Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028

L’Inps, con la circolare INPS 16 marzo 2026, n. 28, ha recepito le disposizioni della legge di bilancio 2026 e del decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che hanno previsto un adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028.

L’aumento dei requisiti per accedere alla pensione sarà applicato in modo graduale: i requisiti aumentano di un mese nel 2027 e di tre mesi nel 2028.

La pensione di vecchiaia slitterà a 67 anni e un mese nel 2027 e a 67 anni e 3 mesi nel 2028, mentre la pensione anticipata richiederà 42 anni e 11 mesi per gli uomini (41 anni e 11 mesi per le donne) nel 2027 e 43 anni e un mese (42 anni e un mese per le donne) nel 2028.


Maggiorazione della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA). Dopo le sentenze di Napoli e Genova, è davvero chiusa la strada per dipendenti ed ex dipendenti della Regione Siciliana?

Negli ultimi giorni il tema della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) è tornato attuale grazie a una serie di importanti pronunce che stanno riaprendo la strada al recupero di somme anche molto rilevanti.

Da un lato, la giurisprudenza di merito – in particolare il Tribunale di Napoli e quello di Genova – ha affermato con chiarezza un principio:
tutta l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1992 deve essere integralmente riconosciuta, con conseguente diritto al ricalcolo della RIA e al pagamento degli arretrati (https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/dipendenti-pubblici-oggi-potete-recuperare-fino-anni-arretrati/6385.html).

Queste decisioni si inseriscono nel solco della sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale, che ha superato definitivamente le interpretazioni restrittive adottate per anni da molte amministrazioni, le quali avevano illegittimamente bloccato il computo dell’anzianità al 1990.


La posizione della Corte dei conti siciliana

A fronte di questo orientamento favorevole, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana (sent. n. 64/2026) ha invece assunto una posizione opposta.

Nel caso degli ex dipendenti regionali, il giudice contabile ha:

  • escluso l’applicabilità della sentenza della Corte costituzionale;
  • affermato la specificità della disciplina regionale;
  • negato l’esistenza di una base normativa per estendere le maggiorazioni della RIA.

Il risultato è stato il rigetto del ricorso.


Le sentenze di Napoli e Genova

Le recenti decisioni dei Tribunali di Napoli (sent. n. 461/2025) e Genova hanno però chiarito alcuni punti fondamentali:

  • il blocco della RIA al 1990 è stato illegittimo;
  • il termine corretto è il 31 dicembre 1992;
  • gli scatti maturati in quel periodo costituiscono un diritto soggettivo pieno;
  • i lavoratori hanno diritto alle differenze retributive e agli arretrati, anche dopo molti anni.

In sostanza, queste pronunce affermano che la RIA non è una concessione discrezionale, ma una componente stabile della retribuzione che deve essere calcolata correttamente.


Il punto cruciale: davvero la Sicilia ha una disciplina “diversa”?

La questione decisiva, oggi, è una sola:

la disciplina della Regione Siciliana è davvero autonoma oppure riproduce quella statale?

Se – come sostenuto dalla Corte dei conti – si tratta di un sistema diverso, allora il rigetto potrebbe reggere.

Ma se invece:

  • la normativa regionale ha recepito o riprodotto il modello statale della RIA;
  • il blocco applicato deriva proprio da quella normativa statale poi dichiarata incostituzionale;

allora cambia completamente lo scenario.

In questo caso, infatti:

il principio affermato dalla Corte costituzionale e applicato dai Tribunali potrebbe estendersi anche ai dipendenti regionali.

Alla luce di questo contrasto giurisprudenziale, l’appello contro la sentenza della Corte dei conti potrebbe non costituire una scelta “temeraria”.


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Perché l’indennità di amministrazione sembra più bassa nel CCRL 2022-2024?

Nelle ultime ore molti dipendenti regionali hanno segnalato una apparente riduzione degli importi dell’indennità di amministrazione previsti dal nuovo CCRL 2022-2024 rispetto a quanto percepito con il precedente CCRL 2019-2021.

In realtà, non si tratta di una vera diminuzione della retribuzione complessiva, ma di un cambiamento nella struttura delle voci retributive.

