia prima che il posto sia effettivamente coperto, a mio avviso esiste un argomento particolarmente forte per sostenere la necessità di verificare lo scorrimento.

Il posto previsto dal bando, infatti, non sarebbe stato concretamente coperto.

In questo caso l’Amministrazione dovrebbe innanzitutto verificare se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 11 e, ove il posto rientri nell’ambito della disposizione sullo scorrimento, procedere secondo l’ordine della graduatoria.

La ratio è evidente: se il bando mette a disposizione un determinato numero di posti e uno di questi rimane scoperto, non avrebbe senso, in linea di principio, considerare definitivamente esaurita la procedura mentre nella graduatoria esistono candidati che hanno partecipato alla stessa selezione e che risultano immediatamente successivi ai vincitori.

Ma è importante sottolineare che non si tratta di un diritto automatico allo scorrimento per qualsiasi rinuncia: occorre verificare la fase in cui interviene la rinuncia, la natura del posto rimasto vacante e le specifiche disposizioni dell’avviso.

E se il vincitore muore?

Facciamo, ovviamente, i dovuti scongiuri, ma, vivendo sotto questo cielo, è purtroppo un’eventualità che non può essere ignorata nell’analisi di tutti i possibili scenari della procedura.

Il caso del decesso presenta una problematica analoga, ma ancora più delicata.

Se il decesso interviene prima del perfezionamento dell’inquadramento, si può porre concretamente la questione della mancata copertura del posto e quindi dell’applicazione della clausola di scorrimento prevista dal bando.

Diversa è invece l’ipotesi in cui il dipendente sia stato già inquadrato nella nuova Area.

In questo secondo caso non si tratta più di un posto «non ricoperto» nell’ambito della procedura concorsuale, ma di una successiva vacanza di organico determinatasi per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.

La clausola dell’articolo 11 non sembra essere stata concepita per consentire lo scorrimento della graduatoria ogni volta che, successivamente agli inquadramenti, si liberi un posto.

Del resto, il bando stabilisce espressamente che la graduatoria non è riutilizzabile negli anni successivi.

Attenzione anche ai controlli sui titoli dichiarati

C’è poi un’altra ipotesi che potrebbe assumere rilievo.

L’avviso stabilisce che le graduatorie definitive sono formulate all’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, verifiche che l’Amministrazione procede ad effettuare anche a campione.

Qualora venga accertata l’inidoneità alla partecipazione o la falsità delle dichiarazioni contenute nella domanda, l’Amministrazione dispone l’esclusione dell’interessato con provvedimento motivato.

Anche questa situazione può quindi determinare la necessità di verificare se il posto originariamente destinato alla procedura sia rimasto scoperto e se, alla luce dell’articolo 11, debba essere attribuito mediante scorrimento.

Ed è proprio per questo che la fase successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive non è un passaggio meramente formale.

Un esempio concreto

Immaginiamo una graduatoria nella quale siano previsti 10 posti.

I primi 10 candidati sono i vincitori e l’undicesimo è il primo candidato non vincitore.

Se uno dei primi 10 rinuncia prima dell’inquadramento, si pone il problema dello scorrimento: il posto dovrebbe essere considerato non coperto e, se ricorrono le condizioni dell’articolo 11, dovrebbe essere verificata la possibilità di attribuirlo all’undicesimo.

Se invece tutti i primi 10 vengono regolarmente inquadrati e, successivamente, uno di loro cessa dal servizio, la situazione è diversa: quel posto è stato già coperto nell’ambito della procedura e la successiva vacanza non equivale necessariamente a un posto non ricoperto ai sensi dell’articolo 11.

In quest’ultimo caso non sembra possibile sostenere automaticamente che debba essere chiamato l’undicesimo classificato.

Ecco perché sarà importante monitorare la fase di inquadramento

Sarà quindi particolarmente importante conoscere quanti dei vincitori completeranno effettivamente il percorso di inquadramento e se si verificheranno rinunce, esclusioni o altre circostanze che possano lasciare posti non coperti.

Progressioni verticali. Le verifiche tutelano i vincitori

La pubblicazione delle graduatorie definitive delle progressioni verticali ha inevitabilmente acceso il confronto tra i lavoratori della Regione Siciliana.

