Blog dei dipendenti della Regione Siciliana
Negli ultimi giorni moltissimi pensionati della Regione Siciliana hanno notato una sorpresa poco piacevole nel cedolino di febbraio: un conguaglio IRPEF negativo e, in alcuni casi, una pensione netta più bassa rispetto a gennaio.
La cosa ha creato confusione e sono circolati numerosi messaggi sui social e nelle chat tra pensionati.
Proviamo a spiegare con parole semplici cosa è successo.
Prima di tutto bisogna ricordare una cosa importante:
i pensionati regionali non sono amministrati dall’INPS, ma dal Fondo Pensioni Sicilia, che agisce come sostituto d’imposta per il pagamento della pensione e per il calcolo delle imposte.
Questo significa che è il Fondo a trattenere l’IRPEF e a fare i conguagli fiscali annuali.
Il conguaglio è un ricalcolo delle imposte.
Durante l’anno l’IRPEF viene trattenuta ogni mese in modo provvisorio, sulla base di un reddito stimato.
Alla fine dell’anno, o nei primi mesi dell’anno successivo, viene fatto il conteggio definitivo.
A quel punto possono verificarsi due situazioni:
Il conguaglio che molti pensionati hanno visto a febbraio rientra proprio in questo meccanismo.
In diversi cedolini si è verificata anche una riduzione delle detrazioni fiscali.
Le detrazioni per pensione, per coniuge o per familiari a carico dipendono dal reddito complessivo:
più il reddito aumenta, più le detrazioni diminuiscono.
Anche piccole variazioni del reddito imponibile possono quindi modificare l’importo delle detrazioni mensili e, di conseguenza, aumentare l’IRPEF netta trattenuta.
In questi giorni è stato sollevato anche un altro tema: la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale prevista dalla legge di bilancio per i lavoratori dipendenti.
Questa misura, però, riguarda solo i redditi da lavoro dipendente e non quelli da pensione.
Per questo motivo i pensionati non beneficiano di quella riduzione e continuano a essere tassati secondo le normali regole dell’IRPEF.
È una scelta legislativa che può essere discussa politicamente, ma non è un errore di calcolo nei cedolini.
Nel corso del 2026 (probabilmente questo mese di marzo) entrerà pienamente in applicazione anche la riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione (dal 35% al 33%) per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro.
Quando il sistema di calcolo verrà aggiornato, i pensionati che rientrano in questa fascia potranno vedere un piccolo beneficio sul netto mensile, oltre agli eventuali arretrati relativi ai primi mesi dell’anno. Questo intervento, va precisato, non aumenta la pensione lorda, ma riduce le tasse trattenute, con un effetto positivo sul netto mensile.
Il beneficio comunque riguarda solo i pensionati con redditi superiori a 28.000 euro lordi annui (ed entro i 50.000). Chi si colloca al di sotto di questa soglia, già tassato con aliquote più basse, non riceve vantaggi dal taglio Irpef.
La diminuzione dell’importo nel cedolino di febbraio non è legata a un errore generalizzato, ma soprattutto a tre fattori:
Comprendere questi meccanismi non elimina il dispiacere per una pensione più bassa, ma aiuta almeno a capire da dove nasce la differenza nel cedolino.
Il consiglio è comunque quello di verificare sempre la propria situazione fiscale complessiva: il conguaglio definitivo potrà essere controllato con la dichiarazione dei redditi. Eventuali errori o inesattezze nelle trattenute IRPEF provvisorie effettuate durante l’anno, inclusi quelli riscontrati nel conguaglio di fine anno, possono essere controllati, rettificati e regolarizzati in sede di dichiarazione dei redditi.

Nei giorni scorsi la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge n. 1778, che interviene sul sistema di valutazione della performance e sulle modalità di sviluppo della carriera nella pubblica amministrazione. Il provvedimento modifica in modo significativo due pilastri dell’organizzazione del lavoro pubblico: il Decreto Legislativo 150/2009, che disciplina il ciclo della performance e la valutazione dei dipendenti pubblici, e il Decreto Legislativo 165/2001, che regola il funzionamento della pubblica amministrazione e l’accesso alla dirigenza.