L’art. 99 del nuovo contratto 2022-2024 stabilisce chiaramente che:

  • Gli importi dell’indennità di amministrazione sono quelli indicati nella Tabella D.
  • L’incremento sostitutivo dell’elemento perequativo (che nel precedente contratto era riportato nella Tabella E del CCRL 2019-2021) non è più presente come voce autonoma.

Questo perché:

Tale incremento, a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo contratto, è stato inglobato nello stipendio tabellare, come indicato nella Tabella C.

Nel CCRL 2019-2021, la retribuzione era composta da:

  • Indennità di amministrazione (Tabella D)
  • Incremento dell’elemento perequativo (Tabella E)

Nel CCRL 2022-2024, invece:

  • L’indennità di amministrazione (Tabella D) è indicata al netto dell’elemento perequativo
  • L’ex elemento perequativo è stato trasferito nello stipendio tabellare.

Di conseguenza, confrontare direttamente le due indennità porta a un errore:
si stanno confrontando valori non omogenei.

In realtà, quindi, non c’e’  Nessuna perdita economica: cambia solo la “collocazione” delle voci retributive.

La somma complessiva percepita dal lavoratore:

  • non diminuisce
  • ma viene redistribuita tra le diverse voci retributive

In altre parole, una parte di ciò che prima era indennità oggi è diventata stipendio tabellare, con effetti anche positivi su altri istituti.

Attenzione anche alla vacanza contrattuale

Un altro elemento che può generare confusione è la cosiddetta indennità di vacanza contrattuale.

Gli aumenti previsti dal CCRL 2022-2024:

devono essere considerati al netto della vacanza contrattuale già percepita pro-capite

Questo significa che:

  • una parte degli aumenti è già stata anticipata negli anni precedenti
  • quindi gli incrementi effettivi “in busta paga” risultano inferiori rispetto agli importi teorici delle tabelle.

Per un confronto corretto, il cedolino di marzo 2026 andrebbe paragonato a quello di novembre 2025, tenuto conto che le addizionali fiscali incidono da gennaio a novembre e possono alterare la percezione dell’aumento.


Chi volesse verificare gli aumenti contrattuali e i relativi allegati può legge l’articolo in basso.

CCRL 2022-2024. INCREMENTI MENSILI DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE E RELATIVI ARRETRATI al 31 dicembre 2025

Permessi elettorali in vista del referendum

In occasione delle consultazioni referendarie, torna di grande attualità il tema dei permessi elettorali, spesso oggetto di dubbi sia da parte dei lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso i seggi, sia da parte dei datori di lavoro. A tal proposito è sempre valido il contenuto della circolare prot. n. 173448 del 23 dicembre 2015 solo per la parte che riguarda i permessi elettorali. Gli altri istituti sono superati da successive norme di legge o contrattuali.

Concorsi. Stop allo scorrimento automatico delle graduatorie: cosa cambia

Una recente sentenza del TAR ha ridefinito le regole del reclutamento nella Pubblica Amministrazione, mettendo in discussione una prassi molto diffusa: lo scorrimento automatico delle graduatorie concorsuali.

I punti principali

  • Niente più automatismo
    Lo scorrimento delle graduatorie non è più considerato una scelta obbligata per la PA.

  • Idonei senza diritto all’assunzione
    Chi è idoneo in graduatoria non ha un diritto soggettivo ad essere assunto, ma solo una possibilità.

  • Maggiore discrezionalità per la PA
    Le amministrazioni possono decidere di indire un nuovo concorso senza dover fornire una motivazione particolarmente rafforzata.

  • Centralità del concorso pubblico
    Il concorso torna ad essere lo strumento principale per il reclutamento, rispetto all’utilizzo delle graduatorie già esistenti.

