Graduatorie Progressioni Verticali. Chiarimenti su Anzianità, Regime Pensionistico e Periodi LSU/ASU

La pubblicazione dei decreti contenenti le graduatorie provvisorie per le progressioni verticali ha, com’era prevedibile, riacceso i motori del dibattito. Nonostante i chiarimenti già forniti nei mesi scorsi dalle FAQ ufficiali del Dipartimento della Funzione Pubblica, la pubblicazione dei punteggi e delle posizioni di graduatoria ha fatto riaffiorare i dubbi storici dei candidati.

Facciamo chiarezza sui tre nodi più complessi e ricorrenti di questa procedura.

1. Riconoscimento dell’Anzianità al 50%: Penalizzazione o Falso Allarme?

Il dubbio che sta togliendo il sonno a molti riguarda l’applicazione dell’art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, recentemente modificato dalla legge regionale 12 marzo 2025, n. 8.

Il testo recita:

“Ai fini economici l’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’Amministrazione regionale nella qualifica di provenienza è riconosciuta al 50%”.

Cosa significa concretamente?

Molti candidati hanno letto questa percentuale come una penalizzazione nel punteggio rispetto a chi partecipa alle procedure senza riserva di posti.

Il dubbio viene chiarito nei punti 5.6 e seguenti delle faq.

2. Cambio del Regime Pensionistico: Il Punto 7.2 delle FAQ

L’altro grande spauracchio riguarda il destino previdenziale e la liquidazione (TFR/TFS) di chi transita da una categoria all’altra. Anche qui, la risposta corretta è già scolpita al punto 7.2 delle FAQ della Funzione Pubblica.

Il passaggio tramite progressione verticale verticale, pur configurando l’accesso a una nuova area o qualifica, avviene all’interno dello stesso comparto e dello stesso datore di lavoro (l’Amministrazione Regionale).

Di conseguenza:

  • Nessuna interruzione: Non si configura l’estinzione del vecchio rapporto e l’inizio di uno nuovo dal punto di vista previdenziale.

  • Continuità del regime: Il dipendente mantiene il regime pensionistico e di fine rapporto (TFS o TFR) che aveva il giorno prima del decreto di passaggio, senza subire modifiche coatte o passaggi d’ufficio a regimi meno favorevoli.

L’inquadramento segue le regole della “continuità giuridica”, conseguentemente il personale mantiene il medesimo regime relativo al quale risulta già soggetto.

3. La scure sui periodi LSU/ASU: Saranno espunti dalle Graduatorie

Un elemento cruciale che modificherà l’attuale geografia delle graduatorie provvisorie riguarda i periodi di servizio prestati come LSU (Lavoratori Socialmente Utili) o ASU (Attività Socialmente Utili).

Molti candidati hanno inserito tali periodi nel computo totale dell’anzianità utile per il punteggio. Tuttavia l’Avviso pubblico originario non contempla tali attività come “servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione” di ruolo o con contratto di lavoro subordinato ordinario.

  • Cosa succederà ora? In sede di esame delle osservazioni e di verifica d’ufficio per la pubblicazione delle graduatorie definitive, i periodi LSU/ASU saranno inevitabilmente espunti.

  • L’effetto: Questo comporterà una rideterminazione (al ribasso) dei punteggi per tutti i candidati che avevano dichiarato questi anni. Di riflesso, assisteremo a uno smottamento delle posizioni, con conseguenti scorrimenti e riscritture della classifica finale.


Pubblicate le FAQ integrative per le Progressioni verticali tra le aree. Forniti chiarimenti in merito all’art. 74