Osservazioni e richiesta di adeguamento delle “Linee guida per la disciplina del lavoro a distanza” al CCRL 2022-2024
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, con riferimento alla sottoscrizione del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana (Triennio 2022/2024) avvenuta in data 9 febbraio 2026, intendono sottoporre all’attenzione delle SS.LL. la necessità di un urgente aggiornamento delle Linee Guida per la disciplina del lavoro a distanza, al fine di armonizzarle con le sopravvenute disposizioni contrattuali.
Nello specifico si rileva, fra l’altro, una discrepanza tra le attuali Linee Guida e il nuovo dettato contrattuale a proposito dell’erogazione del buono pasto.
Mentre, infatti, le Linee Guida negano il riconoscimento del buono pasto per il lavoro a distanza, l’Art. 73, comma 4 del citato CCRL stabilisce testualmente:
“È riconosciuto il buono pasto per le prestazioni lavorative svolte in modalità agile nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano obbligatorio.”
Essendo il CCRL fonte gerarchicamente superiore e successiva, si chiede alla S.V. ‘immediato recepimento della norma contrattuale nel testo delle Linee Guida.
Si coglie l’occasione per chiedere, inoltre:
1) di volere chiarire il punto relativo al recupero della presenza. L’attuale formulazione dell’art. 24, comma 3, infatti, impone il recupero della giornata di presenza qualora non sia stata effettuata per “forza maggiore”. La norma appare generica e suscettibile di interpretazioni arbitrarie. È necessario specificare che:
a) Il recupero è dovuto solo qualora il dipendente abbia prestato attività lavorativa da remoto in luogo della presenza programmata.
b) È categoricamente escluso l’obbligo di recupero nel caso in cui la mancata presenza sia dovuta alla fruizione di ferie, malattia, permessi ex Legge 104/92 o altri congedi che sospendono l’obbligazione lavorativa. Qualsiasi interpretazione contraria risulterebbe lesiva dei diritti soggettivi costituzionalmente garantiti;
2) di vincolare la clausola del “giustificato motivo” per il recesso alle fattispecie tipizzate all’Art. 7, al fine di evitare atti discriminatori o soggettivi;
3) di sostituire l’espressione anacronistica “superiore gerarchico” (Artt. 13-14) con quella, più consona all’ordinamento della PA moderna, di “Dirigente responsabile della struttura intermedia”.
In relazione a quanto sopra esposto, le scriventi Organizzazioni Sindacali precisano che le osservazioni trasmesse hanno carattere integrativo e migliorativo e non devono, in alcun caso, rappresentare un pretesto per la sospensione o il rallentamento dei procedimenti autorizzatori già in corso o da attivare.
Si ribadisce che le Linee Guida regionali sono pienamente operative e che il differimento delle autorizzazioni configurerebbe un ingiustificato pregiudizio nei confronti dei lavoratori, in particolare di coloro che rientrano nelle categorie prioritarie (es. fragilità, assistenza 104, cura figli minori).
Si coglie anche l’occasione per sollecitare i Dipartimenti e gli Uffici che non abbiano ancora dato seguito alle direttive regionali ad attivare con immediatezza le procedure di manifestazione d’interesse e la stipula degli accordi individuali.
Il ritardo nell’implementazione di tali istituti contrasta con gli obiettivi di efficienza e benessere organizzativo fissati dal PIAO e dal nuovo CCRL, oltre a generare disparità di trattamento inaccettabili tra i dipendenti dell’Amministrazione regionale.
Le scriventi rimangono in attesa di un tempestivo riscontro e si dichiarano disponibili a un incontro di approfondimento per definire congiuntamente le integrazioni necessarie.
La Corte costituzionale ha rinviato al 2027 la decisione sulla legittimità dei ritardi nel pagamento del TFS ai dipendenti pubblici, invitando il Parlamento a riformare la normativa entro quella data. Se il legislatore non interverrà, la Consulta potrebbe dichiarare incostituzionale il sistema che oggi consente allo Stato di pagare la liquidazione con anni di ritardo o a rate.
Nominate le Commissioni di valutazione per la verifica di quanto dichiarato dai candidati nelle domande di partecipazione alle procedure selettive interne di attribuzione dei differenziali stipendiali (progressioni orizzontali) e di progressione tra le Aree (progressioni verticali).