L’obiettivo dichiarato della riforma è rafforzare il principio del merito, superare il fenomeno dell’“appiattimento delle valutazioni” e rendere più stretto il collegamento tra risultati raggiunti e retribuzione accessoria. Tuttavia, leggendo attentamente il testo, emergono alcune novità rilevanti che meritano di essere conosciute e discusse dai lavoratori pubblici.
Il DDL si trova ora all’esame del Senato.
La performance non sarà più valutata soltanto sulla base del raggiungimento degli obiettivi assegnati, ma anche in relazione a una serie di cosiddette “caratteristiche trasversali”. Tra queste rientrano, ad esempio, la capacità di cooperare con colleghi e altre strutture, la capacità di prendere decisioni rapidamente, la propensione a costruire gruppi di lavoro efficienti e la capacità di valorizzare i collaboratori.
Il sistema di valutazione dovrebbe inoltre coinvolgere una pluralità di soggetti: dirigenti, collegi di valutazione e, ove possibile, anche utenti esterni o stakeholder dell’amministrazione. L’intenzione dichiarata è quella di superare una valutazione puramente gerarchica e di introdurre elementi di maggiore oggettività.
La novità più rilevante riguarda però il collegamento tra valutazione della performance e trattamento economico accessorio.
Il disegno di legge stabilisce infatti che la retribuzione legata alla performance debba essere strettamente proporzionata al punteggio ottenuto. Per rendere effettiva la differenziazione tra le valutazioni, viene introdotto un meccanismo di distribuzione percentuale obbligatoria.
In ciascun ufficio dirigenziale:
In altre parole, anche nel caso in cui molti lavoratori raggiungano risultati elevati, solo una quota limitata potrà ricevere la valutazione più alta. Si tratta di un sistema di distribuzione forzata delle valutazioni, che introduce una logica statistica nel riconoscimento del merito.
La riforma attribuisce un ruolo ancora più centrale ai dirigenti nella gestione del personale. Essi saranno chiamati non solo a valutare i risultati dei dipendenti, ma anche a redigere annualmente una relazione sul potenziale dei lavoratori, individuando coloro che ritengono idonei ad assumere incarichi di maggiore responsabilità o a intraprendere percorsi di sviluppo verso la dirigenza.
Questo rafforzamento del ruolo della dirigenza è pensato per responsabilizzare maggiormente i vertici amministrativi nella gestione delle risorse umane. Tuttavia, esso potrebbe comportare anche un aumento significativo della discrezionalità nella valutazione del personale.
Il disegno di legge modifica anche le modalità di accesso alla dirigenza.
Per la dirigenza di seconda fascia è previsto che:
Quest’ultima modalità consentirà ai funzionari con almeno cinque anni di servizio (o due anni nell’area delle elevate qualificazioni) di accedere a una procedura selettiva che prevede una fase comparativa e successivamente un incarico dirigenziale temporaneo di alcuni anni. Solo dopo una valutazione positiva dell’attività svolta sarà possibile l’ingresso definitivo nel ruolo dirigenziale.
Anche per la dirigenza di prima fascia viene introdotto un meccanismo analogo, con una quota significativa di accesso tramite sviluppo di carriera.
Il disegno di legge interviene anche sulla disciplina degli Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), che oggi svolgono una funzione di controllo sul sistema di valutazione della performance nelle amministrazioni.
Nel nuovo assetto il loro ruolo appare ridimensionato: le valutazioni degli OIV diventano proposte non vincolanti e la valutazione dei dirigenti di vertice coinvolge direttamente anche l’organo di indirizzo politico-amministrativo. Contestualmente il Governo riceve una delega per riformare complessivamente questi organismi, introducendo nuovi criteri di composizione e di funzionamento.
Accanto agli obiettivi dichiarati di valorizzazione del merito, il disegno di legge presenta alcuni aspetti che meritano attenzione.
Il primo riguarda proprio il sistema delle quote per le valutazioni più alte. Stabilire a priori che solo una certa percentuale di dipendenti possa ottenere i punteggi massimi rischia di trasformare il merito in una variabile statistica, indipendente dai risultati effettivamente conseguiti.
Il secondo elemento riguarda l’ampio potere attribuito ai dirigenti nella valutazione del personale e nella segnalazione dei dipendenti considerati idonei alla dirigenza. Senza adeguati contrappesi, un sistema di questo tipo potrebbe aumentare la discrezionalità nelle valutazioni.
