Una caduta durante lo smart working è considerata infortunio sul lavoro

Una caduta durante lo smart working è considerata infortunio sul lavoro se avviene nel luogo concordato e durante l’orario di lavoro, essendo collegata all’attività lavorativa.
Blog dei dipendenti della Regione Siciliana

Una caduta durante lo smart working è considerata infortunio sul lavoro se avviene nel luogo concordato e durante l’orario di lavoro, essendo collegata all’attività lavorativa.
Mentre molte aziende spingono per il rientro in ufficio, una recente ricerca internazionale getta luce su un beneficio inaspettato del lavoro agile: l’aumento delle nascite.
Secondo uno studio condotto in 38 Paesi da prestigiose università….
continua a leggere su….. orizzontescuola.it https://www.orizzontescuola.it/smart-working-e-natalita-lo-studio-globale-su-38-paesi-conferma-laumento-delle-nascite-143-di-fertilita-e-12-800-culle-piene-in-piu-stimate-in-italia-allineandosi-agli-standard-esteri/
Con nota prot. n. 25460 del 24 marzo 2026 il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica ha emanato le nuove direttive per la programmazione formativa del 2026. La formazione non è più solo un dovere, ma viene definita come una leva strategica per modernizzare l’Amministrazione, puntando sul rafforzamento delle competenze (sapere, saper fare e saper essere).
Ecco i punti chiave ma si raccomanda un’attenta lettura della nota che puoi scaricare in fondo alla pagina.
L’obiettivo delle 40 ore
Per il 2026 è confermato il target di almeno 40 ore di formazione annue per tutto il personale, indipendentemente dalla qualifica o dal ruolo.
Chi riguarda: Dirigenti e dipendenti del comparto, inclusi i lavoratori a tempo determinato.
Flessibilità: Il monte ore può essere riproporzionato in base all’effettiva presenza in servizio (es. part-time, maternità, neoassunzioni).
Validità: Contano solo i corsi completati con test finale e rilascio di attestato.
Priorità assoluta: Cybersicurezza
La nota pone un forte accento sulla direttiva NIS 2. Tutti coloro che accedono ai sistemi informatici regionali (anche solo per la mail) devono completare entro il 30 giugno 2026 tre moduli specifici sulla piattaforma Syllabus:
Cybersicurezza: sviluppare la consapevolezza nella PA.
Proteggere i dispositivi (Livello base).
Proteggere i dati personali e la privacy (Livello base).
Come funziona il Piano Formativo Individuale (PFI)
Il Piano non è un semplice adempimento burocratico, ma un percorso personalizzato:
Definizione: Viene stabilito dal Dirigente in accordo con il dipendente, basandosi sui fabbisogni dell’ufficio e sulle lacune da colmare.
Aree di competenza: La formazione deve riguardare Leadership/Soft skill, Transizione (amministrativa, digitale, ecologica) e Valori della PA (etica, trasparenza, sicurezza).
Iniziative personali: Possono essere conteggiate nelle 40 ore anche attività svolte fuori dall’orario di lavoro o corsi per albi professionali, purché approvati dal Dirigente e inseriti nel piano.
La formazione è considerata a tutti gli effetti attività lavorativa. Il Dirigente ha il compito di monitorare i progressi e garantire che la partecipazione ai corsi sia compatibile con l’operatività dell’ufficio. La capacità di valorizzare le risorse umane attraverso la formazione sarà parte integrante della valutazione della performance dirigenziale.
L’Inps, con la circolare INPS 16 marzo 2026, n. 28, ha recepito le disposizioni della legge di bilancio 2026 e del decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che hanno previsto un adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028.
L’aumento dei requisiti per accedere alla pensione sarà applicato in modo graduale: i requisiti aumentano di un mese nel 2027 e di tre mesi nel 2028.
La pensione di vecchiaia slitterà a 67 anni e un mese nel 2027 e a 67 anni e 3 mesi nel 2028, mentre la pensione anticipata richiederà 42 anni e 11 mesi per gli uomini (41 anni e 11 mesi per le donne) nel 2027 e 43 anni e un mese (42 anni e un mese per le donne) nel 2028.
Negli ultimi giorni il tema della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) è tornato attuale grazie a una serie di importanti pronunce che stanno riaprendo la strada al recupero di somme anche molto rilevanti.
