Limiti e condizioni all’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori. Ordinanza della Cassazione

Tratto da leautonomie.it

di Luigi Oliveri

Le mansioni inferiori sono talora ricomprese in quelle superiori e, quindi, è possibile chiederle quando strettamente necessarie e coerenti con lo svolgimento di un servizio al quale accedono.

L’ordinanza della Cassazione ordinanza 8.5.2025, n. 12128, però, ricorda le condizioni stringenti per una legittima pretesa datoriale di mansioni inferiori…..continua a leggere su https://leautonomie.it/limiti-e-condizioni-allassegnazione-del-lavoratore-a-mansioni-inferiori/

Valutazione dipendenti pubblici: il giudice non si sostituisce al datore di lavoro

Tratto da lentepubblica.it

Importante pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro (Ordinanza 11081 del 27 aprile 2025) secondo cui il dipendente ha diritto a un corretto svolgimento delle procedure di valutazione, potendo agire per ottenere una nuova valutazione o un risarcimento danni, ma non chiedere al giudice di prendere il posto del datore di lavoro nelle decisioni che richiedono discrezionalità…..continua a leggere su https://lentepubblica.it/personale-e-previdenza/valutazione-dipendenti-pubblici-giudice-datore-di-lavoro/

Schede di valutazione. Non è ammesso un diritto all’accesso per confrontare le valutazioni altrui con la propria

Tratto da mauriziolucca.com

Un lavoratore che ritenga di aver subito un giudizio negativo, nel senso che il valutatore ha assegnato un punteggio non corrispondente alle aspettative, nel tentativo di rivedere la valutazione potrà presentare un ricorso con le proprie ragioni ma non è ammesso un diritto all’accesso per confrontare le valutazioni altrui con la propria….continua a leggere su https://www.mauriziolucca.com/nessun-accesso-alle-schede-di-valutazioni-della-performance/

Alcuni chiarimenti sul nuovo ordinamento professionale e sul differenziale stipendiale

Nel pubblico impiego italiano non esistono più contratti di lavoro basati esclusivamente sul vecchio sistema classificatorio a categorie (A, B, C, D).

Con i rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 (e che in molti casi sono stati sottoscritti tra il 2022 e il 2023), tutti i principali comparti del pubblico impiego (Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Sanità, Istruzione e Ricerca) hanno adottato il nuovo sistema di classificazione basato sulle Aree.

Questo processo ha comportato un reinquadramento automatico di tutto il personale dal vecchio sistema delle categorie al nuovo delle aree (Per approfondimenti clicca qui e qui.

Le nuove Aree, pur con denominazioni leggermente diverse tra i comparti, solitamente riflettono una struttura a 3 o 4 livelli:

  • Area degli Operatori (o dei coadiutori) (corrispondente all’ex Categoria A o B)
  • Area degli Assistenti (corrispondente all’ex Categoria C)
  • Area dei Funzionari (corrispondente all’ex Categoria D)
  • Area delle Elevate Qualificazioni (EQ) o Elevate Professionalità (creata ex-novo per valorizzare figure con alte responsabilità o professionalità).

Il passaggio da un sistema di classificazione basato su 4 categorie (A, B, C, D) a uno basato su 3 aree (più una quarta per le Elevate Qualificazioni) nei nuovi contratti del pubblico impiego è stato dettato da diverse motivazioni, tutte orientate a modernizzare, rendere più flessibile e valorizzare il sistema di gestione del personale pubblico.

Tra le principali ragioni che hanno portato alla classificazione su 3 Aree c’è, senza dubbio, quella della valorizzazione delle competenze e delle professionalità, oltre a percorsi di carriera più chiari e incentivanti: L’obiettivo è offrire percorsi di sviluppo professionale più agevoli e incentivanti.

Le progressioni all’interno della stessa area avvengono in base a capacità culturali e professionali, esperienza maturata, qualità dell’attività svolta e risultati conseguiti.

Le progressioni tra le aree, invece, avvengono tramite procedure comparative (non concorsi pubblici veri e propri, ma selezioni interne) che considerano anche la valutazione positiva degli ultimi tre anni di servizio e il possesso di titoli di studio o professionali.