Dopo la pubblicazione, i social sono stati letteralmente sommersi dalle segnalazioni e dalle richieste di chiarimento dei dipendenti, molti dei quali hanno evidenziato possibili anomalie nella valutazione di servizi, titoli di studio, attestati e altri elementi dichiarati dai candidati.

Si tratta, è bene precisarlo, di segnalazioni che dovranno essere verificate e non di irregolarità che possono essere considerate già accertate.

Da quanto è dato sapere, proprio a seguito della pubblicazione delle graduatorie, sarebbero numerose le richieste di accesso agli atti e le istanze di riesame in autotutela presentate (o che stanno per essere presentate) dai lavoratori che intendono verificare la correttezza dei punteggi attribuiti e la conformità dei titoli e dei servizi valutati.

È un passaggio fisiologico in una procedura che coinvolge centinaia di lavoratori e che, dopo oltre venticinque anni di attesa, assume un’importanza particolare per il personale regionale.

Le richieste di verifica sulle progressioni verticali, tuttavia, non devono essere viste come un ostacolo alla conclusione della procedura. Verificare significa consolidare, non bloccare: chi ha vinto una progressione ha tutto l’interesse a che la propria posizione in graduatoria sia solida, definitiva e non più contestabile. Una verifica condotta con serietà, in questa fase, è lo strumento che riduce il rischio che le posizioni dei vincitori possano essere successivamente messe in discussione.

Se un lavoratore chiede di verificare la correttezza della procedura attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento e dalla normativa non significa mettere in discussione l’intera procedura, significa chiedere all’Amministrazione di verificare ciò che viene concretamente segnalato e, qualora venga accertato un errore, di intervenire nella misura necessaria.

Va pertanto ribadito con chiarezza: il vero rischio non è la verifica. Il vero rischio è l’esatto opposto, ovvero arrivare alla conclusione delle progressioni con graduatorie esposte al rischio di essere impugnate perché contengono errori non corretti in tempo utile. Un errore non intercettato oggi diventa un contenzioso domani, con conseguenze che ricadono proprio su chi la graduatoria l’ha vinta legittimamente.

Per questo motivo verificare non è un rallentamento burocratico, ma la condizione stessa perché le progressioni verticali possano dirsi davvero concluse e stabili. Solo un percorso verificato con attenzione consente di consolidare i risultati raggiunti e di evitare che le graduatorie restino esposte, per anni, al rischio di impugnative fondate su eventuali vizi non rilevati o non corretti tempestivamente.

Su un punto, tuttavia, occorre essere altrettanto chiari. Anche a fronte di segnalazioni giunte da più parti circa presunte posizioni illegittime presenti in una graduatoria ormai definitiva un’organizzazione sindacale, in quanto tale, non può sostituirsi al singolo lavoratore nella tutela di una posizione individuale direttamente lesa dalla graduatoria. La tutela di una posizione individuale direttamente incisa dalla graduatoria spetta, in primo luogo, al lavoratore che possa dimostrare un concreto e attuale pregiudizio derivante da quella specifica situazione

Un interesse siffatto può essere vantato solo dal lavoratore effettivamente e direttamente leso dal provvedimento, cioè da chi, per effetto di quella specifica posizione illegittima, ha subito un pregiudizio concreto e personale nella propria posizione in graduatoria.

TFS entro 12 mesi, il Governo impugna la legge siciliana: confermato il pronostico, ma l’anticipazione del TFR resta in piedi

Avevo evidenziato il rischio di un’impugnativa. Il Consiglio dei Ministri ha ora impugnato alcune disposizioni della L.R. 13/2026. Ma attenzione: l’anticipazione del TFR per il personale regionale già in regime di TFR non è tra le norme contestate.

Nel mio precedente articolo dedicato alle novità introdotte dalla legge regionale 28 maggio 2026, n. 13, avevo messo in evidenza gli effetti favorevoli della nuova disciplina per i dipendenti regionali, ma anche un possibile problema: la norma che fissava in 12 mesi il termine massimo per il pagamento del TFS/TFR avrebbe potuto essere impugnata dal Governo per invasione della competenza statale e per i suoi effetti sulla finanza pubblica.

Il pronostico si è avverato.