Infine, il ridimensionamento del ruolo degli organismi indipendenti di valutazione potrebbe indebolire i meccanismi di controllo e di garanzia dell’imparzialità del sistema.
La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con sentenza n. 64/2026, ha respinto il ricorso proposto da un gruppo di ex dipendenti regionali che chiedevano la rideterminazione della pensione con l’inclusione delle maggiorazioni della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) relative al triennio 1991-1993.
I ricorrenti sostenevano che il loro diritto potesse desumersi dai principi affermati dalla sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale. La Corte dei conti ha però ritenuto tale interpretazione non condivisibile.
Secondo il giudice contabile, la decisione della Corte costituzionale riguarda uno specifico comparto di dipendenti statali e non può essere estesa automaticamente agli ex dipendenti della Regione Siciliana, i quali sono soggetti a una disciplina normativa peculiare. In assenza di una base normativa che consenta l’estensione delle maggiorazioni della RIA oltre il periodo previsto, la richiesta di ricalcolo del trattamento pensionistico è stata quindi ritenuta infondata.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite tra le parti, anche in considerazione della novità delle questioni affrontate.
Sono aperti, dal 09/03/2026 al 23/03/2026, i termini per la presentazione di istanze di prestito riservati al personale in servizio ed in quiescenza.
Le risorse a disposizione per le domande di prestiti, ai sensi del presente avviso, sono le seguenti:
Nr. 30 prestiti pluriennali (o rinnovi di prestiti intrattenuti esclusivamente con il F.P.S.) per il personale in servizio fino a un massimo di Euro 40 mila – totale Euro 1.200.000,00;
Nr. 15 prestiti pluriennali (o rinnovi di prestiti intrattenuti esclusivamente con il F.P.S.) per il personale in quiescenza fino a un massimo di Euro 40 mila – totale Euro 600.000,00;
Nr. 10 piccoli prestiti personale in servizio da Euro 10 mila – totale Euro 100.000,00
Nr. 10 piccoli prestiti personale in quiescenza da Euro 10 mila – totale Euro 100.000,00
Nr. 05 prestiti per studi universitari e post universitari per i figli fino a un massimo di Euro 20 mila – totale Euro 100.000,00.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente, tramite portale digitale ‘’Clik Pensioni Sicilia’’ all’indirizzo: https://fondopensionisicilia.it utilizzando la modulistica pubblicata nel sito istituzionale del Fondo Pensioni Sicilia nella sezione Aree Tematiche – Prestiti al personale in servizio e in quiescenza.
Per i tutti i particolari:
Ecco una sintesi della circolare prot. n. 7779 28 gennaio 2026 sul tema dei congedi parentali e dei congedi per malattia del figlio, in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199).
Si raccomanda, in ogni caso, una lettura attenta della sopra citata circolare.
Oggetto e scopo della circolare
La circolare illustra le novità normative in materia di congedi parentali e congedi per malattia del figlio alla luce della recente legge statale, con l’obiettivo di rafforzare le tutele per l’equilibrio tra lavoro e famiglia.
1. Congedi Parentali: estensione del limite di età
2. Congedi per Malattia del Figlio: novità operative
La circolare dettaglia le modifiche, anch’esse derivanti dalla legge di bilancio:
✔️ Età del figlio ampliata da 8 a 14 anni per poter usufruire del congedo per malattia.
✔️ Il numero massimo di giorni di congedo per malattia per ciascun genitore passa da 5 a 10 giorni lavorativi annui per i figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni.
✔️ Rimane invariata la disciplina per i figli fino a 3 anni di età: per questi ultimi, l’astensione per malattia continua ad essere regolata dalle vecchie norme (senza limiti, con retribuzione piena per i primi 30 giorni all’anno complessivi tra entrambi).
3. Aspetti procedurali e organizzativi
La circolare ricorda che:
Perché è importante
Questa circolare adegua la disciplina regionale alle modifiche statali della Legge di Bilancio 2026, ampliando le possibilità per genitori e lavoratori di conciliare la vita familiare con l’impegno professionale, attraverso:
COBAS-CODIR ha chiesto l’integrazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2026 del Fondo Pensioni Sicilia su due punti fondamentali.
1️⃣ Introduzione della valutazione dal basso
La direttiva del 28 novembre 2023 del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo prevede che la valutazione dei dirigenti tenga conto anche del giudizio dei collaboratori (valutazione bottom-up).