Differenziale stipendiale

A decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale è stato rideterminato lo stipendio tabellare delle nuove Aree di inquadramento del personale. Al personale inquadrato nelle nuove aree è attributo il nuovo tabellare assegnando a titolo di differenziale stipendiale la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari in corrispondenza di ciascuna posizione economica di cui al precedente ordinamento e i nuovi stipendi tabellari.

ATTENZIONE! Nei rinnovi contrattuali la percentuale di aumento viene calcolata NON sul tabellare ma sulla massa salariale. Quando si dice che l’aumento del CCRL 2019-2021 è stato del 4,3%, non significa che il tabellare è aumentato del 4,3% ma il calcolo del 4,3% è effettuato sulla massa salariale, e così sarà anche per il prossimo CCRL.

Il differenziale stipendiale cessa di essere corrisposto in caso di progressione ad area superiore e rientra nella disponibilità del Fondo risorse decentrate, fatta salva la quota dello stesso eventualmente necessaria a garantire l’invarianza della retribuzione fissa annua in godimento (stipendio, comprensivo di differenziale stipendiale e indennità di amministrazione), nel caso in cui la retribuzione fissa annua della area di nuovo inquadramento (stipendio tabellare e indennità di amministrazione) risulti inferiore alla predetta retribuzione fissa in godimento.

In pratica, se vieni promosso a un’area superiore, il tuo differenziale stipendiale (una sorta di “extra” sulla tua retribuzione) smette di essere pagato. I soldi che sarebbero serviti per pagartelo tornano a far parte del Fondo risorse decentrate.

Tuttavia, c’è un’importante eccezione: se la tua nuova retribuzione fissa annua nell’area superiore (che include il nuovo stipendio tabellare e l’indennità di amministrazione) dovesse essere inferiore a quanto guadagnavi prima della promozione (considerando il vecchio stipendio, il differenziale stipendiale e l’indennità di amministrazione), allora una parte del differenziale stipendiale (o anche tutto, se necessario) ti verrà comunque corrisposta. Questo serve a garantire che la tua retribuzione fissa annua complessiva non diminuisca a seguito della promozione.

In sintesi, il differenziale stipendiale si perde con la promozione, ma solo se la nuova retribuzione è uguale o maggiore; altrimenti, una parte viene mantenuta per assicurarti lo stesso livello retributivo fisso di prima.

Una norma analoga era prevista anche nei precedenti contratti del pubblico impiego, vedi ad esempio a proposito delle “Procedure per la progressione all’interno del sistema classificatorio” l’art. 25 comma 3 del CCRL 2002-2005 che stabiliva testualmente che Nel caso di passaggio tra le categorie, al dipendente viene attribuito il trattamento economico iniziale della categoria, alla quale ha avuto accesso attraverso la procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 22, comma 3. Qualora il trattamento economico in godimento, corrispondente alla posizione economica di appartenenza, risulti superiore all’iniziale, il dipendente conserva il trattamento più favorevole, mediante assegno ad personam, ed è riassorbibile con l’acquisizione delle successive posizioni economiche nelle categorie di nuovo inquadramento o con i successivi incrementi contrattuali.

La Giunta ha apprezzato la relazione sulla performance 2024 che può essere inviata all’OIV per la validazione, nella speranza che venga nominato velocemente un nuovo presidente

Con deliberazione n. 187 del 17 giugno 2025 la Giunta regionale ha apprezzato la “Relazione sulla performance 2024″. La relazione sarà inviata all’OIV (Organismo indipendente di Valutazione) per la validazione. Questo è un passo fondamentale al fine di consentire il pagamento delle spettanze 2024 nella speranza che il governo provveda celermente alla nomina di un nuovo presidente dopo la revoca dell’incarico al precedente presidente a causa delle note vicende giudiziarie sulla sanità.

Circolare esplicativa del Dipartimento Regionale del Lavoro – Aggiornamento su adempimenti contrattuali, corretto utilizzo rilevazione presenze STARTWEB e sull’articolazione dell’orario di lavoro

Relativamente al CCRL 2019-2021 del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e della attività formative ha emanato una circolare esplicativa su adempimenti contrattuali, corretto utilizzo rilevazione presenze STARTWEB e sull’articolazione dell’orario di lavoro.

