Con la circolare n. 30 del 27 marzo 2026, l’INPS fa il punto sui tempi di pagamento e sulle modalità di rateizzazione del TFS (Trattamento di Fine Servizio) e del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) per i dipendenti pubblici, introducendo una novità rilevante ma limitata.
La principale novità
A partire dal 1° gennaio 2027, si riducono i tempi di pagamento per chi accede alla pensione di vecchiaia o per limiti di età:
pagamento dopo 9 mesi, a cui si aggiungono i consueti 3 mesi tecnici.
Cosa NON cambia
Per tutte le altre casistiche, i tempi restano invariati:
Dimissioni o licenziamento: fino a 24 mesi
Contratti a tempo determinato: circa 12 mesi
Decesso o inabilità: entro 105 giorni
Rateizzazione degli importi
Nessuna modifica anche sulle modalità di pagamento:
fino a 50.000 € → pagamento in un’unica soluzione
tra 50.000 e 100.000 € → due rate annuali
oltre 100.000 € → tre rate annuali
In sintesi
La circolare introduce un miglioramento solo per chi va in pensione di vecchiaia dal 2027, mentre per tutti gli altri casi restano tempi di attesa lunghi e regole di rateizzazione invariate.
Per tutti i particolari, si raccomanda, in ogni caso, un’attenta lettura della circolare.
Una recente sentenza del TAR sta facendo discutere migliaia di candidati risultati idonei nei concorsi pubblici.
Secondo quanto stabilito dai giudici amministrativi, lo scorrimento delle graduatorie non rappresenta più la scelta prioritaria per le amministrazioni pubbliche. Gli enti, infatti, possono decidere di indire nuovi concorsi senza dover fornire una motivazione particolarmente stringente.
Una caduta durante lo smart working è considerata infortunio sul lavoro se avviene nel luogo concordato e durante l’orario di lavoro, essendo collegata all’attività lavorativa.
Mentre molte aziende spingono per il rientro in ufficio, una recente ricerca internazionale getta luce su un beneficio inaspettato del lavoro agile: l’aumento delle nascite.
Secondo uno studio condotto in 38 Paesi da prestigiose università….
Con nota prot. n. 25460 del 24 marzo 2026 il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica ha emanato le nuove direttive per la programmazione formativa del 2026. La formazione non è più solo un dovere, ma viene definita come una leva strategica per modernizzare l’Amministrazione, puntando sul rafforzamento delle competenze (sapere, saper fare e saper essere).
Ecco i punti chiave ma si raccomanda un’attenta lettura della nota che puoi scaricare in fondo alla pagina.
L’obiettivo delle 40 ore
Per il 2026 è confermato il target di almeno 40 ore di formazione annue per tutto il personale, indipendentemente dalla qualifica o dal ruolo.
Chi riguarda: Dirigenti e dipendenti del comparto, inclusi i lavoratori a tempo determinato.
Flessibilità: Il monte ore può essere riproporzionato in base all’effettiva presenza in servizio (es. part-time, maternità, neoassunzioni).
Validità: Contano solo i corsi completati con test finale e rilascio di attestato.
Priorità assoluta: Cybersicurezza
La nota pone un forte accento sulla direttiva NIS 2. Tutti coloro che accedono ai sistemi informatici regionali (anche solo per la mail) devono completare entro il 30 giugno 2026 tre moduli specifici sulla piattaforma Syllabus:
Cybersicurezza: sviluppare la consapevolezza nella PA.
Proteggere i dispositivi (Livello base).
Proteggere i dati personali e la privacy (Livello base).
Come funziona il Piano Formativo Individuale (PFI)
Il Piano non è un semplice adempimento burocratico, ma un percorso personalizzato:
Definizione: Viene stabilito dal Dirigente in accordo con il dipendente, basandosi sui fabbisogni dell’ufficio e sulle lacune da colmare.
Aree di competenza: La formazione deve riguardare Leadership/Soft skill, Transizione (amministrativa, digitale, ecologica) e Valori della PA (etica, trasparenza, sicurezza).
Iniziative personali: Possono essere conteggiate nelle 40 ore anche attività svolte fuori dall’orario di lavoro o corsi per albi professionali, purché approvati dal Dirigente e inseriti nel piano.
Il ruolo dei Dirigenti
La formazione è considerata a tutti gli effetti attività lavorativa. Il Dirigente ha il compito di monitorare i progressi e garantire che la partecipazione ai corsi sia compatibile con l’operatività dell’ufficio. La capacità di valorizzare le risorse umane attraverso la formazione sarà parte integrante della valutazione della performance dirigenziale.
L’Inps, con la circolare INPS 16 marzo 2026, n. 28, ha recepito le disposizioni della legge di bilancio 2026 e del decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che hanno previsto un adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028.
L’aumento dei requisiti per accedere alla pensione sarà applicato in modo graduale: i requisiti aumentano di un mese nel 2027 e di tre mesi nel 2028.
La pensione di vecchiaia slitterà a 67 anni e un mese nel 2027 e a 67 anni e 3 mesi nel 2028, mentre la pensione anticipata richiederà 42 anni e 11 mesi per gli uomini (41 anni e 11 mesi per le donne) nel 2027 e 43 anni e un mese (42 anni e un mese per le donne) nel 2028.