Fonte: articolo pubblicato su Lentepubblica (https://lentepubblica.it/concorsi-pubblici/stop-a-scorrimento-automatico-graduatorie-tar-ridefinisce-regole-del-reclutamento-pubblico/)

Osservazioni e richiesta di adeguamento delle “Linee guida per la disciplina del lavoro a distanza” al CCRL 2022-2024

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, con riferimento alla sottoscrizione del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana (Triennio 2022/2024) avvenuta in data 9 febbraio 2026, intendono sottoporre all’attenzione delle SS.LL. la necessità di un urgente aggiornamento delle Linee Guida per la disciplina del lavoro a distanza, al fine di armonizzarle con le sopravvenute disposizioni contrattuali.
Nello specifico si rileva, fra l’altro, una discrepanza tra le attuali Linee Guida e il nuovo dettato contrattuale a proposito dell’erogazione del buono pasto.
Mentre, infatti, le Linee Guida negano il riconoscimento del buono pasto per il lavoro a distanza, l’Art. 73, comma 4 del citato CCRL stabilisce testualmente:
“È riconosciuto il buono pasto per le prestazioni lavorative svolte in modalità agile nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano obbligatorio.”
Essendo il CCRL fonte gerarchicamente superiore e successiva, si chiede alla S.V. ‘immediato recepimento della norma contrattuale nel testo delle Linee Guida.
Si coglie l’occasione per chiedere, inoltre:

1) di volere chiarire il punto relativo al recupero della presenza. L’attuale formulazione dell’art. 24, comma 3, infatti, impone il recupero della giornata di presenza qualora non sia stata effettuata per “forza maggiore”. La norma appare generica e suscettibile di interpretazioni arbitrarie. È necessario specificare che:

a) Il recupero è dovuto solo qualora il dipendente abbia prestato attività lavorativa da remoto in luogo della presenza programmata.

b) È categoricamente escluso l’obbligo di recupero nel caso in cui la mancata presenza sia dovuta alla fruizione di ferie, malattia, permessi ex Legge 104/92 o altri congedi che sospendono l’obbligazione lavorativa. Qualsiasi interpretazione contraria risulterebbe lesiva dei diritti soggettivi costituzionalmente garantiti;

2) di vincolare la clausola del “giustificato motivo” per il recesso alle fattispecie tipizzate all’Art. 7, al fine di evitare atti discriminatori o soggettivi;
3) di sostituire l’espressione anacronistica “superiore gerarchico” (Artt. 13-14) con quella, più consona all’ordinamento della PA moderna, di “Dirigente responsabile della struttura intermedia”.

In relazione a quanto sopra esposto, le scriventi Organizzazioni Sindacali precisano che le osservazioni trasmesse hanno carattere integrativo e migliorativo e non devono, in alcun caso, rappresentare un pretesto per la sospensione o il rallentamento dei procedimenti autorizzatori già in corso o da attivare.
Si ribadisce che le Linee Guida regionali sono pienamente operative e che il differimento delle autorizzazioni configurerebbe un ingiustificato pregiudizio nei confronti dei lavoratori, in particolare di coloro che rientrano nelle categorie prioritarie (es. fragilità, assistenza 104, cura figli minori).
Si coglie anche l’occasione per sollecitare i Dipartimenti e gli Uffici che non abbiano ancora dato seguito alle direttive regionali ad attivare con immediatezza le procedure di manifestazione d’interesse e la stipula degli accordi individuali.
Il ritardo nell’implementazione di tali istituti contrasta con gli obiettivi di efficienza e benessere organizzativo fissati dal PIAO e dal nuovo CCRL, oltre a generare disparità di trattamento inaccettabili tra i dipendenti dell’Amministrazione regionale.
Le scriventi rimangono in attesa di un tempestivo riscontro e si dichiarano disponibili a un incontro di approfondimento per definire congiuntamente le integrazioni necessarie.

Pagamento ritardato del TFS ai dipendenti pubblici: la Consulta rinvia la decisione e dà tempo al Parlamento fino al 2027

La Corte costituzionale ha rinviato al 2027 la decisione sulla legittimità dei ritardi nel pagamento del TFS ai dipendenti pubblici, invitando il Parlamento a riformare la normativa entro quella data. Se il legislatore non interverrà, la Consulta potrebbe dichiarare incostituzionale il sistema che oggi consente allo Stato di pagare la liquidazione con anni di ritardo o a rate.

Perché moltissimi pensionati della Regione Siciliana hanno trovato un conguaglio negativo nel cedolino di febbraio

Negli ultimi giorni moltissimi pensionati della Regione Siciliana hanno notato una sorpresa poco piacevole nel cedolino di febbraio: un conguaglio IRPEF negativo e, in alcuni casi, una pensione netta più bassa rispetto a gennaio.
La cosa ha creato confusione e sono circolati numerosi messaggi sui social e nelle chat tra pensionati.