La circolare è chiara e precisa ma, a mio avviso, per una uniforme applicazione degli istituti contrattuali sarebbe stata auspicabile una circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Inps: «Stop al pagamento differito del Tfs ai dipendenti pubblici ed erogazioni più rapide»

Tratto da pamagazine.it

Nel settore privato, il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) viene normalmente erogato al dipendente insieme all’ultima busta paga o, al più tardi,  entro 30-45 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel settore pubblico la normativa prevede che il Tfs/Tfr venga liquidato dopo 90 giorni per le pensioni di inabilità o per decesso del lavoratore, mentre ne devono passare 12 in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età e di servizio. Per tutti gli altri casi di cessazione, come per esempio le dimissioni, il licenziamento e le uscite anticipate, l’attesa stabilita è di 24 mesi.

La Corte Costituzionale ha più volte invitato il legislatore a superare la disciplina sul differimento della liquidazione del Tfs ai dipendenti della Pubblica amministrazione.

Stavolta faranno sul serio?

DDG N. 2492 DEL 10.06.2025 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE ART. 17 DEL CCRL – TRIENNIO GIURIDICO ED ECONOMICO 2019-21

Questo decreto definisce il nuovo sistema di classificazione per il personale non dirigenziale della Regione Siciliana.

Nuova Classificazione del Personale

Il cuore di questo decreto è la creazione di un nuovo schema organizzativo per i dipendenti regionali, diviso in quattro Aree principali:

  • Area dei Coadiutori
  • Area degli Assistenti
  • Area dei Funzionari
  • Area delle Elevate Professionalità

All’interno di ciascuna di queste Aree, verranno poi definite delle specifiche famiglie professionali, come stabilito da un “Ipotesi di contratto collettivo regionale integrativo” siglato il 5 giugno 2025.


Inquadramento del Personale Esistente

Tutto il personale già in servizio presso l’Amministrazione regionale al 1° giugno 2025, così come chi verrà assunto successivamente (fino alla data di un prossimo decreto), verrà inquadrato in questo nuovo sistema. L’inquadramento decorrerà dal 1° giugno 2025 o dalla data di assunzione, a seconda dei casi. Questo processo seguirà una tabella di trasposizione automatica (Tabella “C”) e terrà conto delle conoscenze e competenze richieste per ogni Area, come descritto nell’Allegato “A” del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro.

Un futuro decreto specificherà l’inquadramento di ciascun dipendente, indicando la matricola, l’Area (Coadiutori, Assistenti, Funzionari) e la famiglia professionale.

Atto di indirizzo del Governo Regionale per il rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro (C.C.R.L.) del personale dell’Area della dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 – Triennio 2022- 2024

Con Deliberazione n. 177 del 10 giugno 2025 la Giunta regionale ha approvato l'”Atto di indirizzo del Governo Regionale per il rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro (C.C.R.L.) del personale dell’Area della dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 – Triennio 2022- 2024″.

Riepilogo dell’Atto di Indirizzo del Governo Regionale per il Rinnovo del CCRL 2022-2024

Questo documento, emesso dal Governo Regionale Siciliano, delinea le linee guida per il rinnovo del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) per il personale dirigente all’interno della Regione Siciliana e degli enti collegati per il triennio 2022-2024.

  • Quadro Finanziario:

    • Le risorse finanziarie per il rinnovo del contratto sono calcolate secondo le disposizioni della Legge 234/2021 (Bilancio dello Stato 2022-2024), in particolare i commi 604 e 610 dell’Art. 1.
    • Il rinnovo deve rispettare le risorse disponibili, la legislazione vigente e il Nuovo Accordo di finanza pubblica del 16 ottobre 2023, che mantiene il principio del contenimento della spesa del personale, pur consentendo i rinnovi contrattuali nei limiti previsti a livello nazionale, compreso il trattamento accessorio.
    • Il fabbisogno finanziario totale per l’area dirigenziale per il triennio 2022-2024 è calcolato in €8.479.904,55.
    • Complessivamente, il fabbisogno totale per il personale non dirigente e dirigente per il triennio è di €50.332.015,01, di cui €19.478.840,59 già anticipati.
    • Gli incrementi sono fissati allo 0,33% per il 2022, all’1,58% per il 2023 e al 5,78% a regime a partire dal 2024.
    • I finanziamenti sono stati stanziati nel bilancio regionale attraverso la Legge n. 28 del 2024 (Art. 29, Tabella “B”) e la Legge n. 2 del 2025 per i costi a partire dal 2025.
  • Ambiti della Contrattazione Collettiva:

