Valutazione dal basso: finalmente definite le regole. Ecco come funzionerà nella Regione Siciliana. Ma restano alcune criticità da chiarire

La Funzione Pubblica trasmette alle organizzazioni sindacali la metodologia applicativa prevista dal SMVP 2026. Valutazione anonima tramite il portale S.G.P., questionario di 10 domande e possibilità di ridurre fino a 5 punti il punteggio del dirigente.

In basso trovi il documento in PDF.


Con nota prot. n. 81190 dell’11 settembre 2026, il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica ha trasmesso alle organizzazioni sindacali, a titolo di informativa ai sensi dell’art. 4 del CCRL 2022/2024, la “Metodologia applicativa per la valutazione dal basso”.

Si tratta del documento che mancava per rendere concretamente operativo uno degli elementi di maggiore novità introdotti dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) 2026.

La cosiddetta valutazione dal basso era stata infatti introdotta con l’aggiornamento del SMVP, prevedendo che i dirigenti delle strutture intermedie e di base valutassero il dirigente apicale del Dipartimento o Ufficio di appartenenza e che il personale del comparto non dirigenziale valutasse il dirigente della struttura presso cui è assegnato.

Adesso l’Amministrazione ha definito le modalità concrete attraverso le quali questa nuova forma di valutazione verrà effettuata.

Chi sarà chiamato a valutare

La metodologia individua tre categorie di soggetti coinvolti:

  • il personale del comparto non dirigenziale di ruolo della Regione Siciliana;
  • i dirigenti delle strutture intermedie e di base;
  • i dirigenti apicali.

Il personale del comparto potrà esprimere la propria valutazione sul dirigente della struttura presso cui è assegnato soltanto se, al 31 dicembre dell’anno di riferimento, risulta incardinato nella struttura da almeno sei mesi.

Analogamente, i dirigenti di struttura intermedia e di base potranno valutare il dirigente apicale del Dipartimento o dell’Ufficio cui afferiscono se hanno maturato almeno sei mesi di permanenza nella struttura.

Anche il dirigente valutato deve aver svolto l’incarico per un periodo non inferiore a sei mesi.

Il documento precisa inoltre che il periodo di sei mesi deve essere coincidente tra valutatore e valutato e che dal calcolo devono essere esclusi eventuali periodi di aspettativa.

Cosa succede in caso di incarico ad interim

La metodologia disciplina anche una situazione particolarmente frequente nell’Amministrazione regionale: gli incarichi ad interim.

I dirigenti che abbiano ricoperto un incarico ad interim per almeno sei mesi nel corso dell’anno potranno essere valutati dal personale del comparto presente nella struttura, sempre nel rispetto delle condizioni generali previste.

La disposizione riguarda sia le unità operative di base prive di titolare e affidate ad interim al dirigente della struttura intermedia, sia gli incarichi ad interim di strutture amministrative intermedie conferiti a dirigenti di altre strutture del medesimo Dipartimento o struttura equiparata.

Il dirigente ad interim, invece, potrà esprimere la valutazione del dirigente apicale soltanto nella struttura nella quale è titolare di incarico.

Una precisazione riguarda anche le strutture gestite direttamente dal dirigente generale: se non è stato conferito un incarico ad interim, il personale incardinato nella struttura non potrà esprimere la valutazione sul dirigente generale.

La valutazione sarà anonima

Uno degli aspetti più delicati dell’intera procedura riguarda naturalmente la tutela del dipendente chiamato a valutare il proprio dirigente.

La Funzione Pubblica chiarisce che la valutazione sarà effettuata in forma anonima attraverso il Portale del dipendente – Sistema di Gestione del Personale (S.G.P.).

L’accesso avverrà mediante SPID o CIE, ma il sistema sarà configurato in modo da dissociare informaticamente il dato inserito dal nome del valutatore.

Questo significa che l’identificazione del dipendente sarà necessaria per accedere al sistema, ma il voto espresso non dovrà essere riconducibile al singolo valutatore.

Si tratta evidentemente di una garanzia fondamentale, considerato che il dipendente potrebbe trovarsi a valutare direttamente il proprio superiore gerarchico.

Non è un obbligo, ma un’opportunità

Un’altra precisazione contenuta nel documento è particolarmente significativa.

L’Amministrazione afferma espressamente che la valutazione dal basso, pur essendo prevista dal SMVP, “non costituisce un obbligo ma una opportunità” nell’ottica del miglioramento dell’Amministrazione.

Pertanto il dipendente avente diritto potrà scegliere se partecipare o meno alla procedura.

