Lavoro agile per i dipendenti regionali con disabilità. Con la L.R. 13/2026 lo Smart Working diventa un diritto soggettivo assoluto. In allegato un facsimile di istanza
La recente approvazione della Legge Regionale 28 maggio 2026, n. 13 (pubblicata in GURS il 5 giugno 2026, n. 25, Suppl. ord.) non ha modificato soltanto le regole su anticipazione del TFR e tempi di erogazione del TFS/TFS, oltre all’introduzione del “Bonus Maroni”. All’articolo 19, infatti, il legislatore regionale ha introdotto una norma che rivoluziona l’accesso al lavoro agile per i dipendenti regionali con disabilità, trasformando il lavoro agile da “concessione” aziendale a diritto soggettivo pieno e immediatamente esigibile.
Vediamo nel dettaglio la portata di questa straordinaria novità e come cambia radicalmente il rapporto tra amministrazione e dipendente fragile.
A chi si applica e quale orario copre?
La tutela inserita nell’art. 19 riguarda tutti i dipendenti dell’amministrazione regionale e degli enti strumentali a cui sia stata riconosciuta una disabilità ai sensi della Legge 104/1992, coprendo sia le situazioni di gravità (art. 3, comma 3), sia quelle senza connotazione di gravità (art. 3, comma 1).
La novità dirompente riguarda l’estensione oraria: su richiesta del lavoratore, la prestazione in modalità agile ha diritto prioritario e può coprire fino a un massimo di 36 ore settimanali. In pratica, il dipendente può richiedere che l’intero orario d’obbligo contrattuale venga svolto da remoto.
Il meccanismo del “Silenzio-Assenso”: operatività in 5 giorni
Per attivare questa modalità di lavoro non occorrono estenuanti attese burocratiche né decreti autorizzativi preventivi. La legge stabilisce una procedura blindata a garanzia del lavoratore:
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Il dipendente invia una comunicazione scritta al proprio Dirigente Generale.
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Il Dirigente Generale ha 5 giorni lavorativi di tempo per formalizzare l’attivazione e concordare i dettagli tecnici.
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Se il dirigente non risponde? Trascorsi i 5 giorni dalla comunicazione, lo smart working diventa immediatamente operativo, anche in caso di mancata formalizzazione o firma dell’accordo. Il silenzio dell’amministrazione equivale, per legge, a un assenso.
Azzerato il potere di veto dei Dirigenti Generali
È questo il vero punto di svolta. Troppo spesso, in passato, le richieste di smart working dei soggetti fragili venivano respinte o limitate dai dirigenti sollevando generiche “esigenze di servizio”.
L’art. 19 scardina del tutto questa discrezionalità:
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Il comma 3 vieta espressamente al Dirigente Generale di “opporre motivazioni attinenti alla sussistenza del diritto”. Il dirigente non può dire di no.
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L’attivazione può avvenire in deroga a qualsiasi regolamento interno vigente in materia di lavoro agile (superando, ad esempio, i limiti di giorni massimi al mese o i rientri obbligatori previsti per gli altri dipendenti).


Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 5 giugno 2026 (n. 25, Suppl. ord.), è entrata ufficialmente in vigore la Legge Regionale 28 maggio 2026, n. 13, recante “Norme in materia di personale ed enti locali. Disposizioni varie”.



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