Il Consiglio dei Ministri ha infatti deliberato l’impugnativa di alcune disposizioni della L.R. n. 13/2026 davanti alla Corte costituzionale.

Per quanto riguarda direttamente i dipendenti regionali, sono stati contestati, in particolare, i commi 2 e 3 dell’articolo 1.

Il comma 2 è quello che stabiliva il termine massimo di 12 mesi dalla cessazione dal servizio per la liquidazione del TFS/TFR.

Il comma 3 riguarda invece l’estensione al personale iscritto al Fondo Pensioni Sicilia della disciplina del cosiddetto “Bonus Maroni”.

Il pronostico era quindi corretto

Nel mio precedente approfondimento avevamo sottolineato che la previsione dei 12 mesi rappresentava certamente un importante passo avanti per i lavoratori, ma che proprio questa disposizione avrebbe potuto entrare in conflitto con la disciplina statale in materia di TFS/TFR.

Il Governo ha ora sostanzialmente confermato questa impostazione.

Secondo l’impugnativa, la disciplina dei rapporti di lavoro e del trattamento di fine servizio rientrerebbe infatti nell’ambito delle competenze riservate allo Stato e la Regione non avrebbe potuto modificare autonomamente i termini previsti dalla normativa nazionale.

Il Governo contesta inoltre gli effetti finanziari derivanti dall’anticipazione temporale dei pagamenti.

La parola passa ora alla Corte costituzionale.

Ma c’è una precisazione fondamentale: l’anticipazione del TFR non è stata impugnata

È importante evitare un equivoco che potrebbe generare confusione tra i lavoratori.

L’impugnativa del Governo non riguarda la norma che consente l’anticipazione del TFR anche al personale regionale già in regime di TFR.

Si tratta di una distinzione fondamentale.

L’articolo 1 della L.R. n. 13/2026 aveva introdotto diverse misure in materia di trattamento di fine rapporto e trattamento di fine servizio.

Il Governo ha impugnato:

  • la disposizione relativa al termine massimo di 12 mesi per il pagamento del TFS/TFR;
  • la disposizione relativa al Bonus Maroni per il personale iscritto al Fondo Pensioni Sicilia.

Non è invece oggetto di impugnativa la disposizione che consente l’anticipazione del TFR al personale in regime di TFR.

Pertanto, salvo ulteriori sviluppi normativi o giudiziari, questa importante novità rimane fuori dal giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo.

Il paradosso della vicenda

La situazione presenta anche un evidente paradosso.

Da una parte, il Governo sostiene che la Regione non possa intervenire autonomamente per ridurre i tempi di pagamento del TFS/TFR.

Dall’altra, la Corte costituzionale ha da tempo evidenziato la problematicità del differimento della buonuscita dei dipendenti pubblici, sollecitando il legislatore nazionale a intervenire.

È quindi possibile che la vicenda siciliana contribuisca a riaccendere il dibattito sulla necessità di superare definitivamente i tempi troppo lunghi di liquidazione del TFS.

Cosa succede adesso?

L’impugnativa non significa che la legge regionale sia stata automaticamente cancellata.

Sarà la Corte costituzionale a decidere sulla legittimità delle disposizioni contestate.

Nel frattempo, è importante distinguere chiaramente ciò che è stato impugnato da ciò che non lo è.

Il termine dei 12 mesi per la liquidazione del TFS/TFR è sotto esame della Consulta.

Il “Bonus Maroni” per il personale iscritto al Fondo Pensioni Sicilia è sotto esame della Consulta.

L’anticipazione del TFR anche per il personale già in regime di TFR, invece, non è stata impugnata.

Ed è una precisazione tutt’altro che secondaria.

La previsione che avevamo indicato come una delle possibili criticità della legge si è dunque concretizzata: il Governo ha impugnato proprio la norma sui 12 mesi.

Ma, allo stesso tempo, una delle misure più interessanti introdotte dalla legge regionale – l’estensione dell’anticipazione del TFR al personale già in regime di TFR – non è stata contestata.

Ora spetterà alla Corte costituzionale stabilire se la Sicilia abbia oltrepassato i limiti della propria autonomia oppure se, nel tentativo di accelerare il pagamento di una prestazione maturata dai lavoratori, la Regione abbia esercitato legittimamente le proprie competenze.