Tuttavia, esiste una conseguenza importante per chi non partecipa: il potenziale valutatore che non accede alla piattaforma nel periodo previsto perde il diritto di esprimere la propria valutazione.

Quando si potrà votare

La valutazione non sarà effettuata durante l’anno di riferimento, ma nell’anno successivo.

L’Amministrazione comunicherà l’apertura di uno specifico “periodo di valutazione” della durata di 15 giorni.

All’interno di questo periodo gli aventi diritto potranno accedere al portale S.G.P. ed effettuare la valutazione.

Una volta espresso il voto, il sistema impedirà un secondo accesso finalizzato a modificare o ripetere la valutazione.

Dieci domande in cinque aree

La valutazione avverrà attraverso un questionario composto da 10 domande, suddivise in cinque aree di competenza.

Leadership e gestione del personale

  1. Capacità di motivare, coinvolgere e valorizzare le attitudini dei collaboratori;
  2. Capacità di ascolto e gestione dei conflitti.

Trasparenza e comunicazione

  1. Chiarezza nell’esprimere le decisioni;
  2. Rispetto delle regole e dell’etica pubblica.

Capacità organizzativa

  1. Pianificazione efficace delle attività;
  2. Gestione efficiente delle risorse umane.

Orientamento ai risultati

  1. Attenzione ai bisogni dell’utenza;
  2. Capacità di risolvere i problemi.

Clima e benessere organizzativo

  1. Benessere lavorativo percepito;
  2. Clima di fiducia instaurato.

Per ciascuna domanda viene utilizzata una scala di valutazione articolata in cinque livelli:

  • eccellente: 0,5
  • buono: 0,4
  • sufficiente: 0,3
  • mediocre: 0,2
  • insufficiente: 0

Il questionario deve essere completato in tutti i suoi campi affinché la procedura produca un esito.

Una valutazione valida solo con almeno il 40% dei votanti

Un’altra garanzia prevista dalla metodologia riguarda la validità della valutazione.

Il risultato sarà considerato valido soltanto quando saranno contemporaneamente rispettate due condizioni:

  1. abbia votato almeno il 40% degli aventi diritto;
  2. siano stati compilati almeno 3 questionari per struttura.

Se entrambe le condizioni sono rispettate, sulla scheda del dirigente sarà riportata la media aritmetica dei voti espressi.

Se invece non viene raggiunta la percentuale minima dei votanti e/o non vengono raggiunti i tre questionari, il risultato non avrà effetti sulla valutazione individuale del dirigente.

I dati raccolti saranno comunque trattati in forma aggregata e a fini esclusivamente statistici.

La soglia dei tre questionari rappresenta, evidentemente, un elemento importante anche sotto il profilo della tutela dell’anonimato.

La valutazione dal basso può togliere fino a 5 punti

Ma veniamo all’aspetto forse più importante della nuova metodologia.

La valutazione dal basso non costituisce una semplice indagine sul clima organizzativo.

Quando viene raggiunta la soglia di validità prevista, il risultato incide concretamente sulla valutazione della performance individuale del dirigente.

Il punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dal basso è 5.

Se il dirigente ottiene 5, il punteggio già conseguito attraverso la valutazione della performance operativa e del comportamento organizzativo viene confermato.

Se invece ottiene un punteggio inferiore a 5, la valutazione complessiva viene ridotta della differenza rispetto al punteggio massimo.

L’esempio fornito dall’Amministrazione è particolarmente chiaro.

Un dirigente che abbia ottenuto:

  • Performance operativa: 70
  • Comportamento organizzativo: 27
  • Valutazione dal basso: 2

avrà un punteggio complessivo pari a:

97 – (5 – 2) = 94

In sostanza, la valutazione dal basso può determinare una riduzione fino a 5 punti della valutazione complessiva della performance individuale.

Il dirigente potrà conoscere il risultato

La metodologia prevede inoltre che, una volta completato il processo di valutazione, il dirigente possa ricevere un feedback più dettagliato.

I dirigenti che abbiano ricevuto una valutazione dal basso valida potranno infatti visualizzare sulla piattaforma S.G.P. la ripartizione del voto tra le diverse aree di competenza.

L’obiettivo dichiarato è quello di fornire al dirigente un feedback utile per individuare eventuali aspetti sui quali migliorare.

Per il dirigente non apicale, il dato della valutazione dal basso sarà visibile soltanto dopo la conclusione della valutazione effettuata dal dirigente apicale.