Proviamo a spiegare con parole semplici cosa è successo.

Chi gestisce le pensioni regionali

Prima di tutto bisogna ricordare una cosa importante:
i pensionati regionali non sono amministrati dall’INPS, ma dal Fondo Pensioni Sicilia, che agisce come sostituto d’imposta per il pagamento della pensione e per il calcolo delle imposte.

Questo significa che è il Fondo a trattenere l’IRPEF e a fare i conguagli fiscali annuali.

Cos’è il conguaglio IRPEF

Il conguaglio è un ricalcolo delle imposte.

Durante l’anno l’IRPEF viene trattenuta ogni mese in modo provvisorio, sulla base di un reddito stimato.
Alla fine dell’anno, o nei primi mesi dell’anno successivo, viene fatto il conteggio definitivo.

A quel punto possono verificarsi due situazioni:

  • se è stata trattenuta più imposta del dovuto, il pensionato riceve un rimborso;
  • se invece è stata trattenuta meno imposta del dovuto, il sistema recupera la differenza con un conguaglio negativo.

Il conguaglio che molti pensionati hanno visto a febbraio rientra proprio in questo meccanismo.

Perché l’importo netto è diminuito

In diversi cedolini si è verificata anche una riduzione delle detrazioni fiscali.

Le detrazioni per pensione, per coniuge o per familiari a carico dipendono dal reddito complessivo:
più il reddito aumenta, più le detrazioni diminuiscono.

Anche piccole variazioni del reddito imponibile possono quindi modificare l’importo delle detrazioni mensili e, di conseguenza, aumentare l’IRPEF netta trattenuta.

Il tema del “cuneo fiscale”

In questi giorni è stato sollevato anche un altro tema: la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale prevista dalla legge di bilancio per i lavoratori dipendenti.

Questa misura, però, riguarda solo i redditi da lavoro dipendente e non quelli da pensione.
Per questo motivo i pensionati non beneficiano di quella riduzione e continuano a essere tassati secondo le normali regole dell’IRPEF.

È una scelta legislativa che può essere discussa politicamente, ma non è un errore di calcolo nei cedolini.

Una possibile buona notizia nei prossimi mesi

Nel corso del 2026 (probabilmente questo mese di marzo) entrerà pienamente in applicazione anche la riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione (dal 35% al 33%) per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro.

Quando il sistema di calcolo verrà aggiornato, i pensionati che rientrano in questa fascia potranno vedere un piccolo beneficio sul netto mensile, oltre agli eventuali arretrati relativi ai primi mesi dell’anno. Questo intervento, va precisato, non aumenta la pensione lorda, ma riduce le tasse trattenute, con un effetto positivo sul netto mensile.

Il beneficio comunque riguarda solo i pensionati con redditi superiori a 28.000 euro lordi annui (ed entro i 50.000). Chi si colloca al di sotto di questa soglia, già tassato con aliquote più basse, non riceve vantaggi dal taglio Irpef.

In conclusione

La diminuzione dell’importo nel cedolino di febbraio non è legata a un errore generalizzato, ma soprattutto a tre fattori:

  1. il conguaglio fiscale dell’anno precedente;
  2. il ricalcolo delle detrazioni legate al reddito;
  3. l’assenza delle misure sul cuneo fiscale per i pensionati.

Comprendere questi meccanismi non elimina il dispiacere per una pensione più bassa, ma aiuta almeno a capire da dove nasce la differenza nel cedolino.

Il consiglio è comunque quello di verificare sempre la propria situazione fiscale complessiva: il conguaglio definitivo potrà essere controllato con la dichiarazione dei redditi. Eventuali errori o inesattezze nelle trattenute IRPEF provvisorie effettuate durante l’anno, inclusi quelli riscontrati nel conguaglio di fine anno, possono essere controllati, rettificati e regolarizzati in sede di dichiarazione dei redditi.

La dichiarazione dei redditi (Modello 730) serve proprio a calcolare l’imposta definitiva basandosi sui redditi effettivi e a confrontarla con le ritenute subite, consentendo di correggere le discrepanze.