Nel pubblico impiego italiano non esistono più contratti di lavoro basati esclusivamente sul vecchio sistema classificatorio a categorie (A, B, C, D).
Con i rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 (e che in molti casi sono stati sottoscritti tra il 2022 e il 2023), tutti i principali comparti del pubblico impiego (Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Sanità, Istruzione e Ricerca) hanno adottato il nuovo sistema di classificazione basato sulle Aree.
Questo processo ha comportato un reinquadramento automatico di tutto il personale dal vecchio sistema delle categorie al nuovo delle aree (Per approfondimenti clicca qui e qui.
Le nuove Aree, pur con denominazioni leggermente diverse tra i comparti, solitamente riflettono una struttura a 3 o 4 livelli:
- Area degli Operatori (o dei coadiutori) (corrispondente all’ex Categoria A o B)
- Area degli Assistenti (corrispondente all’ex Categoria C)
- Area dei Funzionari (corrispondente all’ex Categoria D)
- Area delle Elevate Qualificazioni (EQ) o Elevate Professionalità (creata ex-novo per valorizzare figure con alte responsabilità o professionalità).
Il passaggio da un sistema di classificazione basato su 4 categorie (A, B, C, D) a uno basato su 3 aree (più una quarta per le Elevate Qualificazioni) nei nuovi contratti del pubblico impiego è stato dettato da diverse motivazioni, tutte orientate a modernizzare, rendere più flessibile e valorizzare il sistema di gestione del personale pubblico.
Tra le principali ragioni che hanno portato alla classificazione su 3 Aree c’è, senza dubbio, quella della valorizzazione delle competenze e delle professionalità, oltre a percorsi di carriera più chiari e incentivanti: L’obiettivo è offrire percorsi di sviluppo professionale più agevoli e incentivanti.
Le progressioni all’interno della stessa area avvengono in base a capacità culturali e professionali, esperienza maturata, qualità dell’attività svolta e risultati conseguiti.
Le progressioni tra le aree, invece, avvengono tramite procedure comparative (non concorsi pubblici veri e propri, ma selezioni interne) che considerano anche la valutazione positiva degli ultimi tre anni di servizio e il possesso di titoli di studio o professionali.
Differenziale stipendiale
A decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale è stato rideterminato lo stipendio tabellare delle nuove Aree di inquadramento del personale. Al personale inquadrato nelle nuove aree è attributo il nuovo tabellare assegnando a titolo di differenziale stipendiale la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari in corrispondenza di ciascuna posizione economica di cui al precedente ordinamento e i nuovi stipendi tabellari.
ATTENZIONE! Nei rinnovi contrattuali la percentuale di aumento viene calcolata NON sul tabellare ma sulla massa salariale. Quando si dice che l’aumento del CCRL 2019-2021 è stato del 4,3%, non significa che il tabellare è aumentato del 4,3% ma il calcolo del 4,3% è effettuato sulla massa salariale, e così sarà anche per il prossimo CCRL.
Il differenziale stipendiale cessa di essere corrisposto in caso di progressione ad area superiore e rientra nella disponibilità del Fondo risorse decentrate, fatta salva la quota dello stesso eventualmente necessaria a garantire l’invarianza della retribuzione fissa annua in godimento (stipendio, comprensivo di differenziale stipendiale e indennità di amministrazione), nel caso in cui la retribuzione fissa annua della area di nuovo inquadramento (stipendio tabellare e indennità di amministrazione) risulti inferiore alla predetta retribuzione fissa in godimento.
In pratica, se vieni promosso a un’area superiore, il tuo differenziale stipendiale (una sorta di “extra” sulla tua retribuzione) smette di essere pagato. I soldi che sarebbero serviti per pagartelo tornano a far parte del Fondo risorse decentrate.
Tuttavia, c’è un’importante eccezione: se la tua nuova retribuzione fissa annua nell’area superiore (che include il nuovo stipendio tabellare e l’indennità di amministrazione) dovesse essere inferiore a quanto guadagnavi prima della promozione (considerando il vecchio stipendio, il differenziale stipendiale e l’indennità di amministrazione), allora una parte del differenziale stipendiale (o anche tutto, se necessario) ti verrà comunque corrisposta. Questo serve a garantire che la tua retribuzione fissa annua complessiva non diminuisca a seguito della promozione.
In sintesi, il differenziale stipendiale si perde con la promozione, ma solo se la nuova retribuzione è uguale o maggiore; altrimenti, una parte viene mantenuta per assicurarti lo stesso livello retributivo fisso di prima.
Una norma analoga era prevista anche nei precedenti contratti del pubblico impiego, vedi ad esempio a proposito delle “Procedure per la progressione all’interno del sistema classificatorio” l’art. 25 comma 3 del CCRL 2002-2005 che stabiliva testualmente che Nel caso di passaggio tra le categorie, al dipendente viene attribuito il trattamento economico iniziale della categoria, alla quale ha avuto accesso attraverso la procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 22, comma 3. Qualora il trattamento economico in godimento, corrispondente alla posizione economica di appartenenza, risulti superiore all’iniziale, il dipendente conserva il trattamento più favorevole, mediante assegno ad personam, ed è riassorbibile con l’acquisizione delle successive posizioni economiche nelle categorie di nuovo inquadramento o con i successivi incrementi contrattuali.