Per il dirigente apicale, invece, la visibilità del dato avverrà dopo la valutazione da parte dell’organo di indirizzo politico.

Una novità importante che richiede attenzione

La metodologia finalmente chiarisce molti degli aspetti operativi che avevamo evidenziato come necessari per rendere effettiva la valutazione dal basso.

In particolare, vengono ora disciplinati soggetti coinvolti, requisito dei sei mesi, incarichi ad interim, anonimato, modalità di accesso, questionario, soglia di validità, tempistiche e incidenza del risultato sulla valutazione finale.

Resta tuttavia fondamentale che tutto il personale venga adeguatamente informato sulle modalità di funzionamento della procedura.

La valutazione dal basso introduce infatti un cambiamento significativo nei rapporti organizzativi dell’Amministrazione regionale: per la prima volta il personale del comparto viene chiamato ad esprimere una valutazione che, quando valida, può incidere direttamente sul punteggio della performance individuale del proprio dirigente.

Proprio per questo motivo sarà importante che la procedura venga applicata in maniera uniforme in tutte le strutture regionali, garantendo effettivamente l’anonimato e mettendo il personale nelle condizioni di comprendere correttamente il significato delle singole domande e delle modalità di compilazione.

Se utilizzato correttamente, il nuovo strumento può rappresentare un’occasione per far emergere criticità organizzative che difficilmente possono essere colte attraverso una valutazione esclusivamente gerarchica.

Ma, proprio perché il voto può incidere sulla valutazione individuale della dirigenza, sarà necessario prestare la massima attenzione affinché la valutazione dal basso rimanga uno strumento di misurazione serio, obiettivo e orientato al miglioramento dell’Amministrazione, e non diventi terreno per condizionamenti o conflitti personali.

Pensione di reversibilità: la Cassazione chiude le porte al “doppio passaggio”

Immagine creata con il supporto dell’AI

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (la sentenza n. 14287/2024) ha fatto chiarezza su un tema molto delicato in materia previdenziale: la possibilità – o meglio, l’impossibilità – di trasmettere ulteriormente la pensione di reversibilità ai familiari di chi la percepiva.

I giudici della Suprema Corte hanno stabilito che il trattamento ai superstiti non può subire un “doppio passaggio generazionale”. In parole semplici: se una persona deceduta percepiva a sua volta una pensione di reversibilità (e non una pensione diretta, come quella di vecchiaia) intestata a un precedente defunto, i suoi familiari non possono avanzare alcuna richiesta per ereditare a loro volta quella stessa prestazione.

Per maggiori dettagli e per leggere la notizia integrale, puoi consultare l’articolo originale su QuiFinanza https://quifinanza.it/pensioni/pensione-reversibilita-doppio-passaggio-cassazione/1014120/.

Performance. Stop ai premi a pioggia? Facile a dirsi, difficile a farsi senza parametri oggettivi

Si torna a parlare di stop ai premi “a pioggia” nella Pubblica Amministrazione, puntando il dito contro la distribuzione indifferenziata dei fondi di produttività. Una necessità ribadita anche dai recenti approfondimenti di LentePubblica, che invocano una netta inversione di rotta verso il merito.

Il problema di fondo, però, è un altro e spesso viene abilmente taciuto: come si fa a premiare il merito se mancano parametri di valutazione davvero oggettivi?

Nella realtà quotidiana di moltissimi enti, la misurazione della performance rischia di trasformarsi in una chimera. Spesso i criteri adottati sono vaghi, autoreferenziali e affidati quasi totalmente all’ampia discrezionalità dei dirigenti. Senza indicatori trasparenti, misurabili e uguali per tutti, il rischio concreto è duplice: da un lato si mantengono i vecchi premi mascherati, dall’altro si rischia di aprire la strada a logiche di favoreggiamento o a valutazioni arbitrarie che nulla hanno a che spartire con la produttività reale.

Continua a leggere su https://lentepubblica.it/personale-e-previdenza/performance-nella-pa-basta-premi-a-pioggia-mascherati-da-valutazione/

Progressioni verticali, a breve l’inquadramento dei vincitori. Ma prima potrebbero scattare ulteriori controlli sui titoli

Il Dipartimento della Funzione Pubblica dovrebbe procedere a breve all’inquadramento dei vincitori nelle nuove aree. Intanto, alla luce delle numerose richieste di accesso agli atti e di riesame, l’Amministrazione potrebbe effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.


Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive delle progressioni verticali, l’attenzione dei dipendenti della Regione Siciliana si concentra ora sul prossimo passaggio: l’inquadramento dei vincitori nelle nuove aree all’interno delle rispettive famiglie professionali.

