Novità per i dipendenti della Regione Siciliana: Anticipazione TFR, “Bonus Maroni” e tempi di erogazione della buonuscita o del TFR (L. R. 28 maggio 2026, n. 13)

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 5 giugno 2026 (n. 25, Suppl. ord.), è entrata ufficialmente in vigore la Legge Regionale 28 maggio 2026, n. 13, recante “Norme in materia di personale ed enti locali. Disposizioni varie”.

L’articolo 1 di questo provvedimento introduce importanti modifiche per i dipendenti regionali. Vediamo nel dettaglio cosa cambia.

1. Anticipazione del TFR: addio a una storica disparità

La novità più attesa riguarda il comma 1, che modifica l’articolo 20 della vecchia legge regionale n. 11/1988.

Fino ad oggi, la possibilità di chiedere un’anticipazione della liquidazione durante la carriera (fino al 70% per l’acquisto della prima casa o per gravi spese sanitarie) era un diritto riservato esclusivamente al personale in regime di buonuscita/TFS (assunto prima del 31 dicembre 2000). Il personale in regime di TFR (Trattamento di Fine Rapporto), ne era paradossalmente escluso.

Con questa modifica, il legislatore estende formalmente il diritto di anticipazione anche al regime di TFR. Si sana così una palese disparità di trattamento, permettendo a tutto il personale – a prescindere dalla data di assunzione – di accedere a questa importante forma di welfare familiare.

2. Estensione del “Bonus Maroni”: busta paga più alta per chi resta al lavoro

Il comma 3 recepisce e applica al personale iscritto al Fondo Pensioni Sicilia l’incentivo al trattenimento in servizio previsto dall’ultima Legge di Bilancio dello Stato (L. 207/2024), il cosiddetto “Bonus Maroni”.

I lavoratori dipendenti regionali che hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2025 possono scegliere di rimanere in servizio rinunciando all’accredito dei contributi previdenziali a proprio carico.

Cosa significa in concreto? Questa quota non verrà più versata all’ente previdenziale, ma sarà corrisposta direttamente al lavoratore all’interno della busta paga mensile, determinando un immediato e consistente aumento dello stipendio netto, senza intaccare l’anzianità contributiva già congelata. In poche parole, i mesi o gli anni lavorati dopo aver scelto il bonus non faranno aumentare l’importo della futura pensione: l’assegno previdenziale resta congelato (cristallizzato) al valore maturato fino al momento dell’opzione, proprio perché su quei periodi successivi non vengono più versati i contributi a carico del lavoratore.

3. Erogazione della buonuscita o del TFR  entro 12 mesi ai dipendenti della Regione cessati dal servizio per qualsiasi causa (art. 1, comma 2): una svolta giusta, ma ad alto rischio di impugnativa

L’art. 1 comma 2, stabilisce che il TFS o il TFR dei dipendenti della Regione cessati dal servizio per qualsiasi causa debba essere corrisposto entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di cessazione.

Si tratta di una norma di civiltà che contrasta i lunghissimi e penalizzanti tempi di attesa (spesso superiori ai 2 o 3 anni), già censurati dalla Corte Costituzionale. 

Il rischio del blocco da Roma

È purtroppo molto probabile che il Consiglio dei Ministri decida di impugnare questo comma davanti alla Corte Costituzionale entro i 60 giorni dalla pubblicazione. I motivi potrebbero essere due:

  1. Competenza legislativa: La Corte Costituzionale si è già espressa più volte su casi simili. Anche se la Regione Siciliana gode di uno Statuto Speciale e ha competenza legislativa in materia di “ordinamento degli uffici e del personale regionale”, la Consulta ha stabilito che il trattamento di fine rapporto (TFR/TFS) rientra nella materia dell’ordinamento civile e dei rapporti di lavoro privati/pubblici, che l’articolo 117 della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato. Le regioni, anche quelle a statuto speciale, non possono legiferare autonomamente su questi aspetti modificando i tempi di erogazione rispetto al livello nazionale.

  2. Copertura finanziaria: Anticipare il pagamento del TFS/TFR a un massimo di 12 mesi per tutti i dipendenti regionali che cessano dal servizio comporta un impatto finanziario immediato e imponente sulle casse della Regione. Lo Stato italiano dilaziona i pagamenti (spesso fino a 2, 3 o anche 5 anni a seconda della causa di cessazione) proprio per esigenze di contenimento della spesa pubblica e stabilità di bilancio. Se la legge regionale non indica una copertura finanziaria solida e strutturale per coprire questa accelerazione dei flussi di cassa, il Governo impugnerà la norma per violazione dell’articolo 81 della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria).