Il Sistema adottato per gli uffici della Regione Siciliana ha già recepito questo modello per il 2026.
Il Fondo, invece, non lo ha previsto.
Per COBAS-CODIR è necessario allineare il Fondo agli stessi standard della Regione, evitando disparità tra lavoratori appartenenti alla medesima amministrazione.
2️⃣ Mancato parere del CUG
Il sindacato ha inoltre rilevato che l’aggiornamento del Sistema è stato adottato senza il parere del Comitato Unico di Garanzia (CUG), previsto dall’art. 57 del D.lgs. 165/2001 in materia di benessere organizzativo e sistemi di valutazione.
Il CUG del Fondo non risulta ancora costituito: è quindi necessario procedere alla sua istituzione e regolarizzare l’iter.
La valutazione dal basso:
aumenta la trasparenza;
rafforza la responsabilità dirigenziale;
migliora il clima organizzativo.
La scrivente Organizzazione Sindacale, con riferimento a quanto previsto dall’art. 30, comma 4, lett. f), del CCRL 2022-2024, sottoscritto il 13 febbraio 2026, che consente, in via sperimentale e ferma restando la garanzia del livello dei servizi resi all’utenza, l’articolazione dell’orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali su quattro giorni, con adesione volontaria da parte del lavoratore,
CHIEDE
a codesto Dipartimento regionale della Funzione Pubblica di volere emanare apposite linee guida o direttive rivolte a tutti i Dipartimenti regionali, al fine di assicurare un’applicazione uniforme, coerente e concreta dell’istituto contrattuale in oggetto su base volontaria.
Si ritiene infatti necessario un intervento di indirizzo centrale che, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dei singoli Dipartimenti, chiarisca modalità applicative, criteri di valutazione e presupposti organizzativi, favorendo un’interpretazione omogenea della norma ed evitando difformità applicative sul territorio regionale.
La proposta organizzativa sostenuta dalla scrivente O.S. prevede, per il personale che intenda aderire volontariamente, un orario ordinario settimanale di 36 ore su quattro giornate lavorative senza pregiudicare in alcun modo la continuità né la qualità del servizio erogato all’utenza, in considerazione delle specifiche modalità operative degli Uffici di appartenenza e dell’organizzazione delle attività istituzionali, che consentono una razionale distribuzione dei carichi di lavoro e un’efficace programmazione delle attività.
L’istanza è formulata nel pieno rispetto delle esigenze organizzative dell’Amministrazione, cui compete la valutazione della compatibilità delle richieste individuali con i carichi di lavoro, la continuità delle attività d’ufficio e la funzionalità dei servizi, ai sensi delle disposizioni contrattuali e regolamentari vigenti.
Si confida pertanto in un sollecito intervento del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica volto a favorire l’attuazione dell’istituto contrattuale in parola, quale misura idonea a coniugare efficienza amministrativa, benessere organizzativo e miglioramento della qualità delle prestazioni rese all’utenza.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti
A correzione e sostituzione dell’allegato denominato ASSENZE, inviato unitamente alla circolare prot. 13017 del 13/02/2026, si invia il nuovo allegato redatto secondo la circolare informativa dell’Area 1 –Affari Generali e Coordinamento di questo Dipartimento che recita: “ Si fa presente che l’art. 12, c.1, del D.L. n. 25/2025, entrato in vigore il 15/03/2025 ha previsto che, a decorrere dalla data di entrata del presente decreto il periodo trascorso in malattia dovuta al COVID 19 dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, non è più equiparato al periodo di ricovero ospedaliero ed è computabile ai fini del periodo di comporto. Pertanto dal 15/03/2025 si applicano per gli stessi, le disposizioni previste per il regime di malattia ordinaria.
Delega conferita agli Avvocati Daniele Dalfino e Sergio Scibetta del Foro di Palermo per la redazione di un “Atto di diffida e messa in mora” per omessa/ritardata applicazione dei benefici economici derivanti dal CCRL comparto non dirigenziale 2019-2021 e per la consequenziale richiesta di adeguamento del trattamento di quiescenza e pagamento degli arretrati, con ogni effetto interruttivo della prescrizione.
Documenti da allegare:
La procura con i documenti allegati va inviata a [email protected]

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