Da un lato, la giurisprudenza di merito – in particolare il Tribunale di Napoli e quello di Genova – ha affermato con chiarezza un principio:
tutta l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1992 deve essere integralmente riconosciuta, con conseguente diritto al ricalcolo della RIA e al pagamento degli arretrati (https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/dipendenti-pubblici-oggi-potete-recuperare-fino-anni-arretrati/6385.html).
Queste decisioni si inseriscono nel solco della sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale, che ha superato definitivamente le interpretazioni restrittive adottate per anni da molte amministrazioni, le quali avevano illegittimamente bloccato il computo dell’anzianità al 1990.
A fronte di questo orientamento favorevole, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana (sent. n. 64/2026) ha invece assunto una posizione opposta.
Nel caso degli ex dipendenti regionali, il giudice contabile ha:
Il risultato è stato il rigetto del ricorso.
Le recenti decisioni dei Tribunali di Napoli (sent. n. 461/2025) e Genova hanno però chiarito alcuni punti fondamentali:
In sostanza, queste pronunce affermano che la RIA non è una concessione discrezionale, ma una componente stabile della retribuzione che deve essere calcolata correttamente.
La questione decisiva, oggi, è una sola:
la disciplina della Regione Siciliana è davvero autonoma oppure riproduce quella statale?
Se – come sostenuto dalla Corte dei conti – si tratta di un sistema diverso, allora il rigetto potrebbe reggere.
Ma se invece:
allora cambia completamente lo scenario.
In questo caso, infatti:
il principio affermato dalla Corte costituzionale e applicato dai Tribunali potrebbe estendersi anche ai dipendenti regionali.
Alla luce di questo contrasto giurisprudenziale, l’appello contro la sentenza della Corte dei conti potrebbe non costituire una scelta “temeraria”.

Nelle ultime ore molti dipendenti regionali hanno segnalato una apparente riduzione degli importi dell’indennità di amministrazione previsti dal nuovo CCRL 2022-2024 rispetto a quanto percepito con il precedente CCRL 2019-2021.
In realtà, non si tratta di una vera diminuzione della retribuzione complessiva, ma di un cambiamento nella struttura delle voci retributive.
L’art. 99 del nuovo contratto 2022-2024 stabilisce chiaramente che:
Questo perché:
Tale incremento, a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo contratto, è stato inglobato nello stipendio tabellare, come indicato nella Tabella C.
Nel CCRL 2019-2021, la retribuzione era composta da:
Nel CCRL 2022-2024, invece:
Di conseguenza, confrontare direttamente le due indennità porta a un errore:
si stanno confrontando valori non omogenei.
In realtà, quindi, non c’e’ Nessuna perdita economica: cambia solo la “collocazione” delle voci retributive.
La somma complessiva percepita dal lavoratore:
In altre parole, una parte di ciò che prima era indennità oggi è diventata stipendio tabellare, con effetti anche positivi su altri istituti.
Attenzione anche alla vacanza contrattuale
Un altro elemento che può generare confusione è la cosiddetta indennità di vacanza contrattuale.
Gli aumenti previsti dal CCRL 2022-2024:
devono essere considerati al netto della vacanza contrattuale già percepita pro-capite
Questo significa che:
Per un confronto corretto, il cedolino di marzo 2026 andrebbe paragonato a quello di novembre 2025, tenuto conto che le addizionali fiscali incidono da gennaio a novembre e possono alterare la percezione dell’aumento.
Chi volesse verificare gli aumenti contrattuali e i relativi allegati può legge l’articolo in basso.
In occasione delle consultazioni referendarie, torna di grande attualità il tema dei permessi elettorali, spesso oggetto di dubbi sia da parte dei lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso i seggi, sia da parte dei datori di lavoro. A tal proposito è sempre valido il contenuto della circolare prot. n. 173448 del 23 dicembre 2015 solo per la parte che riguarda i permessi elettorali. Gli altri istituti sono superati da successive norme di legge o contrattuali.
Una recente sentenza del TAR ha ridefinito le regole del reclutamento nella Pubblica Amministrazione, mettendo in discussione una prassi molto diffusa: lo scorrimento automatico delle graduatorie concorsuali.
I punti principali
Niente più automatismo
Lo scorrimento delle graduatorie non è più considerato una scelta obbligata per la PA.
Idonei senza diritto all’assunzione
Chi è idoneo in graduatoria non ha un diritto soggettivo ad essere assunto, ma solo una possibilità.