Il paradosso

C’è un aspetto ironico della questione: la stessa Corte Costituzionale (con la famosa sentenza n. 130 del 2023) ha dichiarato che il differimento e la rateizzazione dei TFS dei dipendenti pubblici italiani è incostituzionale perché contraria ai principi di giusta retribuzione. Tuttavia, la Corte ha anche aggiunto che spetta al Parlamento nazionale riformare la materia con gradualità, proprio per evitare il collasso dei conti pubblici.

Cosa accadrà ora che la Sicilia sta provando a fare un “salto in avanti” da sola?

Il rischio concreto è che il Consiglio dei Ministri impugni, sostenendo che la norma altera la parità di trattamento con i dipendenti statali e mina l’equilibrio di bilancio regionale.

SALARIO ACCESSORIO 2025: TUTTO TACE ANCORA! La miope politica siciliana deve rimuovere la trappola del D.Lgs. 118/2011

Palermo, 5 giugno 2026 –

Migliaia di dipendenti regionali attendono ancora il pagamento di straordinari, indennità e posizioni organizzative relativi al 2025. Sebbene, infatti, le strutture regionali abbiano validato e trasmesso i dati entro il termine del 30 aprile, tutto continua a tacere e i soldi non arrivano. Paradossalmente, senza il riaccertamento non arriverebbero neppure le somme destinate alla performance anche se, dopo l’approvazione dalla Giunta della Relazione sulla performance, l’OIV procedesse alla necessaria validazione.
In questo clima di legittima esasperazione, come al solito, qualcuno propone atti di diffida per chiedere «l’immediata emissione dei mandati di pagamento», ma forse si ignora che si tratterebbe di atti giuridicamente inesigibili se la politica e il Governo regionale non rispettano, sulla pelle dei lavoratori, i dettami del D.Lgs. 118/2011. Finché, infatti, la Giunta regionale e l’Assessorato dell’Economia non approvano il formale riaccertamento dei residui, le ragionerie dipartimentali hanno i sistemi informatici bloccati e, pertanto, non possono procedere al pagamento delle somme dovute.
Occorre quindi chiamare l’Esecutivo alle proprie gravi responsabilità. Il COBAS-CODIR non ci sta e ha formalmente diffidato il Governo regionale e l’ARAN Sicilia, presentando tre azioni concrete per superare la «trappola» del riaccertamento causata dall’inerzia del Governo e individuando soluzioni contabili e contrattuali reali che risolvano finalmente l’impasse.
1. AZIONE IMMEDIATA: IL RIACCERTAMENTO PARZIALE
Invece di chiedere mandati impossibili, abbiamo intimato all’Assessorato dell’Economia di applicare l’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011. La Giunta deliberi subito un riaccertamento parziale limitato esclusivamente ai capitoli del personale. È l’unico atto che consentirebbe di
sbloccare i pagamenti in pochi giorni, aggirando i tempi biblici del rendiconto.
2. ACCONTI A DICEMBRE E RIFORMA DELLA PERFORMANCE
Basta aspettare l’estate dell’anno successivo per percepire i premi destinati alla performance.
Chiediamo di inserire nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) una valutazione in itinere al 30 novembre, così da poter erogare un acconto pari al 50-70% del premio già a dicembre dell’anno di competenza lavorativa, rinviando all’anno successivo soltanto il conguaglio.
3. SGANCIAMENTO DI STRAORDINARI, INDENNITÀ E POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Il lavoro straordinario non ha nulla a che vedere con la valutazione della performance. Deve essere pagato in corso di gestione (ad esempio con cadenza bimestrale) nell’anno in cui viene prestato, senza finire nel calderone dei residui bloccati a fine esercizio. Lo stesso ragionamento deve valere per le indennità e le posizioni organizzative.
Il COBAS-CODIR è pronto ad avviare la mobilitazione. I sacrifici dei dipendenti regionali non finanzieranno più l’inefficienza della miope classe politica e della macchina contabile.

Ritardi sul salario accessorio alla Regione: le proposte per superare il blocco contabile

Il nodo dei ritardi nel pagamento delle competenze accessorie (premi di risultato, indennità, straordinari) ai dipendenti regionali non si risolve con intimazioni inesigibili, ma affrontando alla radice le rigidità contabili del D.Lgs. 118/2011. Nonostante le strutture abbiano validato i dati 2025 entro il 30 aprile, i sistemi restano bloccati in attesa della delibera di Giunta sul riaccertamento dei residui.