Ma proprio in questa fase potrebbe esserci un ulteriore passaggio di verifica.

Dopo la pubblicazione delle graduatorie, infatti, sono state numerose le segnalazioni dei lavoratori relative alla valutazione di servizi, titoli di studio, attestati e altri elementi dichiarati dai candidati.

Da quanto si apprende, sarebbero numerose anche le richieste di accesso agli atti e le istanze di riesame presentate all’Amministrazione da lavoratori interessati a verificare la correttezza della propria posizione o di specifiche valutazioni che hanno inciso sulla graduatoria.

Si tratta, naturalmente, di richieste che dovranno essere valutate dall’Amministrazione sulla base della documentazione e delle disposizioni che regolano la procedura.

Ed è proprio alla luce di questo scenario che assume particolare rilievo quanto previsto dagli stessi decreti di approvazione delle graduatorie.

L’art. 6 dei D.D.G. n. 4240 e n. 4241 del 3 agosto 2026 prevede espressamente la facoltà dell’Amministrazione di effettuare ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, anche successivamente all’approvazione delle graduatorie definitive e all’inquadramento dei vincitori.

In particolare, il comma 2 dell’art. 6 prevede che l’Amministrazione proceda ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ma è soprattutto il comma 3 a chiarire un aspetto di particolare importanza: anche dopo l’approvazione delle graduatorie definitive, qualora venga accertata la mancanza dei requisiti prescritti oppure la non veridicità, totale o parziale, delle dichiarazioni rese, l’Amministrazione procederà all’esclusione del candidato o alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, con il recupero delle somme eventualmente corrisposte, ferme restando le responsabilità previste dalla normativa.

Si tratta di una previsione che non riguarda soltanto la fase precedente alla formazione delle graduatorie.

Il controllo sulla sussistenza dei requisiti e sulla veridicità delle dichiarazioni può quindi assumere rilievo anche successivamente all’approvazione delle graduatorie definitive.


Progressioni verticali. Pubblicate le Graduatorie Definitive per ciascuna famiglia professionale

Progressioni verticali: dopo la richiesta del COBAS-CODIR, la Funzione Pubblica integra le graduatorie con l’indicazione dei nomi

Progressioni verticali: è possibile lo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia o decesso di un vincitore?

Cosa prevedono realmente i bandi, le FAQ e la circolare della Funzione Pubblica.

Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive delle progressioni verticali da Coadiutori ad Assistenti e da Assistenti a Funzionari, molti dipendenti stanno chiedendo cosa possa accadere qualora uno o più lavoratori collocati in posizione utile rinuncino alla progressione oppure, nelle more del perfezionamento della procedura, vengano a mancare.

La domanda è particolarmente importante per chi si trova immediatamente fuori dal numero dei posti disponibili.

La risposta, però, non può essere semplicemente «sì, c’è lo scorrimento» oppure «no, non è previsto».

Occorre infatti leggere attentamente il testo degli avvisi pubblici, le FAQ e le modalità con cui è stata disciplinata la procedura.

Il punto di partenza sono i bandi. Essi prevedono espressamente lo scorrimento

L’articolo 11 degli avvisi pubblici per le progressioni verticali contiene una disposizione molto importante.

Dopo aver disciplinato la formazione delle graduatorie definitive, stabilisce che:

«I posti di cui all’art. 2, comma 3 del presente avviso, se non ricoperti nella loro totalità, saranno oggetto di scorrimento tra i dipendenti collocati utilmente nelle relative graduatorie di merito».

La previsione riguarda, in particolare, i posti riservati previsti dall’avviso.

La stessa disciplina è stata successivamente chiarita dalle FAQ integrative pubblicate dalla Funzione Pubblica: la graduatoria è unica per ciascuna famiglia professionale e, qualora i posti riservati non vengano integralmente coperti, questi possono essere assegnati ai candidati non riservisti mediante scorrimento, secondo l’ordine della graduatoria e nel rispetto dell’avviso pubblico.

Dunque, lo scorrimento non è un’ipotesi estranea alla procedura: è espressamente contemplato dalla lex specialis.

Ma cosa significa «se i posti non vengono ricoperti»?

È questo il punto sul quale occorre fare attenzione.

La disposizione non parla genericamente di «graduatoria utilizzabile in caso di rinuncia», né stabilisce che ogni futura vacanza debba necessariamente essere coperta mediante scorrimento.

Parla invece di posti che non siano ricoperti nella loro totalità.