Negli ultimi giorni il tema della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) è tornato attuale grazie a una serie di importanti pronunce che stanno riaprendo la strada al recupero di somme anche molto rilevanti.
Queste decisioni si inseriscono nel solco della sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale, che ha superato definitivamente le interpretazioni restrittive adottate per anni da molte amministrazioni, le quali avevano illegittimamente bloccato il computo dell’anzianità al 1990.
La posizione della Corte dei conti siciliana
A fronte di questo orientamento favorevole, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana (sent. n. 64/2026) ha invece assunto una posizione opposta.
Nel caso degli ex dipendenti regionali, il giudice contabile ha:
escluso l’applicabilità della sentenza della Corte costituzionale;
affermato la specificità della disciplina regionale;
negato l’esistenza di una base normativa per estendere le maggiorazioni della RIA.
Il risultato è stato il rigetto del ricorso.
Le sentenze di Napoli e Genova
Le recenti decisioni dei Tribunali di Napoli (sent. n. 461/2025) e Genova hanno però chiarito alcuni punti fondamentali:
il blocco della RIA al 1990 è stato illegittimo;
il termine corretto è il 31 dicembre 1992;
gli scatti maturati in quel periodo costituiscono un diritto soggettivo pieno;
i lavoratori hanno diritto alle differenze retributive e agli arretrati, anche dopo molti anni.
In sostanza, queste pronunce affermano che la RIA non è una concessione discrezionale, ma una componente stabile della retribuzione che deve essere calcolata correttamente.
Il punto cruciale: davvero la Sicilia ha una disciplina “diversa”?
La questione decisiva, oggi, è una sola:
la disciplina della Regione Siciliana è davvero autonoma oppure riproduce quella statale?
Se – come sostenuto dalla Corte dei conti – si tratta di un sistema diverso, allora il rigetto potrebbe reggere.
Ma se invece:
la normativa regionale ha recepito o riprodotto il modello statale della RIA;
il blocco applicato deriva proprio da quella normativa statale poi dichiarata incostituzionale;
allora cambia completamente lo scenario.
In questo caso, infatti:
il principio affermato dalla Corte costituzionale e applicato dai Tribunali potrebbe estendersi anche ai dipendenti regionali.
Alla luce di questo contrasto giurisprudenziale, l’appello contro la sentenza della Corte dei conti potrebbe non costituire una scelta “temeraria”.
Nelle ultime ore molti dipendenti regionali hanno segnalato una apparente riduzione degli importi dell’indennità di amministrazione previsti dal nuovo CCRL 2022-2024 rispetto a quanto percepito con il precedente CCRL 2019-2021.
In realtà, non si tratta di una vera diminuzione della retribuzione complessiva, ma di un cambiamento nella struttura delle voci retributive.
L’art. 99 del nuovo contratto 2022-2024 stabilisce chiaramente che:
Gli importi dell’indennità di amministrazione sono quelli indicati nella Tabella D.
L’incremento sostitutivo dell’elemento perequativo (che nel precedente contratto era riportato nella Tabella E del CCRL 2019-2021) non è più presente come voce autonoma.
Questo perché:
Tale incremento, a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo contratto, è stato inglobato nello stipendio tabellare, come indicato nella Tabella C.
Nel CCRL 2019-2021, la retribuzione era composta da:
Indennità di amministrazione (Tabella D)
Incremento dell’elemento perequativo (Tabella E)
Nel CCRL 2022-2024, invece:
L’indennità di amministrazione (Tabella D) è indicata al netto dell’elemento perequativo
L’ex elemento perequativo è stato trasferito nello stipendio tabellare.
Di conseguenza, confrontare direttamente le due indennità porta a un errore: si stanno confrontando valori non omogenei.
In realtà, quindi, non c’e’ Nessuna perdita economica: cambia solo la “collocazione” delle voci retributive.
La somma complessiva percepita dal lavoratore:
non diminuisce
ma viene redistribuita tra le diverse voci retributive
In altre parole, una parte di ciò che prima era indennità oggi è diventata stipendio tabellare, con effetti anche positivi su altri istituti.
Attenzione anche alla vacanza contrattuale
Un altro elemento che può generare confusione è la cosiddetta indennità di vacanza contrattuale.
Gli aumenti previsti dal CCRL 2022-2024:
devono essere considerati al netto della vacanza contrattuale già percepita pro-capite
Questo significa che:
una parte degli aumenti è già stata anticipata negli anni precedenti
quindi gli incrementi effettivi “in busta paga” risultano inferiori rispetto agli importi teorici delle tabelle.
Per un confronto corretto, il cedolino di marzo 2026 andrebbe paragonato a quello di novembre 2025, tenuto conto che le addizionali fiscali incidono da gennaio a novembre e possono alterare la percezione dell’aumento.
Chi volesse verificare gli aumenti contrattuali e i relativi allegati può legge l’articolo in basso.
In occasione delle consultazioni referendarie, torna di grande attualità il tema dei permessi elettorali, spesso oggetto di dubbi sia da parte dei lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso i seggi, sia da parte dei datori di lavoro. A tal proposito è sempre valido il contenuto della circolare prot. n. 173448 del 23 dicembre 2015 solo per la parte che riguarda i permessi elettorali. Gli altri istituti sono superati da successive norme di legge o contrattuali.