    • L’atto sottolinea che molte materie rimangono al di fuori della contrattazione collettiva (ad esempio, l’organizzazione degli uffici, le misure di gestione del lavoro, i sistemi di valutazione, i poteri dirigenziali, la formazione non direttamente legata al rapporto di lavoro, gli aspetti organizzativi del lavoro agile).
    • Il quadro del CCRL 2019-2021 può essere rivisto per semplificare le procedure, ridurre gli oneri amministrativi e rendere più snelle le relazioni sindacali, evitando accordi frammentati.
  • Partecipazione Sindacale:

    • Il CCRL manterrà la struttura esistente di partecipazione sindacale del contratto 2019-2021.
    • Valorizzerà ulteriormente gli organismi paritetici e favorirà un dialogo costruttivo tra le parti per garantire una collaborazione proficua.
  • Aggiornamento degli Istituti Contrattuali:

    • Il CCRL può essere aggiornato in base all’esperienza del contratto 2019-2021 e agli sviluppi della contrattazione collettiva nazionale.
    • Particolare attenzione sarà rivolta all’aggiornamento dell’istituto delle “ferie e riposi solidali” (Articolo 25 del CCRL vigente). Questo mira a promuovere la solidarietà tra i dipendenti, riconoscere situazioni di particolare necessità e consentire il trasferimento di ferie e riposi ad altri dipendenti dell’amministrazione regionale.
  • Formazione:

    • La formazione è evidenziata come centrale per la modernizzazione della pubblica amministrazione ed è collegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
    • La formazione è considerata attività lavorativa e deve includere la verifica delle conoscenze acquisite.
    • Il CCRL prenderà in considerazione l’introduzione di un monte ore annuale minimo di formazione per ogni dirigente, concentrandosi sull’apprendimento a distanza (FAD) per il risparmio dei costi.
    • Potrebbe essere introdotto un obbligo di aggiornamento biennale su temi di innovazione organizzativa, leadership e gestione del cambiamento, con certificazione delle competenze acquisite.
    • Il CCRL può anche regolamentare i programmi di mentorship, in cui i manager senior affiancano i nuovi per migliorare le competenze manageriali e strategiche, in modo simile alle pratiche del settore privato.
  • Valorizzazione della Valutazione ai Fini dell’Erogazione del Trattamento Economico Accessorio:

    • Viene sottolineata l’importanza della valutazione della performance per i dirigenti, in particolare per quanto riguarda la retribuzione basata sui risultati e la responsabilità (Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 165/2001).
    • Sebbene i sistemi di valutazione non siano soggetti a contrattazione collettiva, il CCRL può definire criteri per l’allocazione della retribuzione accessoria legata alla performance.
    • Il contratto dovrebbe confermare la natura premiale di aumenti retributivi significativi per i migliori performer.
    • Potrebbe essere definito un limite percentuale massimo per i beneficiari di questi incrementi per evitare la svalutazione.
    • Il CCRL deve garantire che diversi risultati di valutazione portino a una diversificazione effettiva dei trattamenti economici correlati per evitare l'”appiattimento” delle valutazioni e delle compensazioni.
  • Trattamento Economico Accessorio del Personale in Distacco Sindacale:

    • Il contratto regionale deve regolamentare la retribuzione accessoria per il personale in distacco sindacale, rispecchiando le pratiche della contrattazione collettiva nazionale.
  • Istituti del Rapporto di Lavoro e del Lavoro Agile/Remoto:

    • Il CCRL confermerà il quadro del lavoro agile del contratto 2019-2021, riconoscendo la necessità di un periodo di prova.
    • Potrebbe dare priorità all’accesso al lavoro agile/remoto per i dipendenti disabili, quelli con esigenze sanitarie specifiche o quelli che assistono familiari disabili, potenzialmente estendendo il numero di giorni per tale lavoro attraverso contratti individuali.
  • Welfare Contrattuale:

    • Il CCRL continuerà a sviluppare il sistema di welfare, potenzialmente rinviando l’attuazione alla contrattazione integrativa.

Deliberazione n. 177 del 10 giugno 2025. “Atto di indirizzo del Governo Regionale per il rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro (C.C.R.L.) del personale dell’Area della dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 – Triennio 2022- 2024”