Maggiore discrezionalità per la PA
Le amministrazioni possono decidere di indire un nuovo concorso senza dover fornire una motivazione particolarmente rafforzata.
Centralità del concorso pubblico
Il concorso torna ad essere lo strumento principale per il reclutamento, rispetto all’utilizzo delle graduatorie già esistenti.
Fonte: articolo pubblicato su Lentepubblica (https://lentepubblica.it/concorsi-pubblici/stop-a-scorrimento-automatico-graduatorie-tar-ridefinisce-regole-del-reclutamento-pubblico/)
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, con riferimento alla sottoscrizione del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana (Triennio 2022/2024) avvenuta in data 9 febbraio 2026, intendono sottoporre all’attenzione delle SS.LL. la necessità di un urgente aggiornamento delle Linee Guida per la disciplina del lavoro a distanza, al fine di armonizzarle con le sopravvenute disposizioni contrattuali.
Nello specifico si rileva, fra l’altro, una discrepanza tra le attuali Linee Guida e il nuovo dettato contrattuale a proposito dell’erogazione del buono pasto.
Mentre, infatti, le Linee Guida negano il riconoscimento del buono pasto per il lavoro a distanza, l’Art. 73, comma 4 del citato CCRL stabilisce testualmente:
“È riconosciuto il buono pasto per le prestazioni lavorative svolte in modalità agile nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano obbligatorio.”
Essendo il CCRL fonte gerarchicamente superiore e successiva, si chiede alla S.V. ‘immediato recepimento della norma contrattuale nel testo delle Linee Guida.
Si coglie l’occasione per chiedere, inoltre:
1) di volere chiarire il punto relativo al recupero della presenza. L’attuale formulazione dell’art. 24, comma 3, infatti, impone il recupero della giornata di presenza qualora non sia stata effettuata per “forza maggiore”. La norma appare generica e suscettibile di interpretazioni arbitrarie. È necessario specificare che:
a) Il recupero è dovuto solo qualora il dipendente abbia prestato attività lavorativa da remoto in luogo della presenza programmata.
b) È categoricamente escluso l’obbligo di recupero nel caso in cui la mancata presenza sia dovuta alla fruizione di ferie, malattia, permessi ex Legge 104/92 o altri congedi che sospendono l’obbligazione lavorativa. Qualsiasi interpretazione contraria risulterebbe lesiva dei diritti soggettivi costituzionalmente garantiti;
2) di vincolare la clausola del “giustificato motivo” per il recesso alle fattispecie tipizzate all’Art. 7, al fine di evitare atti discriminatori o soggettivi;
3) di sostituire l’espressione anacronistica “superiore gerarchico” (Artt. 13-14) con quella, più consona all’ordinamento della PA moderna, di “Dirigente responsabile della struttura intermedia”.
In relazione a quanto sopra esposto, le scriventi Organizzazioni Sindacali precisano che le osservazioni trasmesse hanno carattere integrativo e migliorativo e non devono, in alcun caso, rappresentare un pretesto per la sospensione o il rallentamento dei procedimenti autorizzatori già in corso o da attivare.
Si ribadisce che le Linee Guida regionali sono pienamente operative e che il differimento delle autorizzazioni configurerebbe un ingiustificato pregiudizio nei confronti dei lavoratori, in particolare di coloro che rientrano nelle categorie prioritarie (es. fragilità, assistenza 104, cura figli minori).
Si coglie anche l’occasione per sollecitare i Dipartimenti e gli Uffici che non abbiano ancora dato seguito alle direttive regionali ad attivare con immediatezza le procedure di manifestazione d’interesse e la stipula degli accordi individuali.
Il ritardo nell’implementazione di tali istituti contrasta con gli obiettivi di efficienza e benessere organizzativo fissati dal PIAO e dal nuovo CCRL, oltre a generare disparità di trattamento inaccettabili tra i dipendenti dell’Amministrazione regionale.
Le scriventi rimangono in attesa di un tempestivo riscontro e si dichiarano disponibili a un incontro di approfondimento per definire congiuntamente le integrazioni necessarie.
La Corte costituzionale ha rinviato al 2027 la decisione sulla legittimità dei ritardi nel pagamento del TFS ai dipendenti pubblici, invitando il Parlamento a riformare la normativa entro quella data. Se il legislatore non interverrà, la Consulta potrebbe dichiarare incostituzionale il sistema che oggi consente allo Stato di pagare la liquidazione con anni di ritardo o a rate.