Questa formulazione assume particolare rilievo nel momento in cui un vincitore, per qualsiasi ragione, non arrivi effettivamente all’inquadramento nella nuova Area.

Si pensi, ad esempio, a un dipendente collocato tra i vincitori che:

  • rinunci alla progressione;
  • non accetti l’inquadramento secondo le modalità previste dall’Amministrazione;
  • perda i requisiti necessari prima del perfezionamento dell’inquadramento;
  • venga escluso a seguito dei controlli successivi sulle dichiarazioni rese;
  • venga a mancare prima che la progressione si sia perfezionata.

In situazioni di questo tipo si pone concretamente il problema di capire se il posto previsto dal bando sia rimasto non coperto e debba quindi essere attribuito al successivo candidato utilmente collocato.

La stessa graduatoria, però, non può essere considerata una graduatoria «aperta» per gli anni futuri

C’è un altro passaggio del bando che non può essere ignorato.

L’articolo 11 di entrambi i bandi (da coadiutori ad assistenti e da assistenti a funzionari) precisa infatti che le graduatorie definitive:

«avranno vigenza esclusivamente per le progressioni verticali […] di cui al presente avviso, e non saranno riutilizzabili per gli anni successivi».

Questo significa che non siamo di fronte a una graduatoria ordinaria destinata a rimanere disponibile per coprire, negli anni successivi, nuovi posti che dovessero rendersi vacanti.

La graduatoria è stata costruita per coprire i posti oggetto dello specifico avviso.

Ed è proprio questa distinzione che consente di separare due situazioni molto diverse.

Rinuncia prima dell’inquadramento: lo scorrimento è una possibilità concreta

Se un vincitore rinuncia prima che il posto sia effettivamente coperto, a mio avviso esiste un argomento particolarmente forte per sostenere la necessità di verificare lo scorrimento.

Il posto previsto dal bando, infatti, non sarebbe stato concretamente coperto.

In questo caso l’Amministrazione dovrebbe innanzitutto verificare se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 11 e, ove il posto rientri nell’ambito della disposizione sullo scorrimento, procedere secondo l’ordine della graduatoria.

La ratio è evidente: se il bando mette a disposizione un determinato numero di posti e uno di questi rimane scoperto, non avrebbe senso, in linea di principio, considerare definitivamente esaurita la procedura mentre nella graduatoria esistono candidati che hanno partecipato alla stessa selezione e che risultano immediatamente successivi ai vincitori.

Ma è importante sottolineare che non si tratta di un diritto automatico allo scorrimento per qualsiasi rinuncia: occorre verificare la fase in cui interviene la rinuncia, la natura del posto rimasto vacante e le specifiche disposizioni dell’avviso.

E se il vincitore muore?

Facciamo, ovviamente, i dovuti scongiuri, ma, vivendo sotto questo cielo, è purtroppo un’eventualità che non può essere ignorata nell’analisi di tutti i possibili scenari della procedura.

Il caso del decesso presenta una problematica analoga, ma ancora più delicata.

Se il decesso interviene prima del perfezionamento dell’inquadramento, si può porre concretamente la questione della mancata copertura del posto e quindi dell’applicazione della clausola di scorrimento prevista dal bando.

Diversa è invece l’ipotesi in cui il dipendente sia stato già inquadrato nella nuova Area.

In questo secondo caso non si tratta più di un posto «non ricoperto» nell’ambito della procedura concorsuale, ma di una successiva vacanza di organico determinatasi per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.

La clausola dell’articolo 11 non sembra essere stata concepita per consentire lo scorrimento della graduatoria ogni volta che, successivamente agli inquadramenti, si liberi un posto.

Del resto, il bando stabilisce espressamente che la graduatoria non è riutilizzabile negli anni successivi.

Attenzione anche ai controlli sui titoli dichiarati

C’è poi un’altra ipotesi che potrebbe assumere rilievo.

L’avviso stabilisce che le graduatorie definitive sono formulate all’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, verifiche che l’Amministrazione procede ad effettuare anche a campione.

Qualora venga accertata l’inidoneità alla partecipazione o la falsità delle dichiarazioni contenute nella domanda, l’Amministrazione dispone l’esclusione dell’interessato con provvedimento motivato.

Anche questa situazione può quindi determinare la necessità di verificare se il posto originariamente destinato alla procedura sia rimasto scoperto e se, alla luce dell’articolo 11, debba essere attribuito mediante scorrimento.

Ed è proprio per questo che la fase successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive non è un passaggio meramente formale.

Un esempio concreto

Immaginiamo una graduatoria nella quale siano previsti 10 posti.