Novità per i dipendenti della Regione Siciliana: Anticipazione TFR, “Bonus Maroni” e tempi di erogazione della buonuscita o del TFR (L. R. 28 maggio 2026, n. 13)

Progressioni verticali: dopo la richiesta del COBAS-CODIR, la Funzione Pubblica integra le graduatorie con l’indicazione dei nomi

A seguito della richiesta avanzata dal COBAS-CODIR in merito alle modalità di pubblicazione delle graduatorie definitive delle progressioni verticali, il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale ha pubblicato i Decreti di integrazione delle modalità di pubblicazione delle graduatorie relative alle procedure di progressione verticale.

Si tratta di un importante aggiornamento che consente di integrare le precedenti pubblicazioni delle graduatorie, approvate con i DDG n. 4240 e n. 4241 del 3 agosto 2026.

Il COBAS-CODIR aveva infatti chiesto all’Amministrazione di riesaminare la pubblicazione delle graduatorie, inizialmente effettuata attraverso il solo identificativo della domanda, evidenziando l’esigenza di garantire maggiore trasparenza e conoscibilità degli esiti delle procedure.

La Funzione Pubblica ha quindi accolto la richiesta di integrazione delle modalità di pubblicazione.

Invitiamo pertanto tutti i colleghi interessati alle progressioni verticali a consultare la documentazione aggiornata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Graduatoria definitiva da coadiutori ad assistenti

Integrazione delle modalità di pubblicazione delle graduatorie definitive relative alla procedura di progressione verticale di complessive n. 536 unità di personale dall’Area dei Coadiutori all’Area degli Assistenti del ruolo della Regione Siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, indetta con D.D.G. n. 6292 del 23 dicembre 2025

Elenco candidati non vincitori da coadiutori ad assistenti

Progressioni verticali: il COBAS/CODIR chiede la pubblicazione nominativa delle graduatorie definitive

Dopo la pubblicazione dei D.D.G. n. 4240 e n. 4241 del 3 agosto 2026, con i quali sono state approvate le graduatorie definitive delle progressioni verticali rispettivamente dall’Area dei Coadiutori all’Area degli Assistenti e dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, il COBAS/CODIR ha inviato una formale nota al Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale chiedendo la pubblicazione delle graduatorie in forma nominativa.

Le graduatorie rese pubbliche riportano infatti esclusivamente un codice identificativo della domanda, senza l’indicazione del nome e del cognome dei candidati.

Secondo il COBAS/CODIR, tale modalità di pubblicazione pone dubbi in relazione ai principi di trasparenza amministrativa. La graduatoria definitiva rappresenta infatti l’atto conclusivo della procedura selettiva e consente ai partecipanti e a tutti i soggetti interessati di verificare il corretto svolgimento della selezione, nonché l’esatta posizione dei candidati, anche in vista di eventuali futuri scorrimenti.

Nella nota trasmessa al Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, e per conoscenza all’Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Siciliana e al Segretario Generale, il sindacato ha chiesto che l’Amministrazione riesamini le modalità di pubblicazione adottate e proceda alla pubblicazione delle graduatorie definitive con l’indicazione dei nominativi dei candidati e della relativa posizione in graduatoria.

In alternativa, qualora il Dipartimento ritenga corretta la scelta di pubblicare esclusivamente gli identificativi delle domande, il COBAS/CODIR ha chiesto di conoscere le specifiche disposizioni normative o gli orientamenti interpretativi sui quali tale decisione è stata fondata.

L’obiettivo dell’iniziativa non è mettere in discussione l’esito delle procedure selettive, ma garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e verificabilità che devono caratterizzare ogni procedura concorsuale della pubblica amministrazione.

Come sempre, continueremo a seguire la vicenda e informeremo tempestivamente i lavoratori sugli eventuali sviluppi.