Per superare questa impasse strutturale, è stata formalizzata un’articolata proposta all’Amministrazione regionale, all’Assessorato all’Economia e all’ARAN Sicilia, basata su interventi concreti sia a breve termine che di natura contrattuale.

Ecco i punti essenziali della piattaforma rivendicativa:

  • Azione immediata: il riaccertamento parziale. Si chiede all’Assessorato all’Economia di stralciare i capitoli di spesa relativi al personale per consentire alla Giunta l’approvazione di un riaccertamento parziale. Questo atto permetterebbe la reiscrizione in bilancio delle somme e l’immediata emissione dei mandati, aggirando i tempi lunghi del rendiconto ordinario.

  • Adeguamento contabile: l’uso del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV). Per evitare che le somme si cristallizzino nei residui passivi bloccando le ragionerie, le risorse destinate alla performance, la cui esigibilità cade nell’anno successivo, devono confluire nell’FPV. Questo le renderebbe liquide e operative già nei primi mesi del nuovo anno.

  • Riforma del SMVP e acconti a dicembre. Attraverso i prossimi tavoli negoziali, occorre modificare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance introducendo uno “stato di avanzamento degli obiettivi” al 30 novembre. Ciò fornirebbe la base giuridica per erogare ai dipendenti un acconto del 50-70% dei premi già a dicembre dell’anno di competenza lavorativa.

  • Sganciamento degli straordinari e quote di performance. È necessario separare la performance organizzativa da quella individuale (soggetta a conguaglio in estate). Soprattutto, si chiede di svincolare il pagamento del lavoro straordinario dalle tempistiche dei premi, garantendo liquidazioni a scorrimento (bimestrali o trimestrali) nello stesso anno in cui la prestazione viene resa.

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Ford 2025. Contratto Collettivo Regionale Integrativo ai fini dell’applicazione dell’art. 102, comma 3, del CCRL 2022-2024 per il comparto non dirigenziale

Sottoscritto all’Aran Sicilia, in via definitiva, l’accordo che ripartisce ai Dipartimenti regionali e alle altre strutture individuate nel prospetto allegato le somme destinate alla performance 2025.

Arretrati, progressioni verticali e settimana corta: il COBAS/CODIR chiede risposte alla Funzione Pubblica

Il COBAS/CODIR ha inviato una nota al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e all’Assessore competente per denunciare il mancato riscontro a numerose richieste formulate negli ultimi mesi su questioni che riguardano direttamente i dipendenti regionali.

Tra i temi rimasti senza risposta figurano:

  • l’applicazione della settimana lavorativa su quattro giorni prevista dal CCRL 2022-2024;
  • la cosiddetta “valutazione dal basso” introdotta dal nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;
  • le anomalie retributive riscontrate nell’area dei coadiutori;
  • il riassorbimento “dell’emolumento accessorio una tantum” (pari all’1,5% dello stipendio) nel calcolo degli arretrati contrattuali;
  • la questione relativa all’attribuzione delle famiglie professionali che rischiano di escludere alcuni lavoratori dalle procedure di progressione verticale.

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Riscatto della laurea: quando può essere conveniente e quando è opportuno riflettere bene

Il riscatto del corso di laurea è uno strumento che consente di trasformare gli anni di studio universitario in anni utili ai fini pensionistici.

Dalla lettura degli approfondimenti citati emerge che il principale vantaggio del riscatto della laurea consiste nella possibilità di anticipare il pensionamento. Risulterebbe invece poco conveniente se il riscatto viene effettuato solo per aumentare l’importo dell’assegno mensile, poiché il ritorno economico della pensione è solitamente molto basso rispetto alla spesa iniziale.

Le considerazioni sopra esposte costituiscono una sintesi informativa di carattere generale e non sostituiscono una valutazione previdenziale personalizzata.

Per chi desidera approfondire l’argomento, segnalo i seguenti articoli:

Attribuzione famiglie professionali (Art. 24 CCRL 2019-2021) – Segnalazione errori materiali riconosciuti dalle Amministrazioni. Mancato recepimento delle rettifiche ed esclusione dalle procedure di progressione verticale. Richiesta urgente di intervento in autotutela

Il Cobas-Codir ha inviato una nota al Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica per rappresentare una situazione inaccettabile che sta ingiustamente penalizzando numerosi colleghi, escludendoli di fatto dalle graduatorie per le progressioni verticali.

Il problema nasce da errori materiali nell’attribuzione delle Famiglie Professionali (art. 24 del CCRL 2019-2021). Non stiamo parlando di semplici capricci o ripensamenti dei dipendenti, ma di errori oggettivi di inquadramento già riconosciuti e segnalati formalmente dalle stesse Amministrazioni di appartenenza.