I primi 10 candidati sono i vincitori e l’undicesimo è il primo candidato non vincitore.

Se uno dei primi 10 rinuncia prima dell’inquadramento, si pone il problema dello scorrimento: il posto dovrebbe essere considerato non coperto e, se ricorrono le condizioni dell’articolo 11, dovrebbe essere verificata la possibilità di attribuirlo all’undicesimo.

Se invece tutti i primi 10 vengono regolarmente inquadrati e, successivamente, uno di loro cessa dal servizio, la situazione è diversa: quel posto è stato già coperto nell’ambito della procedura e la successiva vacanza non equivale necessariamente a un posto non ricoperto ai sensi dell’articolo 11.

In quest’ultimo caso non sembra possibile sostenere automaticamente che debba essere chiamato l’undicesimo classificato.

Ecco perché sarà importante monitorare la fase di inquadramento

Sarà quindi particolarmente importante conoscere quanti dei vincitori completeranno effettivamente il percorso di inquadramento e se si verificheranno rinunce, esclusioni o altre circostanze che possano lasciare posti non coperti.

Progressioni verticali. Le verifiche tutelano i vincitori

La pubblicazione delle graduatorie definitive delle progressioni verticali ha inevitabilmente acceso il confronto tra i lavoratori della Regione Siciliana.

Dopo la pubblicazione, i social sono stati letteralmente sommersi dalle segnalazioni e dalle richieste di chiarimento dei dipendenti, molti dei quali hanno evidenziato possibili anomalie nella valutazione di servizi, titoli di studio, attestati e altri elementi dichiarati dai candidati.

Si tratta, è bene precisarlo, di segnalazioni che dovranno essere verificate e non di irregolarità che possono essere considerate già accertate.

Da quanto è dato sapere, proprio a seguito della pubblicazione delle graduatorie, sarebbero numerose le richieste di accesso agli atti e le istanze di riesame in autotutela presentate (o che stanno per essere presentate) dai lavoratori che intendono verificare la correttezza dei punteggi attribuiti e la conformità dei titoli e dei servizi valutati.

È un passaggio fisiologico in una procedura che coinvolge centinaia di lavoratori e che, dopo oltre venticinque anni di attesa, assume un’importanza particolare per il personale regionale.

Le richieste di verifica sulle progressioni verticali, tuttavia, non devono essere viste come un ostacolo alla conclusione della procedura. Verificare significa consolidare, non bloccare: chi ha vinto una progressione ha tutto l’interesse a che la propria posizione in graduatoria sia solida, definitiva e non più contestabile. Una verifica condotta con serietà, in questa fase, è lo strumento che riduce il rischio che le posizioni dei vincitori possano essere successivamente messe in discussione.

Se un lavoratore chiede di verificare la correttezza della procedura attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento e dalla normativa non significa mettere in discussione l’intera procedura, significa chiedere all’Amministrazione di verificare ciò che viene concretamente segnalato e, qualora venga accertato un errore, di intervenire nella misura necessaria.

Va pertanto ribadito con chiarezza: il vero rischio non è la verifica. Il vero rischio è l’esatto opposto, ovvero arrivare alla conclusione delle progressioni con graduatorie esposte al rischio di essere impugnate perché contengono errori non corretti in tempo utile. Un errore non intercettato oggi diventa un contenzioso domani, con conseguenze che ricadono proprio su chi la graduatoria l’ha vinta legittimamente.

Per questo motivo verificare non è un rallentamento burocratico, ma la condizione stessa perché le progressioni verticali possano dirsi davvero concluse e stabili. Solo un percorso verificato con attenzione consente di consolidare i risultati raggiunti e di evitare che le graduatorie restino esposte, per anni, al rischio di impugnative fondate su eventuali vizi non rilevati o non corretti tempestivamente.

Su un punto, tuttavia, occorre essere altrettanto chiari. Anche a fronte di segnalazioni giunte da più parti circa presunte posizioni illegittime presenti in una graduatoria ormai definitiva un’organizzazione sindacale, in quanto tale, non può sostituirsi al singolo lavoratore nella tutela di una posizione individuale direttamente lesa dalla graduatoria. La tutela di una posizione individuale direttamente incisa dalla graduatoria spetta, in primo luogo, al lavoratore che possa dimostrare un concreto e attuale pregiudizio derivante da quella specifica situazione

Un interesse siffatto può essere vantato solo dal lavoratore effettivamente e direttamente leso dal provvedimento, cioè da chi, per effetto di quella specifica posizione illegittima, ha subito un pregiudizio concreto e personale nella propria posizione in graduatoria.

