Richiesta emanazione circolare esplicativa su “valutazione dal basso” prevista dal SMVP 2026

Valutazione “dal basso” nella Regione: serve chiarezza immediata sulle regole

Con la Deliberazione n. 60 del 10 febbraio 2026, la Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) per l’anno 2026, introducendo – al paragrafo 3.3.2 – una novità destinata a incidere profondamente sull’organizzazione interna: la cosiddetta “valutazione dal basso”.

Si tratta di un cambiamento significativo, che prevede un ribaltamento parziale delle dinamiche valutative tradizionali. In concreto, i dirigenti delle strutture intermedie e di base saranno chiamati a valutare i dirigenti apicali dei Dipartimenti o Uffici di riferimento, mentre il personale del comparto non dirigenziale valuterà i dirigenti delle strutture presso cui presta servizio.

Un passaggio che, sulla carta, può rappresentare un importante strumento di crescita organizzativa, responsabilizzazione diffusa e miglioramento del clima lavorativo. Tuttavia, proprio per la sua portata innovativa, questa misura richiede regole chiare, condivise e soprattutto uniformemente applicate.

Ad oggi, infatti, non risultano ancora definite e diffuse in modo puntuale le modalità operative per lo svolgimento della valutazione dal basso. Una lacuna che rischia di generare incertezza, applicazioni disomogenee tra Dipartimenti e, soprattutto, timori tra il personale coinvolto.

Per queste ragioni, come Cobas-Codir abbiamo ritenuto necessario intervenire formalmente, chiedendo al Dipartimento della Funzione Pubblica l’emanazione urgente di una circolare esplicativa rivolta a tutto il personale e alla dirigenza.

Per scaricare e leggere integralmente la nota clicca sul link in basso.


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Incentivo al posticipo del pensionamento: le novità 2026. Più soldi in busta paga per chi rinvia la pensione

Con la recente Circolare n. 42 del 3 aprile 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’incentivo al posticipo del pensionamento aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026.

Che cos’è l’incentivo al posticipo?

Si tratta di una misura che permette ai lavoratori dipendenti che hanno raggiunto i requisiti per la pensione anticipata di rinunciare all’accredito dei contributi previdenziali a proprio carico.

In parole semplici: la quota di contributi che solitamente viene trattenuta dalla tua busta paga (generalmente il 9,19%) non viene più versata all’INPS, ma ti viene pagata direttamente in busta paga dal datore di lavoro.

Chi può beneficiarne nel 2026?

La Circolare 42/2026 chiarisce che la platea si è allargata. Possono accedere al bonus i lavoratori dipendenti (del settore pubblico e privato) che:

  1. Entro il 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti per la “Pensione Anticipata Flessibile” (62 anni di età e 41 di contributi).

  2. Entro il 31 dicembre 2026 maturano i requisiti per la “Pensione Anticipata Ordinaria” (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne).

I vantaggi: più netto, meno tasse

Il beneficio non è solo un aumento dello stipendio netto. L’aspetto più interessante riguarda il fisco: l’INPS ha confermato che le somme corrisposte come incentivo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali.

Ciò significa che quel 9,19% in più che ricevi ogni mese è esentasse: un vero e proprio “super bonus” che aumenta il tuo potere d’acquisto immediato senza alzare l’aliquota IRPEF.

Cosa succede alla pensione futura?

È bene sapere che, scegliendo questo incentivo, smetterai di accumulare contributi per la quota a tuo carico. Di conseguenza, l’importo della tua futura pensione non beneficerà degli ulteriori anni di lavoro per quanto riguarda la parte di contribuzione oggetto del bonus. Tuttavia, la quota a carico del datore di lavoro continuerà a essere versata regolarmente, garantendo comunque una base di tutela assicurativa.

TFS e TFR dipendenti pubblici: cosa cambia con la Circolare INPS n. 30 del 27-03-2026

Con la circolare n. 30 del 27 marzo 2026, l’INPS fa il punto sui tempi di pagamento e sulle modalità di rateizzazione del TFS (Trattamento di Fine Servizio) e del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) per i dipendenti pubblici, introducendo una novità rilevante ma limitata.