Aggiornamenti sulle Progressioni Economiche e Verticali: Ecco le tempistiche per graduatorie e pubblicazioni

Palermo 30 luglio 2026
Si informano gli iscritti che nel corso di un confronto tenutosi oggi tra il Dirigente Generale della Funzione Pubblica e del Personale e le OOSS *è stato comunicato ufficialmente* che il prossimo 3 agosto, salvo imprevisti, saranno pubblicate le graduatorie per le progressioni VERTICALI mentre le graduatorie relative alle progressioni ORIZZONTALI sia 2024 sia 2025 saranno pubblicate entro il prossimo mese di Settembre.
La Segreteria Generale COBAS-CODIR

RINNOVO CCRL 2025/27. PRIMO INCONTRO ALL’ARAN SICILIA

Palermo, 28 luglio 2026
Sì è appena concluso, presso i locali dell’Aran Sicilia il previsto incontro sull’avvio del rinnovo del contratto giuridico ed economico del comparto non dirigenziale.
L’incontro è stato assolutamente interlocutorio e nel corso del quale si è assistito, sostanzialmente, a una fredda descrizione delle direttive pervenute dal Governo e che dovrebbero costituire la base di discussione relativamente alle varie tematiche e ai vari aspetti contrattuali.
Il COBAS-CODIR, dal canto suo, ha contestualmente consegnato al tavolo copia delle richieste presentate al governo per una complessiva rimodulazione dell’Atto di indirizzo.
Il 4 agosto si proseguirà con i lavori preliminari.
Il COBAS-CODIR ha chiesto anche, che vengano calendarizzate, di volta in volta, riunioni su tematiche esclusivamente contrattuali e convocare, in giorni diversi, eventuali tavoli su tutte le altre questioni.
Anche sul campo Forestale si è chiesto di potere parallelamente attivare un tavolo tecnico che possa affrontare le varie tematiche specifiche che il Corpo richiede e sulle quali il COBAS-CODIR è impegnato da sempre in prima linea.
In ultimo l’Aran ha comunicato che sono arrivate le direttive per il Ford 2026 e costituiranno a breve oggetto di specifica convocazione.
La Segreteria Generale

Nuovo Sistema Professionale: l’Amministrazione invia nuova documentazione. Il COBAS-CODIR presenta le proprie osservazioni

Prosegue il confronto tra l’Amministrazione regionale e le Organizzazioni Sindacali sul nuovo Sistema professionale della Regione Siciliana, sviluppato secondo il modello di gestione per competenze (competence based).
Tutta la documentazione è pubblicata nei link in fondo all’articolo.


Con una nuova nota, l’Amministrazione ha trasmesso un ulteriore documento tecnico destinato ad approfondire le modalità di attuazione della riforma, fornendo maggiori dettagli rispetto alla documentazione illustrata nel corso dei primi incontri.

La nuova documentazione chiarisce che l’attuazione del Sistema professionale si svilupperà attraverso tre fasi fondamentali:

  • attribuzione del Profilo di ruolo a ciascun dipendente;
  • assessment delle competenze, articolato in autovalutazione ed eterovalutazione;
  • utilizzo dei risultati per la programmazione della formazione, dello sviluppo professionale e dei fabbisogni organizzativi.

Rispetto alla prima versione del progetto, il documento contiene alcuni elementi migliorativi. In particolare, vengono meglio definiti i criteri che dovranno guidare l’attribuzione dei profili professionali, vengono richiamati i principi di imparzialità, trasparenza e tracciabilità del procedimento e viene precisato che l’autovalutazione del dipendente non produce effetti sulla valutazione della performance.

Si tratta di precisazioni che vanno nella direzione auspicata dalle Organizzazioni Sindacali e che contribuiscono a rendere più chiaro l’impianto metodologico del nuovo Sistema professionale.

Permangono, tuttavia, importanti aspetti che, a giudizio del COBAS-CODIR, richiedono ulteriori chiarimenti e adeguate garanzie.