TFS entro 12 mesi, il Governo impugna la legge siciliana: confermato il pronostico, ma l’anticipazione del TFR resta in piedi

Avevo evidenziato il rischio di un’impugnativa. Il Consiglio dei Ministri ha ora impugnato alcune disposizioni della L.R. 13/2026. Ma attenzione: l’anticipazione del TFR per il personale regionale già in regime di TFR non è tra le norme contestate.

Nel mio precedente articolo dedicato alle novità introdotte dalla legge regionale 28 maggio 2026, n. 13, avevo messo in evidenza gli effetti favorevoli della nuova disciplina per i dipendenti regionali, ma anche un possibile problema: la norma che fissava in 12 mesi il termine massimo per il pagamento del TFS/TFR avrebbe potuto essere impugnata dal Governo per invasione della competenza statale e per i suoi effetti sulla finanza pubblica.

Il pronostico si è avverato.

Il Consiglio dei Ministri ha infatti deliberato l’impugnativa di alcune disposizioni della L.R. n. 13/2026 davanti alla Corte costituzionale.

Per quanto riguarda direttamente i dipendenti regionali, sono stati contestati, in particolare, i commi 2 e 3 dell’articolo 1.

Il comma 2 è quello che stabiliva il termine massimo di 12 mesi dalla cessazione dal servizio per la liquidazione del TFS/TFR.

Il comma 3 riguarda invece l’estensione al personale iscritto al Fondo Pensioni Sicilia della disciplina del cosiddetto “Bonus Maroni”.

Il pronostico era quindi corretto

Nel mio precedente approfondimento avevamo sottolineato che la previsione dei 12 mesi rappresentava certamente un importante passo avanti per i lavoratori, ma che proprio questa disposizione avrebbe potuto entrare in conflitto con la disciplina statale in materia di TFS/TFR.

Il Governo ha ora sostanzialmente confermato questa impostazione.

Secondo l’impugnativa, la disciplina dei rapporti di lavoro e del trattamento di fine servizio rientrerebbe infatti nell’ambito delle competenze riservate allo Stato e la Regione non avrebbe potuto modificare autonomamente i termini previsti dalla normativa nazionale.

Il Governo contesta inoltre gli effetti finanziari derivanti dall’anticipazione temporale dei pagamenti.

La parola passa ora alla Corte costituzionale.

Ma c’è una precisazione fondamentale: l’anticipazione del TFR non è stata impugnata

È importante evitare un equivoco che potrebbe generare confusione tra i lavoratori.

L’impugnativa del Governo non riguarda la norma che consente l’anticipazione del TFR anche al personale regionale già in regime di TFR.

Si tratta di una distinzione fondamentale.

L’articolo 1 della L.R. n. 13/2026 aveva introdotto diverse misure in materia di trattamento di fine rapporto e trattamento di fine servizio.

Il Governo ha impugnato:

  • la disposizione relativa al termine massimo di 12 mesi per il pagamento del TFS/TFR;
  • la disposizione relativa al Bonus Maroni per il personale iscritto al Fondo Pensioni Sicilia.

Non è invece oggetto di impugnativa la disposizione che consente l’anticipazione del TFR al personale in regime di TFR.

Pertanto, salvo ulteriori sviluppi normativi o giudiziari, questa importante novità rimane fuori dal giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo.

Il paradosso della vicenda

La situazione presenta anche un evidente paradosso.

Da una parte, il Governo sostiene che la Regione non possa intervenire autonomamente per ridurre i tempi di pagamento del TFS/TFR.

Dall’altra, la Corte costituzionale ha da tempo evidenziato la problematicità del differimento della buonuscita dei dipendenti pubblici, sollecitando il legislatore nazionale a intervenire.

È quindi possibile che la vicenda siciliana contribuisca a riaccendere il dibattito sulla necessità di superare definitivamente i tempi troppo lunghi di liquidazione del TFS.

Cosa succede adesso?

L’impugnativa non significa che la legge regionale sia stata automaticamente cancellata.

Sarà la Corte costituzionale a decidere sulla legittimità delle disposizioni contestate.

Nel frattempo, è importante distinguere chiaramente ciò che è stato impugnato da ciò che non lo è.

Il termine dei 12 mesi per la liquidazione del TFS/TFR è sotto esame della Consulta.

Il “Bonus Maroni” per il personale iscritto al Fondo Pensioni Sicilia è sotto esame della Consulta.