La principale novità

A partire dal 1° gennaio 2027, si riducono i tempi di pagamento per chi accede alla pensione di vecchiaia o per limiti di età:

  • pagamento dopo 9 mesi, a cui si aggiungono i consueti 3 mesi tecnici.

Cosa NON cambia

Per tutte le altre casistiche, i tempi restano invariati:

  • Dimissioni o licenziamento: fino a 24 mesi
  • Contratti a tempo determinato: circa 12 mesi
  • Decesso o inabilità: entro 105 giorni

Rateizzazione degli importi

Nessuna modifica anche sulle modalità di pagamento:

  • fino a 50.000 € → pagamento in un’unica soluzione
  • tra 50.000 e 100.000 €due rate annuali
  • oltre 100.000 €tre rate annuali

In sintesi

La circolare introduce un miglioramento solo per chi va in pensione di vecchiaia dal 2027, mentre per tutti gli altri casi restano tempi di attesa lunghi e regole di rateizzazione invariate.

Per tutti i particolari, si raccomanda, in ogni caso, un’attenta lettura della circolare.

Concorsi pubblici. Stop allo scorrimento automatico delle graduatorie

Una recente sentenza del TAR sta facendo discutere migliaia di candidati risultati idonei nei concorsi pubblici.

Secondo quanto stabilito dai giudici amministrativi, lo scorrimento delle graduatorie non rappresenta più la scelta prioritaria per le amministrazioni pubbliche. Gli enti, infatti, possono decidere di indire nuovi concorsi senza dover fornire una motivazione particolarmente stringente.

Fonte: lentepubblica.it
Link all’articolo originale: https://lentepubblica.it/personale-e-previdenza/scorrimento-graduatorie-addio-la-sentenza-che-gela-migliaia-di-idonei/

Lo smart working può salvare la natalità in Italia? I dati di un nuovo studio globale

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continua a leggere su….. orizzontescuola.it https://www.orizzontescuola.it/smart-working-e-natalita-lo-studio-globale-su-38-paesi-conferma-laumento-delle-nascite-143-di-fertilita-e-12-800-culle-piene-in-piu-stimate-in-italia-allineandosi-agli-standard-esteri/

 

Formazione Regione Siciliana: al via i Piani Individuali 2026. Obiettivo 40 ore per tutti

Con nota prot. n. 25460 del 24 marzo 2026 il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica ha emanato le nuove direttive per la programmazione formativa del 2026. La formazione non è più solo un dovere, ma viene definita come una leva strategica per modernizzare l’Amministrazione, puntando sul rafforzamento delle competenze (sapere, saper fare e saper essere).

Ecco i punti chiave ma si raccomanda un’attenta lettura della nota che puoi scaricare in fondo alla pagina.

L’obiettivo delle 40 ore

Per il 2026 è confermato il target di almeno 40 ore di formazione annue per tutto il personale, indipendentemente dalla qualifica o dal ruolo.

  • Chi riguarda: Dirigenti e dipendenti del comparto, inclusi i lavoratori a tempo determinato.

  • Flessibilità: Il monte ore può essere riproporzionato in base all’effettiva presenza in servizio (es. part-time, maternità, neoassunzioni).

  • Validità: Contano solo i corsi completati con test finale e rilascio di attestato.

Priorità assoluta: Cybersicurezza

La nota pone un forte accento sulla direttiva NIS 2. Tutti coloro che accedono ai sistemi informatici regionali (anche solo per la mail) devono completare entro il 30 giugno 2026 tre moduli specifici sulla piattaforma Syllabus:

  1. Cybersicurezza: sviluppare la consapevolezza nella PA.

  2. Proteggere i dispositivi (Livello base).

  3. Proteggere i dati personali e la privacy (Livello base).

Come funziona il Piano Formativo Individuale (PFI)

Il Piano non è un semplice adempimento burocratico, ma un percorso personalizzato:

  • Definizione: Viene stabilito dal Dirigente in accordo con il dipendente, basandosi sui fabbisogni dell’ufficio e sulle lacune da colmare.

  • Aree di competenza: La formazione deve riguardare Leadership/Soft skill, Transizione (amministrativa, digitale, ecologica) e Valori della PA (etica, trasparenza, sicurezza).