Tra le principali osservazioni formulate dalla nostra Organizzazione Sindacale figurano:

  • la necessità che l’attribuzione del Profilo di ruolo sia fondata prioritariamente sulle competenze effettivamente possedute e sull’esperienza professionale maturata, evitando che i fabbisogni organizzativi possano prevalere sulla professionalità del dipendente;
  • l’introduzione di adeguate garanzie procedimentali, prevedendo il diritto del lavoratore a conoscere la valutazione espressa, a formulare osservazioni e a richiederne il riesame;
  • la richiesta di chiarire espressamente che l’assessment delle competenze costituisce uno strumento di valorizzazione del patrimonio professionale e non può produrre effetti diretti sul trattamento giuridico ed economico del personale né sulla valutazione della performance, salvo quanto previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
  • la necessità di definire il rapporto tra il nuovo Sistema professionale e gli istituti disciplinati dal CCRL, quali progressioni economiche, progressioni tra le Aree, mobilità, incarichi di Elevata Professionalità e sistemi di valutazione della performance;
  • la previsione di una procedura che consenta ai dipendenti di richiedere l’aggiornamento del proprio Profilo di ruolo quando, nel corso dell’attività lavorativa, abbiano acquisito nuove competenze o maturato una diversa esperienza professionale.

Quest’ultimo aspetto assume particolare rilievo. Se il nuovo Sistema professionale viene definito “dinamico”, tale caratteristica deve valere non soltanto per le esigenze organizzative dell’Amministrazione, ma anche per la crescita professionale dei lavoratori. Il Profilo di ruolo non può diventare una fotografia immutabile della carriera del dipendente, ma deve poter evolvere insieme alle competenze realmente acquisite nel tempo.

Performance 2025: il Cobas-Codir chiede un chiarimento definitivo. Inviata una nuova nota alla Funzione Pubblica e alla Ragioneria Generale in risposta circolare della Funzione Pubblica prot. n. 71082 del 21 luglio 2026

Il Cobas-Codir ha trasmesso una nuova nota al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale e alla Ragioneria Generale della Regione Siciliana, con copia al Presidente della Regione, all’Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, al Segretario Generale della Regione e all’ARAN Sicilia, per chiedere un chiarimento definitivo sulle procedure che stanno ancora rallentando la liquidazione del salario accessorio relativo alla Performance 2025.

La decisione nasce dopo l’emanazione della circolare della Funzione Pubblica prot. n. 71082 del 21 luglio 2026, che ha fornito indicazioni operative sulla contrattazione decentrata relativa al FORD 2025.

La circolare stabilisce che:

  • i Dipartimenti che non hanno ancora acquisito il parere di compatibilità dei costi devono completare la contrattazione decentrata;
  • i Dipartimenti che hanno già acquisito il visto di congruità e trasmesso gli atti necessari alla liquidazione della performance non devono procedere ad ulteriori adempimenti.

Tuttavia, la circolare non affronta espressamente una questione fondamentale: quale sia il corretto procedimento da seguire per gli accordi decentrati sottoscritti prima del 4 giugno 2026, data della sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Regionale Integrativo presso l’ARAN Sicilia.

Un’ambiguità che continua a generare incertezze

Proprio su questo punto continuano a registrarsi interpretazioni differenti tra gli uffici.

Secondo una ricostruzione che sembrerebbe emergere nella prassi amministrativa, i Dipartimenti che avevano già concluso la contrattazione prima del 4 giugno dovrebbero procedere a una nuova contrattazione o alla sottoscrizione di un addendum, mentre quelli che hanno contrattato successivamente non dovrebbero effettuare alcun ulteriore adempimento.

Tale distinzione, però, non è esplicitata nella circolare e non risulta supportata da un’espressa disposizione normativa o contrattuale.

È proprio questo il nodo sul quale il Cobas-Codir ha chiesto un chiarimento ufficiale.

La nuova nota richiama un dato che appare particolarmente significativo.

Il CCRI definitivamente sottoscritto il 4 giugno 2026 non presenta differenze sostanziali rispetto all’ipotesi sottoscritta presso l’ARAN Sicilia l’11 marzo 2026, almeno per quanto riguarda i criteri di riparto delle risorse destinate alla performance.

Da qui nasce una domanda semplice ma fondamentale:

se il contenuto dell’accordo è rimasto invariato, quale disposizione impone di riaprire la contrattazione decentrata o di sottoscrivere un addendum per gli accordi già perfezionati?

Si tratta di un chiarimento che interessa tutti i Dipartimenti interessati e che può incidere direttamente sui tempi di pagamento del salario accessorio.

Il Cobas-Codir continuerà a seguire la vicenda e informerà tempestivamente i lavoratori sugli sviluppi della procedura e sulle risposte che perverranno dalle Amministrazioni interessate.