L’anticipazione del TFR anche per il personale già in regime di TFR, invece, non è stata impugnata.

Ed è una precisazione tutt’altro che secondaria.

La previsione che avevamo indicato come una delle possibili criticità della legge si è dunque concretizzata: il Governo ha impugnato proprio la norma sui 12 mesi.

Ma, allo stesso tempo, una delle misure più interessanti introdotte dalla legge regionale – l’estensione dell’anticipazione del TFR al personale già in regime di TFR – non è stata contestata.

Ora spetterà alla Corte costituzionale stabilire se la Sicilia abbia oltrepassato i limiti della propria autonomia oppure se, nel tentativo di accelerare il pagamento di una prestazione maturata dai lavoratori, la Regione abbia esercitato legittimamente le proprie competenze.


Novità per i dipendenti della Regione Siciliana: Anticipazione TFR, “Bonus Maroni” e tempi di erogazione della buonuscita o del TFR (L. R. 28 maggio 2026, n. 13)

Progressioni verticali: dopo la richiesta del COBAS-CODIR, la Funzione Pubblica integra le graduatorie con l’indicazione dei nomi

A seguito della richiesta avanzata dal COBAS-CODIR in merito alle modalità di pubblicazione delle graduatorie definitive delle progressioni verticali, il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale ha pubblicato i Decreti di integrazione delle modalità di pubblicazione delle graduatorie relative alle procedure di progressione verticale.

Si tratta di un importante aggiornamento che consente di integrare le precedenti pubblicazioni delle graduatorie, approvate con i DDG n. 4240 e n. 4241 del 3 agosto 2026.

Il COBAS-CODIR aveva infatti chiesto all’Amministrazione di riesaminare la pubblicazione delle graduatorie, inizialmente effettuata attraverso il solo identificativo della domanda, evidenziando l’esigenza di garantire maggiore trasparenza e conoscibilità degli esiti delle procedure.

La Funzione Pubblica ha quindi accolto la richiesta di integrazione delle modalità di pubblicazione.

Invitiamo pertanto tutti i colleghi interessati alle progressioni verticali a consultare la documentazione aggiornata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Graduatoria definitiva da coadiutori ad assistenti

Integrazione delle modalità di pubblicazione delle graduatorie definitive relative alla procedura di progressione verticale di complessive n. 536 unità di personale dall’Area dei Coadiutori all’Area degli Assistenti del ruolo della Regione Siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, indetta con D.D.G. n. 6292 del 23 dicembre 2025

Elenco candidati non vincitori da coadiutori ad assistenti

Progressioni verticali: il COBAS/CODIR chiede la pubblicazione nominativa delle graduatorie definitive

Dopo la pubblicazione dei D.D.G. n. 4240 e n. 4241 del 3 agosto 2026, con i quali sono state approvate le graduatorie definitive delle progressioni verticali rispettivamente dall’Area dei Coadiutori all’Area degli Assistenti e dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, il COBAS/CODIR ha inviato una formale nota al Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale chiedendo la pubblicazione delle graduatorie in forma nominativa.

Le graduatorie rese pubbliche riportano infatti esclusivamente un codice identificativo della domanda, senza l’indicazione del nome e del cognome dei candidati.

Secondo il COBAS/CODIR, tale modalità di pubblicazione pone dubbi in relazione ai principi di trasparenza amministrativa. La graduatoria definitiva rappresenta infatti l’atto conclusivo della procedura selettiva e consente ai partecipanti e a tutti i soggetti interessati di verificare il corretto svolgimento della selezione, nonché l’esatta posizione dei candidati, anche in vista di eventuali futuri scorrimenti.

Nella nota trasmessa al Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, e per conoscenza all’Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Siciliana e al Segretario Generale, il sindacato ha chiesto che l’Amministrazione riesamini le modalità di pubblicazione adottate e proceda alla pubblicazione delle graduatorie definitive con l’indicazione dei nominativi dei candidati e della relativa posizione in graduatoria.

In alternativa, qualora il Dipartimento ritenga corretta la scelta di pubblicare esclusivamente gli identificativi delle domande, il COBAS/CODIR ha chiesto di conoscere le specifiche disposizioni normative o gli orientamenti interpretativi sui quali tale decisione è stata fondata.

L’obiettivo dell’iniziativa non è mettere in discussione l’esito delle procedure selettive, ma garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e verificabilità che devono caratterizzare ogni procedura concorsuale della pubblica amministrazione.

Come sempre, continueremo a seguire la vicenda e informeremo tempestivamente i lavoratori sugli eventuali sviluppi.