  • Iniziative personali: Possono essere conteggiate nelle 40 ore anche attività svolte fuori dall’orario di lavoro o corsi per albi professionali, purché approvati dal Dirigente e inseriti nel piano.

Il ruolo dei Dirigenti

La formazione è considerata a tutti gli effetti attività lavorativa. Il Dirigente ha il compito di monitorare i progressi e garantire che la partecipazione ai corsi sia compatibile con l’operatività dell’ufficio. La capacità di valorizzare le risorse umane attraverso la formazione sarà parte integrante della valutazione della performance dirigenziale.

Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028

L’Inps, con la circolare INPS 16 marzo 2026, n. 28, ha recepito le disposizioni della legge di bilancio 2026 e del decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che hanno previsto un adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028.

L’aumento dei requisiti per accedere alla pensione sarà applicato in modo graduale: i requisiti aumentano di un mese nel 2027 e di tre mesi nel 2028.

La pensione di vecchiaia slitterà a 67 anni e un mese nel 2027 e a 67 anni e 3 mesi nel 2028, mentre la pensione anticipata richiederà 42 anni e 11 mesi per gli uomini (41 anni e 11 mesi per le donne) nel 2027 e 43 anni e un mese (42 anni e un mese per le donne) nel 2028.


Maggiorazione della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA). Dopo le sentenze di Napoli e Genova, è davvero chiusa la strada per dipendenti ed ex dipendenti della Regione Siciliana?

Negli ultimi giorni il tema della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) è tornato attuale grazie a una serie di importanti pronunce che stanno riaprendo la strada al recupero di somme anche molto rilevanti.

Da un lato, la giurisprudenza di merito – in particolare il Tribunale di Napoli e quello di Genova – ha affermato con chiarezza un principio:
tutta l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1992 deve essere integralmente riconosciuta, con conseguente diritto al ricalcolo della RIA e al pagamento degli arretrati (https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/dipendenti-pubblici-oggi-potete-recuperare-fino-anni-arretrati/6385.html).

Queste decisioni si inseriscono nel solco della sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale, che ha superato definitivamente le interpretazioni restrittive adottate per anni da molte amministrazioni, le quali avevano illegittimamente bloccato il computo dell’anzianità al 1990.


La posizione della Corte dei conti siciliana

A fronte di questo orientamento favorevole, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana (sent. n. 64/2026) ha invece assunto una posizione opposta.

Nel caso degli ex dipendenti regionali, il giudice contabile ha:

  • escluso l’applicabilità della sentenza della Corte costituzionale;
  • affermato la specificità della disciplina regionale;
  • negato l’esistenza di una base normativa per estendere le maggiorazioni della RIA.

Il risultato è stato il rigetto del ricorso.


Le sentenze di Napoli e Genova

Le recenti decisioni dei Tribunali di Napoli (sent. n. 461/2025) e Genova hanno però chiarito alcuni punti fondamentali:

  • il blocco della RIA al 1990 è stato illegittimo;
  • il termine corretto è il 31 dicembre 1992;
  • gli scatti maturati in quel periodo costituiscono un diritto soggettivo pieno;
  • i lavoratori hanno diritto alle differenze retributive e agli arretrati, anche dopo molti anni.

In sostanza, queste pronunce affermano che la RIA non è una concessione discrezionale, ma una componente stabile della retribuzione che deve essere calcolata correttamente.


Il punto cruciale: davvero la Sicilia ha una disciplina “diversa”?

La questione decisiva, oggi, è una sola:

la disciplina della Regione Siciliana è davvero autonoma oppure riproduce quella statale?

Se – come sostenuto dalla Corte dei conti – si tratta di un sistema diverso, allora il rigetto potrebbe reggere.

Ma se invece:

  • la normativa regionale ha recepito o riprodotto il modello statale della RIA;
  • il blocco applicato deriva proprio da quella normativa statale poi dichiarata incostituzionale;

allora cambia completamente lo scenario.

In questo caso, infatti:

il principio affermato dalla Corte costituzionale e applicato dai Tribunali potrebbe estendersi anche ai dipendenti regionali.

Alla luce di questo contrasto giurisprudenziale, l’appello contro la sentenza della Corte dei conti potrebbe non costituire una scelta “temeraria”.


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