Nonostante i dipartimenti abbiano tempestivamente comunicato le rettifiche alla Funzione Pubblica, quest’ultima non ha ancora dato seguito alle correzioni. A questo si aggiunge la beffa per il personale comandato presso Enti esterni (come ERSU, Avvocature, Uffici Giudiziari): trovandosi fuori dalla rete RTRS, questi colleghi hanno potuto conoscere la propria famiglia professionale solo a gennaio dopo l’attivazione delle linee VPN da parte dell’ARIT.

Il risultato è gravissimo: molti lavoratori non si trovano utilmente collocati nelle graduatorie provvisorie delle progressioni verticali a causa di un errore non loro e già certificato dai propri uffici.

ISTITUTI CONTRATTUALI E RINNOVI PER I REGIONALI Per qualcuno va tutto bene?

Palermo, 26 maggio 2026 –
Per il COBAS-CODIR la risposta è chiara: assolutamente NO!
Sono troppe le questioni ancora aperte e irrisolte: progressioni orizzontali, corretta attribuzione delle famiglie professionali, progressioni verticali previste dal precedente contratto e mai pienamente definite.
Sul nuovo contratto 2025/2027, inoltre, tutto tace. Nessun segnale concreto è arrivato rispetto all’ennesima mancata nomina dei vertici dell’ARAN Sicilia, a favore di una nuova fase commissariale.
Se gli uffici regionali non sono precipitati nel totale collasso amministrativo, il merito è, dunque, grazie allo spirito di sacrificio e alla professionalità del ristretto numero di dipendenti ancora in servizio che, con organici insufficienti e carichi di lavoro sempre più gravosi, continuano a garantire l’andamento degli uffici.
L’incolpevole nuovo Assessore alla Funzione Pubblica, che ha incontrato le OO.SS., si trova quindi davanti una situazione grave, frutto di anni di governance politica miope e incapace di affrontare seriamente il problema del personale regionale.
Eppure il Presidente della Regione è stato più volte informato della gravità della situazione. Tuttavia, al di là dei proclami, continuano a mancare direttive concrete capaci di colmare il pesantissimo divario economico e giuridico che separa i lavoratori regionali siciliani dal resto delle amministrazioni pubbliche.
In assenza di un reale recupero salariale e professionale, sarà impossibile rendere attrattiva l’Amministrazione regionale per nuove assunzioni: i giovani continueranno inevitabilmente a scegliere amministrazioni più moderne, più organizzate e soprattutto più remunerative.
Al quadro complessivo si aggiunga, ad esempio, un ulteriore elemento di criticità che il COBAS-CODIR ritiene gravissimo: nell’erogazione degli arretrati relativi al CCRL 2022/2024, l’Amministrazione ha proceduto, per l’annualità 2023, al riassorbimento dell’una tantum pari all’1,5% dello stipendio, emolumento accessorio riconosciuto dalla normativa nazionale a tutti i dipendenti pubblici. Per il COBAS-CODIR tale trattenuta risulta del tutto indebita e penalizzante per i lavoratori regionali, ai quali viene sottratto un beneficio economico previsto per contrastare la perdita del potere d’acquisto causata dall’inflazione. È inaccettabile che, ancora una volta, siano proprio i dipendenti regionali siciliani a subire interpretazioni restrittive e penalizzanti rispetto a quanto avvenuto in altri comparti pubblici.
È questo il quadro che il COBAS-CODIR denuncia da tempo alla politica siciliana, ricevendo in cambio soltanto rassicurazioni vaghe e inconcludenti che, fino a oggi, si sono tradotte nel nulla assoluto!
La sottoscrizione dei precedenti contratti con il riconoscimento del semplice “minimo sindacale”, peraltro dopo anni di ritardi, non può essere utilizzata da nessuno come strumento di propaganda politica o sindacale: si è trattato esclusivamente di atti dovuti.
Per questo motivo, alla vigilia della nuova stagione contrattuale, il COBAS-CODIR non accetterà ulteriori rinvii né perdite di tempo e denuncerà pubblicamente qualsiasi tentativo di ostacolare ulteriori e più ampie progressioni verticali, il pieno recupero del potere d’acquisto degli stipendi, anche per i neoassunti, la restituzione delle somme indebitamente trattenute ai lavoratori, l’attivazione concreta dell’Area delle Elevate Professionalità, una seria assistenza complementare e assicurativa per tutti i dipendenti, il diritto al lavoro agile realmente accessibile a tutti, la modernizzazione degli apparati informatici regionali e condizioni di lavoro finalmente dignitose.
Qualsiasi tentativo di aggirare o comprimere questi diritti, mortificati da troppi anni di politiche penalizzanti verso il personale, rappresenterebbe un grave ostacolo alla rinascita dell’Amministrazione regionale e il deliberato mantenimento di uno status quo ormai non più tollerabile e il COBAS-CODIR sarà pronto a scendere in piazza per denunciarlo.

Pubblico Impiego: la condanna penale non definitiva non fa scattare il licenziamento automatico

Il tema della tutela del dipendente pubblico di fronte a procedimenti penali in corso è stato recentemente oggetto di importanti precisazioni.

Una recente analisi pubblicata su ItaliaOggi (https://www.italiaoggi.it/enti-locali-e-pa/lavoro-pubblico/niente-licenziamento-automatico-con-condanna-non-definitiva-nel-pubblico-impiego-ik1mvm1d) ha ribadito un concetto fondamentale: non è possibile procedere al licenziamento automatico in presenza di una condanna non definitiva.

Graduatorie Progressioni Verticali. Chiarimenti su Anzianità, Regime Pensionistico e Periodi LSU/ASU

La pubblicazione dei decreti contenenti le graduatorie provvisorie per le progressioni verticali ha, com’era prevedibile, riacceso i motori del dibattito. Nonostante i chiarimenti già forniti nei mesi scorsi dalle FAQ ufficiali del Dipartimento della Funzione Pubblica, la pubblicazione dei punteggi e delle posizioni di graduatoria ha fatto riaffiorare i dubbi storici dei candidati.

Facciamo chiarezza sui tre nodi più complessi e ricorrenti di questa procedura.

1. Riconoscimento dell’Anzianità al 50%: Penalizzazione o Falso Allarme?

Il dubbio che sta togliendo il sonno a molti riguarda l’applicazione dell’art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, recentemente modificato dalla legge regionale 12 marzo 2025, n. 8.

Il testo recita:

“Ai fini economici l’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’Amministrazione regionale nella qualifica di provenienza è riconosciuta al 50%”.

Cosa significa concretamente?

Molti candidati hanno letto questa percentuale come una penalizzazione nel punteggio rispetto a chi partecipa alle procedure senza riserva di posti.

Il dubbio viene chiarito nei punti 5.6 e seguenti delle faq.

2. Cambio del Regime Pensionistico: Il Punto 7.2 delle FAQ

L’altro grande spauracchio riguarda il destino previdenziale e la liquidazione (TFR/TFS) di chi transita da una categoria all’altra. Anche qui, la risposta corretta è già scolpita al punto 7.2 delle FAQ della Funzione Pubblica.

Il passaggio tramite progressione verticale verticale, pur configurando l’accesso a una nuova area o qualifica, avviene all’interno dello stesso comparto e dello stesso datore di lavoro (l’Amministrazione Regionale).

Di conseguenza:

  • Nessuna interruzione: Non si configura l’estinzione del vecchio rapporto e l’inizio di uno nuovo dal punto di vista previdenziale.

  • Continuità del regime: Il dipendente mantiene il regime pensionistico e di fine rapporto (TFS o TFR) che aveva il giorno prima del decreto di passaggio, senza subire modifiche coatte o passaggi d’ufficio a regimi meno favorevoli.

L’inquadramento segue le regole della “continuità giuridica”, conseguentemente il personale mantiene il medesimo regime relativo al quale risulta già soggetto.

3. La scure sui periodi LSU/ASU: Saranno espunti dalle Graduatorie

Un elemento cruciale che modificherà l’attuale geografia delle graduatorie provvisorie riguarda i periodi di servizio prestati come LSU (Lavoratori Socialmente Utili) o ASU (Attività Socialmente Utili).

Molti candidati hanno inserito tali periodi nel computo totale dell’anzianità utile per il punteggio. Tuttavia l’Avviso pubblico originario non contempla tali attività come “servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione” di ruolo o con contratto di lavoro subordinato ordinario.

  • Cosa succederà ora? In sede di esame delle osservazioni e di verifica d’ufficio per la pubblicazione delle graduatorie definitive, i periodi LSU/ASU saranno inevitabilmente espunti.

  • L’effetto: Questo comporterà una rideterminazione (al ribasso) dei punteggi per tutti i candidati che avevano dichiarato questi anni. Di riflesso, assisteremo a uno smottamento delle posizioni, con conseguenti scorrimenti e riscritture della classifica finale.


Pubblicate le FAQ integrative per le Progressioni verticali tra le aree. Forniti chiarimenti in merito all’art. 74